REGIONE CAMPANIA
Legge regionale 8 febbraio 1993, n. 9
(pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 7 del 10 febbraio 1993)


Art. 1 - Finalità e campo di applicazione
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
Art. 4 - Registro del volontariato
Art. 5 - Convenzioni
Art. 6 - Centri di servizio degli Enti Locali
Art. 7 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 8 - Consulta regionale del volontariato
Art. 9 -  Rapporti tra volontariato e Enti pubblici
Art. 10 - Programmazione annuale
Art. 11 - Norme transitorie
Art. 12 - Copertura finanziaria
Art. 13 - Contratto
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza


Art. 1 - Finalità e campo di applicazione

  1. La regione Campania riconosce e valorizza, nel rispetto del pluralismo, le attività delle organizzazioni di volontariato che promuovono e realizzano, mediante autonomie iniziative, forme di solidarietà sociale e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare l'ambiente.
  2. La regione Campania favorisce l'apporto delle organizzazioni di volontariato, nel rispetto della loro autonomia, al conseguimento delle finalità dello Statuto regionale e degli Statuti degli Enti Locali.
  3. Le attività di volontariato che la Regione favorisce, anche ai fini delle convenzioni di cui all'art. 5 della presente legge, riguardano tutte le materie di competenza regionale.
  4. Sono prioritarie le attività riguardanti i seguenti settori:
    1. servizi socio-sanitari e assistenziali;
    2. miglioramento della qualità della vita protezione dei beni culturali e tutela dell'ambiente;
    3. iniziative per l'educazione permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura scolastica e ai centri sociali.

Art. 2 - Attività di volontariato

  1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato, si intendono quelle prestazioni offerte dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso organizzazioni regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che operano esclusivamente per fini di solidarietà, senza scopo di lucro anche indiretto e di remunerazione da parte dei singoli aderenti.
  2. Le attività sono comunque quelle previste dall' art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge quadro sul volontariato".

Art. 3 - Organizzazione di volontariato

  1. Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi liberamente costituiti che svolgono le attività di cui all'art. 1 della presente legge avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell'Ente Locale e della Regione.
  2. Lo Statuto, l'accordo fra aderenti o l'atto costituito delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente pnizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere:
    1. la finalità dell'organizzazione associativo;
    2. la democraticità della struttura;
    3. l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
    4. i criteri di ammissioane degli aderenti nonchè i loro diritti e doveri;
    5. l'obbligo della formazione del bilancio preventivo e consuntivo: modalità di approvazione da parte dell'Assemblea degli aderenti;
    6. l'assenza di fini di lucro.

Art. 4 - Registro del volontariato

  1. È istituito presso la Giunta regionale della Campania il Registro regionale del volontariato organizzato.
  2. Le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui all'art. 1 e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, e che abbiano operato nell'ambito della Regione da almeno un anno, possono chiederne l'iscrizione presentando domande al Presidente della Giunta regionale corredata da:
    1. statuto dell'associazione, accordo e atto costitutivo con l'indicazione del legale rappresentante e della sede;
    2. elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse cariche associative;
    3. relazione concernente le attività svolte nel precedente anno solare con relativa attività svolte nel precedente anno solare con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo.
  3. Sulla domanda delibera entro tre mesi la Giunta regionale previo parere della Consulta di cui all'art. 8.
  4. L'iscrizione al registro determina il riconoscimento di idoneità e di interesse pubblico.
  5. Qualora vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro la Giunta diffida a ripristinare lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida, la Giunta regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato.
  6. La Regione pubblica, annualmente, il registro aggiornato delle organizzazioni nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio Nazionale del volontariato.
  7. Ogni due anni le associazioni di volontariato devono presentare alla Consulata regionale del volontariato una relazione sull'attività svolta, le eventuali convenzioni, stipulate con gli Enti Pubblici e o privati, l'elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la cancellazione dal Registro regionale.

Art. 5 - Convenzioni

  1. La Regione e gli Enti Locali, singoli e associati, possono stipulare convenzioni per attuare iniziative di cui all'art. 1 con istituzioni, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale da almeno sei mesi e che dimostrino attitudine e capacità operative. Le convenzioni devono prevedere:
    1. la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato dell'intervento e la sua durata:
    2. l'elenco nominativo delle persone fisiche che saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale;
    3. l'impegno a svolgere con continuità le attività convenzionate;
    4. le modalità di coordinamento fra l'associazione di volontariato e l'Ente pubblico proponente;
    5. la copertura assicurativa a carico dell'Ente pubblico del rischio di infortunio subito o provocato dall'operatore volontario, durante l'espletamento dell'attività convenzionata;
    6. la disciplina dei rapporti finanziari, ivi comprese le modalità di rendicontazione;
    7. la verifica periodica dei risultati conseguiti;
    8. le cause e modalità di rescissione delle convenzioni.
  2. Tutte le convenzioni debbono essere comunicate, dopo la stipula alla commissione regionale di cui all'art. 8 della presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione.
  3. Il contrìbuto regionale vieella Regione.
  4. Il contrìbuto regionale viene erogato per non oltre il 50% quale anticipazione e il saldo a presentazione del rendiconto.
  5. Le convenzioni che riguardano attività di volontariato già previste da leggi regionali dovranno indicare parametri condizioni e criteri previsti a queste ultime.

