REGIONE CAMPANIA Legge
regionale 8 febbraio 1993, n. 9 (pubblicata nel Bollettino ufficiale della
regione Campania n. 7 del 10 febbraio 1993) Art. 1 - Finalità
e campo di applicazione
Art. 2 - Attività di volontariato
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
Art. 4 - Registro del volontariato
Art. 5 - Convenzioni
Art. 6 - Centri di servizio degli Enti Locali
Art. 7 - Osservatorio regionale del volontariato
Art. 8 - Consulta regionale del volontariato
Art. 9 - Rapporti tra volontariato e Enti pubblici
Art. 10 - Programmazione annuale
Art. 11 - Norme transitorie
Art. 12 - Copertura finanziaria
Art. 13 - Contratto
Art. 14 - Rinvio
Art. 15 - Dichiarazione d'urgenza
Art. 1 - Finalità e campo di applicazione
- La regione Campania riconosce e valorizza, nel
rispetto del pluralismo, le attività delle organizzazioni di volontariato che
promuovono e realizzano, mediante autonomie iniziative, forme di solidarietà sociale
e di impegno civile tese a superare l'emarginazione, migliorare la qualità della
vita e le relazioni umane, prevenire e rimuovere situazioni di bisogno e salvaguardare
l'ambiente.
- La regione Campania favorisce l'apporto delle organizzazioni
di volontariato, nel rispetto della loro autonomia, al conseguimento delle finalità
dello Statuto regionale e degli Statuti degli Enti Locali.
- Le
attività di volontariato che la Regione favorisce, anche ai fini delle convenzioni
di cui all'art. 5 della presente legge, riguardano tutte le materie di competenza
regionale.
- Sono prioritarie le attività riguardanti i
seguenti settori:
- servizi socio-sanitari
e assistenziali;
- miglioramento della qualità della vita protezione
dei beni culturali e tutela dell'ambiente;
- iniziative per l'educazione
permanente e la partecipazione civile, complementari ed esterne alla struttura
scolastica e ai centri sociali.
Art. 2 - Attività di volontariato - Ai
fini della presente legge, per attività di volontariato, si intendono quelle prestazioni
offerte dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, attraverso organizzazioni
regolarmente costituite, anche se prive di personalità giuridica, che operano
esclusivamente per fini di solidarietà, senza scopo di lucro anche indiretto e
di remunerazione da parte dei singoli aderenti.
- Le attività
sono comunque quelle previste dall' art.
2 della legge 11 agosto 1991, n. 266, recante: "Legge quadro sul volontariato".
Art. 3 - Organizzazione di volontariato
- Sono considerate organizzazioni di volontariato quegli organismi
liberamente costituiti che svolgono le attività di cui all'art. 1 della presente
legge avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri
aderenti e che concorrono a realizzare i programmi di politica sociale dell'Ente
Locale e della Regione.
- Lo Statuto, l'accordo fra aderenti
o l'atto costituito delle organizzazioni di volontariato devono esplicitamente
pnizzazioni di volontariato devono esplicitamente prevedere:
- la finalità dell'organizzazione associativo;
- la
democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle
cariche associative;
- i criteri di ammissioane degli aderenti
nonchè i loro diritti e doveri;
- l'obbligo della formazione del
bilancio preventivo e consuntivo: modalità di approvazione da parte dell'Assemblea
degli aderenti;
- l'assenza di fini di lucro.
Art. 4 - Registro del volontariato - È
istituito presso la Giunta regionale della Campania il Registro regionale del
volontariato organizzato.
- Le associazioni che svolgono
istituzionalmente le attività di cui all'art. 1 e che siano in possesso dei requisiti
di cui all'art. 2, e che abbiano operato nell'ambito della Regione da almeno un
anno, possono chiederne l'iscrizione presentando domande al Presidente della Giunta
regionale corredata da:
- statuto dell'associazione,
accordo e atto costitutivo con l'indicazione del legale rappresentante e della
sede;
- elenco nominativo degli aderenti che ricoprono le diverse
cariche associative;
- relazione concernente le attività svolte
nel precedente anno solare con relativa attività svolte nel precedente anno solare
con relativa documentazione e bilancio economico consuntivo.
- Sulla
domanda delibera entro tre mesi la Giunta regionale previo parere della Consulta
di cui all'art. 8.
- L'iscrizione al registro determina il riconoscimento
di idoneità e di interesse pubblico.
- Qualora vengano meno i
requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro la Giunta diffida a ripristinare
lo stato preesistente, in caso di non ottemperanza, entro tre mesi dalla diffida,
la Giunta regionale ne delibera la cancellazione con provvedimento motivato.
- La
Regione pubblica, annualmente, il registro aggiornato delle organizzazioni nel
Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all'Osservatorio Nazionale
del volontariato.
- Ogni due anni le associazioni di volontariato
devono presentare alla Consulata regionale del volontariato una relazione sull'attività
svolta, le eventuali convenzioni, stipulate con gli Enti Pubblici e o privati,
l'elenco degli associati, le eventuali variazioni intervenute nello statuto, nel
regolamento e nelle cariche associative. La mancata presentazione della documentazione
entro il 31 dicembre del secondo anno di iscrizione comporta automaticamente la
cancellazione dal Registro regionale.
