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La Regione Campania attribuisce notevole importanza strategica alla determinazione degli ambiti territoriali. Essi, infatti, costituiscono uno degli elementi strutturali del sistema integrato di interventi e servizi sociali a rete, dove si interconnettono e interagiscono capacità di analisi sociale e di pianificazione, risorse umane, finanziarie, professionali e organizzative degli enti partner finalizzate all’eliminazione delle difficoltà sociali che ostacolano il pieno sviluppo della persona.

Tale sistema, per realizzarsi efficacemente, peraltro, deve essere caratterizzato:

  • dalla condivisione degli obiettivi;
  • dalla concordata strategia operativa;
  • da norme disciplinanti i rapporti e i comportamenti interni;
  • dall’individuazione delle priorità di intervento e dei mezzi per realizzarle;
  • da fasi di osservazione/controllo che, consentendo una pronta lettura delle variabili di sistema, permettono di individuare ed eliminare eventuali effetti indesiderati (retroazione).

Alla corretta gestione del sistema, tuttavia, si perviene attraverso un confronto continuo e dinamico tra i partner, che diventa tanto più produttivo quanto più essi sono accomunati da affinità culturali, da intese professionali, dalla loro capacità di analizzare i bisogni espressi dal territorio e di coglierne, dunque, i mutamenti sociali del contesto di riferimento.

Non è un caso, infatti, che gli Enti locali debbano ricercare sul piano territoriale gli assetti non solo più funzionali alla gestione e alla spesa, ma anche al rapporto – immediato e diretto – con i cittadini (art. 6-c.1) i quali, nella previsione della L. 328/00, sono contemporaneamente destinatari e co-protagonisti del sistema di protezione sociale.

In tale prospettiva, dunque, la determinazione degli ambiti territoriali impostata sul modello della distrettualizzazione sanitaria, non va vista solo come un automatico adeguamento alla normativa quadro, o come uno schema innovativo per trattare unitariamente le problematiche della salute e di protezione sociale, ma diventa un’esigenza imprescindibile del contesto locale, nel quale l’approccio ransdisciplinare (lavoro in èquipe) e l’azione integrata si rivelano come una vera risorsa aggiuntiva.

Ai sensi dell’art. 8, c.3, della L. 328/00 e dell’art. 3 septies, c.8, del dlgs 229/99 la Regione, condividendo anche l’impostazione espressa dal “basso”, maturata nei tavoli di concertazione locale, ritiene che gli ambiti territoriali debbano coincidere con i distretti sanitari – o loro multipli – purché rientranti nella stessa ASL. Va da se, dunque, che soprattutto per evidenti ragioni connesse al riparto del FNPS, ai Comuni afferenti ad un distretto sanitario non può essere consentita l’adesione a programmi predisposti da distretti compresi in altra ASL.

Tale indicazione è dettata dalla necessità di favorire la formazione di aggregazioni territoriali nelle quali sia assicurata la piena funzionalità operativa, aventi caratteristiche il più possibile omogenee e rispondenti ai seguenti indicatori:

  • geo-oro-morfologici;
  • di affinità di bisogni;
  • relativi alla possibilità di utilizzo di risorse e servizi territoriali comuni;
  • di efficienza del sistema dei trasporti;
  • di accesso facilitato ai servizi;
  • relativi a pregresse esperienze progettuali integrate, etc.

L’orientamento che la Regione intende seguire, dunque, rimane quello dell’aggregazione distrettuale multipla, con un adeguato bacino di utenza territorialmente contiguo, su cui è possibile impostare equilibrati Piani di Zona, che garantiscono un’azione capillare e livelli omogenei di trattamento a tutti i cittadini residenti. Ai sensi del T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.8.2000, in ciascuna isola o arcipelago di isole, può essere istituita la Comunità isolana a cui si estendono le norme della Comunità Montana. Al termine dell’intensa concertazione avvenuta tra gli Enti istituzionali e i soggetti del privato sociale risultano definiti – in tutto il territorio regionale – n. 51 ambiti territoriali. La definizione degli ambiti territoriali, di cui alle schede allegate, potrà essere modificata all’atto della redifinizione dei distretti sanitari.