Art. 6 - Centri di servizio degli Enti Locali

  1. Le Provincie e i Comuni della Campania possono istituire, in forza della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, centri di servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato presenti sul loro territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte al Registro regionale del volontariato.
  2. Gli Enti Locali e la Regione Campania possono concedere in uno immobilio locali propri alle Organizzazioni di volontariato per lo svolgere delle attività stesse.

Art. 7 - Osservatorio regionale del volontariato

  1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, è istituito l'Osservatorio regionale per il viali, è istituito l'Osservatorio regionale per il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno tre Provincie della Regione, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  2. L'Osservatorio si avvale del personale, dei mezzi e dei Servizi Sociali e ha i seguenti compiti:
    1. provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
    2. promuovere ricerche e studi;
    3. fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
    4. offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente legge;
    5. pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
    6. pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
    7. promuove con cadenza triennale, una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

Art. 8 - Consulta regionale del volontariato

  1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, è costituita la Consulta regionale del volontariato. Essa è così composta:
    1. Assessore regionale ai Servizi Sociali o suo delegato che la presiede;
    2. dodici rappresentanti della Associazione iscritte al registro regionale eletti dai legali rappresentanti di tutte le organizzazioni iscritte riunite in assemblea, garantendo comunque la rappresentanza delle cinque Province della Campania, convocate dal Presidente della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura.
  2. Le funzioni di segretario vengono svolte dal funzionario del servizio assistenza sociale, preposto a coordinare la segreteria della Consulta.
  3. I membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.
  4. Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Giunta anche gli Assessori regionali, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrino i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
  5. Compete alla Consulta, avvalendosi delle strutture tecniche della segreteria operativa (segreteria e osservatorio):
    1. esprimere alla Giunta rvatorio):
      1. esprimere alla Giunta regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi e direttive che interessano i campi di intervento delle Associazioni iscritte al Registro regionale e che richiedono una convenzione;
      2. esaminare in sede preventiva e consultiva i progetti pervenuti da Enti Locali e o Associazioni di volontariato da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione e il relativo finanziamento;
      3. esprime il parere sulla programmazione delle politiche di assistenza sociale della Regione;
      4. esprimere parere sull'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato; sostenere, anche in collaborazione dell'Ente Regione, iniziative di formazione, promozione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi per l'apporto legislativo e le conoscenze delle politiche regionali.
       

Art. 9 - Rapporti tra volontariato e Enti pubblici
  1. La regione Campania disciplina anche con delega agli Enti Locali, la facoltà di svolgere attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche nel rispetto dei loro ordinamenti particolari.
  2. Tale diritto resta subordinato all'emanazione da parte delle autorità competenti di disposizioni riguardanti fra l'altro:
    1. cozioni riguardanti fra l'altro:
      1. condizioni di ammissioni all'accesso;
      2. modalità di presenza e di comportamento del volontariato all'interno della struttura pubblica;
      3. il rispetto della libertà e della dignità personale, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti;
      4. potere di sorveglianza dell'amministrazione competente;
      5. i motivi e le procedure dell'esclusione all'accesso.
    2. L'attività di volontariato, anche se convenzionata, non configura rapporto di dipendenza dall'Ente pubblico.

Art. 10 - Programmazione annuale
  1. Le domande per la realizzazione di servizi innovativi e o sperimentali devono essere presentate all'assessorato all'Assistenza sociale entro 30 settembre di ogni anno corredate dal relativo progetto e dal parere degli Enti Locali interessati.
  2. La Giunta Regionale, sentita la Consulta, sancisce i criteri di scelta e priorità per le convenzioni da stipulare e per l'erogazione di contributi ai fini della realizzazione dei servizi innovativi o sperimentali ed in applicazione degli stessi approva il piano annuale di riparto dei fondi per l'esecuzione delle convenzioni entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 11 - Norme transitorie
  1. Nelle norme dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l'iscrizione al registro regionale del volontariato entro tre mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, sentito il parere della VI Commissione Consiliare.

Art. 12 - Copertura finanziaria
  1. Per la copertura delle spese relative alle convenzioni di cui all'art. 5 stipulate dalla Regione e per gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge si farà fronte con fondi propri della Regione mediante l'istituzione di apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa con la declaratoria "Valorizzazione del volontariato" che per l'anno 1993 ammonta a L. 400.000.000 (quattrocentomilioni).
  2. Con i fondi ricevuti per l'esecuzione delle convenzioni è fatto divieto alle organizzazioni di volontariato di retribuire eventuale personale dipendente.
  3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 13 - Contratto
  1. Gli Enti locali svolgono attività di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni o concessi fondi immobili o strumenti.
  2. I soggetti beneficiari della presente legge sono tenuti a presentare a fine anno un rendiconto sull'utilizzazione dei contributi erogati.
  3. La Regione, in ogni caso, può disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate dalle organizzazioni di volontariato.

Art. 14 - Rinvio
  1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.