Invalidi
Civili
Le
funzioni e i compiti amministrativi trasferiti, ai sensi
del D.Lgs.
112/98, alle Regioni ed agli Enti Locali hanno richiesto
un intenso sforzo di coordinamento degli Enti e delle
Istituzioni interessate ed un costante impegno dei Comuni
della Regione. Tanto è stato evidente in materia
di invalidità civile, sia per il notevole numero
delle pratiche giacenti presso le singole Prefetture in
attesa di definizione sia per la necessità di promuovere
presso ciascun Comune la nascita di uffici destinati ad
assolvere le funzioni amministrative conferite a fronte
degli esigui trasferimenti dello Stato (£. 425.877.561
a regime, ripartiti fra i 551 Comuni della Campania prevalentemente
in base alla popolazione residente).
La
Regione Campania attraverso l’Assessorato alle Politiche
Sociali ed il Settore Politiche Sociali hanno coordinato
le funzioni ed i compiti delle diverse Istituzioni interessate:
Prefetture, INPS, Commissioni Mediche, Comuni, fin dalle
prime fasi di attuazione della riforma.
I
Comuni della Regione hanno, al contempo, dimostrato competenza
e disponibilità che si sono tradotte nel quasi
totale esaurimento delle numerosissime pratiche in attesa
di definizione e nella marcata riduzione dei tempi per
l’adozione dei provvedimenti concessivi.
Attualmente
il Settore Politiche Sociali è impegnato nel garantire
il rispetto dei tempi amministrativi previsti per la conclusione
della procedura di concessione e di pagamento delle provvidenze
economiche attraverso il promovimento di buone prassi
amministrative fin dal momento della presentazione della
domanda del cittadino e dell’accertamento medico-legale
del suo grado di invalidità civile.
La Regione Campania nel coordinare l’esercizio delle funzioni
e dei compiti amministrativi in materia inevitabilmente
ha affrontato gli aspetti normativo-processualistici della
riforma. Attualmente la Suprema Corte di Cassazione, giusta
interpretazione dell’art.130, comma 3, del D.Lgs.112/98
(cfr. Sentenze n°12681/02 e n° 13892/02), ha individuato
l’INPS quale legittimato passivo nei procedimenti giurisdizionali
aventi ad oggetto i benefici determinati con legge dello
Stato per tutto il territorio nazionale e gravanti sull’apposito
fondo di gestione ivi istituito. Tale orientamento, condiviso
dall’Avvocatura Regionale e dal Settore Politiche Sociali,
è stato ancor più rafforzato dall’art. 42
del Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269.
Questo
sito si propone di offrire sia ai cittadini, attraverso
una sintetica descrizione del procedimento per conseguire
le provvidenze unitamente all’indicazione delle norme
che disciplinano le sue diverse fasi, sia ai Comuni, attraverso
la pubblicazione delle circolari ministeriali in materia,
elementi utili di conoscenza che contribuiscono ad orientarsi
in tale complessa ed articolata materia.