NORME
E GIURISPRUDENZA DI INVALIDITA' CIVILE
Il
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n°112, in attuazione del
Capo I , L. 15 marzo 1997 n°59, ha conferito compiti amministrativi
e funzioni dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali,
fra queste quelle inerenti alla concessione dei nuovi trattamenti
economici a favore degli invalidi civili.
Il
comma 3, art. 7, della Legge Regionale 26 luglio 2002 n°15,
ed ancor prima l’art. 47, del D.Lgs.96/99, ha trasferito
ai Comuni della Campania, ove risiedono i richiedenti, l’esercizio
delle funzioni amministrative in materia di concessione
di provvidenze in favore degli invalidi civili.
Nell’ambito
dell’articolato procedimento che condurrà alla concreta
erogazione dei benefici economici in favore dell’invalido
civile, la fase dell’accertamento sanitario è rimessa all’ASL,
la successiva fase, inerente l’adozione del provvedimento
concessorio, ai Comuni di residenza dei richiedenti e, l’ultima
fase dell’erogazione all’INPS.
L’Invalidità
Civile è il riconoscimento di uno stato invalidante della
persona, non derivante da causa di servizio, di lavoro o
di guerra, che è fonte del diritto a conseguire i benefici
economici e socio/sanitari previsti dalle attuali disposizioni
legislative.
Accertamento
sanitario
La
domanda volta ad ottenere l’accertamento sanitario della
invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo
va rivolta, in carta semplice e corredata dalla certificazione
medica che attesta la natura della infermità invalidante,
alla Commissione Medica ASL competente in ragione del
luogo di residenza del richiedente.
Ai
sensi del comma 3, art. 1, legge
698 del D.P.R. 21 settembre 1994, n.698,
il procedimento relativo all’accertamento sanitario del
grado di invalidità civile deve concludersi entro 9 mesi
dalla data di presentazione della domanda.
Ai
sensi del comma 1, art. 3, del D.P.R. 21 settembre 1994,
n.698, la Commissione Medica ASL fissa la data della visita
medica entro 3 mesi dalla data di presentazione della
domanda.
Se
entro tale termine di 3 mesi la Commissione Medica ASL non
vi provvede, il richiedente può presentare una diffida,
in carta semplice, all’Assessorato alla Sanità della Regione
Campania che fisserà la data della visita medica di accertamento
della invalidità entro i nove mesi dalla data di presentazione
della domanda, nel rispetto, in tal modo, del termine previsto
dal comma 3, art. 1, del D.P.R. 21 settembre 1994, n.698,
per la conclusione del procedimento di accertamento medico
dell’invalidità civile.
Il
cittadino, in presenza di gravi e documentati motivi di
natura sanitaria, può richiedere alla Commissione Medica
ASL che la visita di accertamento del proprio grado di invalidità
avvenga presso il proprio domicilio, tale richiesta può
essere motivata anche da un familiare convivente.
Al
contempo, per gravi e documentati motivi correlati allo
stato di salute, si potrà richiedere che la data della visita
collegiale venga disposta con somma urgenza.
In
sede di visita collegiale il cittadino potrà farsi assistere
da un medico di propria fiducia.
La
Commissione Medica ASL, dopo aver effettuato gli accertamenti
sanitari, redige il verbale della visita, nel quale esprime
il proprio giudizio medico-legale, e lo trasmette, in copia,
alla Commissione Medica di Verifica competente per territorio,
che entro 60 giorni si pronuncia sul giudizio emesso dalla
Commissione Medica ASL .
Qualora
la Commissione Medica di Verifica non condivide il giudizio
medico–legale espresso dalla Commissione Medica ASL sottoporrà
il richiedente a visita diretta o inviterà l’ASL a sottoporlo
ad accertamenti specialistici.
Ai
dell'articolo 42, comma 3, della Legge 326 del 24 novembre
2003, che ha abrogato le disposizioni in materia di ricorso
amministrativo, il verbale di accertamento delle condizioni
di invalidità del richiedente della Commissione Medica ASL
o della Commissione Medica di Verifica può essere impuganto
solo con domanda giudiziale, proposta a pena di decadenza,
innanzi alla competente autorità giudiziaria entro e non
oltre sei mesi dalla data di comunicazione all'interessato
Provvedimento
Concessivo
Terminata
la procedura di accertamento sanitario delle condizioni
di invalidità la Commissione Medica ASL trasmette d’ufficio
il verbale e la domanda di accertamento al Comune di residenza
del richiedente affinché tale Ente, verificati i requisiti
prescritti per ciascun beneficio (età, limiti di reddito,
cittadinanza, eventuali incompatibilità, requisiti generali),
adotti il provvedimento concessivo della provvidenza.
Tale
provvedimento è adottato dal Comune nel rispetto del
termine previsto dall’art. 4 del DPR 698/94 che statuisce
che le procedure di concessione e di pagamento delle provvidenze
economiche in favore degli invalidi civili devono concludersi
entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione della
domanda di accertamento corredata dal verbale di accertamento
sanitario (in effetti entro 120 giorni deve essere assunto
il provvedimento amministrativo di concessione da parte
dell’Ente ed entro i successivi 60 giorni l’INPS deve liquidare
le spettanze economiche) .
Pagamento
delle Provvidenze economiche
Ai
sensi dell’art.130, comma 1, del D.Lgs. 112/98, dal 3 settembre
1998 i pagamenti dei benefici economici spettanti agli invalidi
civili vengono eseguiti dall’INPS attingendo ad un apposito
fondo di gestione ivi istituito.
Il
provvedimento concessivo della provvidenza spettante all’invalido
civile adottato dal Comune di residenza viene pertanto trasmesso
alla sede INPS territorialmente competente che provvederà
al pagamento attraverso Ufficio postale (riscossione allo
sportello o accreditamento su conto corrente postale) ,
oppure mediante accreditamento su conto corrente bancario,
nel rispetto del termine di cui all’art. 4 del DPR. 698/94.
Prestazioni
economiche in favore degli invalidi civili, sordomuti,
ciechi civili
Invalidi Civili