Art. 5 - Convenzioni - La
Regione e gli Enti Locali, singoli e associati, possono stipulare convenzioni
per attuare iniziative di cui all'art. 1 con istituzioni, associazioni e organizzazioni
di volontariato iscritte al Registro Regionale da almeno sei mesi e che dimostrino
attitudine e capacità operative. Le convenzioni devono prevedere:
- la tipologia delle prestazioni, il progetto dettagliato dell'intervento
e la sua durata:
- l'elenco nominativo delle persone fisiche che
saranno impegnate come volontarie e la loro competenza professionale;
- l'impegno
a svolgere con continuità le attività convenzionate;
- le modalità
di coordinamento fra l'associazione di volontariato e l'Ente pubblico proponente;
- la copertura assicurativa a carico dell'Ente pubblico del rischio
di infortunio subito o provocato dall'operatore volontario, durante l'espletamento
dell'attività convenzionata;
- la disciplina dei rapporti finanziari,
ivi comprese le modalità di rendicontazione;
- la verifica periodica
dei risultati conseguiti;
- le cause e modalità di rescissione
delle convenzioni.
- Tutte le convenzioni debbono essere
comunicate, dopo la stipula alla commissione regionale di cui all'art. 8 della
presente legge e pubblicate entro un mese nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- Il contrìbuto regionale vieella Regione.
- Il
contrìbuto regionale viene erogato per non oltre il 50% quale anticipazione e
il saldo a presentazione del rendiconto.
- Le convenzioni che
riguardano attività di volontariato già previste da leggi regionali dovranno indicare
parametri condizioni e criteri previsti a queste ultime.
Art. 6 - Centri di servizio degli Enti Locali
- Le Provincie e i Comuni della Campania possono istituire,
in forza della presente legge, nell'ambito delle proprie competenze, centri di
servizio a disposizione delle Organizzazioni di volontariato presenti sul loro
territorio, da gestire con la collaborazione di esse sempre che siano iscritte
al Registro regionale del volontariato.
- Gli Enti Locali e la
Regione Campania possono concedere in uno immobilio locali propri alle Organizzazioni
di volontariato per lo svolgere delle attività stesse.
Art. 7 - Osservatorio regionale del volontariato
- Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa
conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Servizi
Sociali, è istituito l'Osservatorio regionale per il viali, è istituito l'Osservatorio
regionale per il volontariato, presieduto dall'Assessore ai Servizi Sociali o
da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle Organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno tre Provincie della Regione, da
due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
- L'Osservatorio si avvale del personale,
dei mezzi e dei Servizi Sociali e ha i seguenti compiti:
- provvedere
al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza
delle attività da esse svolte;
- promuovere ricerche e studi;
- fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo
del volontariato;
- offrire sostegno e consulenza per progetti
di informatizzazione e di banche dati nei settori di competenza della presente
legge;
- pubblicare un rapporto biennale e sull'andamento del
fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;
- pubblicare
un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate
alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;
- promuove
con cadenza triennale, una conferenza regionale del volontariato alla quale partecipano
tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.
Art. 8 - Consulta regionale del volontariato
- Con decreto del Presidente della Giunta
regionale, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore
ai Servizi Sociali, è costituita la Consulta regionale del volontariato. Essa
è così composta:
- Assessore regionale ai Servizi
Sociali o suo delegato che la presiede;
- dodici rappresentanti
della Associazione iscritte al registro regionale eletti dai legali rappresentanti
di tutte le organizzazioni iscritte riunite in assemblea, garantendo comunque
la rappresentanza delle cinque Province della Campania, convocate dal Presidente
della Giunta regionale all'inizio di ogni legislatura.
- Le
funzioni di segretario vengono svolte dal funzionario del servizio assistenza
sociale, preposto a coordinare la segreteria della Consulta.
- I
membri della Consulta restano in carica per la durata della legislatura corrispondente.
- Hanno diritto a partecipare alle riunioni della Giunta anche
gli Assessori regionali, o loro delegati, nei cui ambiti di competenza rientrino
i singoli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
- Compete
alla Consulta, avvalendosi delle strutture tecniche della segreteria operativa
(segreteria e osservatorio):
- esprimere
alla Giunta rvatorio):
- esprimere alla Giunta
regionale entro venti giorni dalla richiesta parere su proposte di legge, programmi
e direttive che interessano i campi di intervento delle Associazioni iscritte
al Registro regionale e che richiedono una convenzione;
- esaminare
in sede preventiva e consultiva i progetti pervenuti da Enti Locali e o Associazioni
di volontariato da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione e il relativo
finanziamento;
- esprime il parere sulla programmazione delle
politiche di assistenza sociale della Regione;
- esprimere parere
sull'iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di volontariato; sostenere,
anche in collaborazione dell'Ente Regione, iniziative di formazione, promozione
ed aggiornamento per la prestazione dei servizi per l'apporto legislativo e le
conoscenze delle politiche regionali.
Art. 9 - Rapporti tra volontariato e Enti pubblici- La
regione Campania disciplina anche con delega agli Enti Locali, la facoltà di svolgere
attività di volontariato all'interno di strutture pubbliche nel rispetto dei loro
ordinamenti particolari.
- Tale diritto resta subordinato
all'emanazione da parte delle autorità competenti di disposizioni riguardanti
fra l'altro:
- cozioni riguardanti fra
l'altro:
- condizioni di ammissioni all'accesso;
- modalità di presenza e di comportamento del volontariato all'interno
della struttura pubblica;
- il rispetto della libertà e della
dignità personale, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti;
- potere
di sorveglianza dell'amministrazione competente;
- i motivi e
le procedure dell'esclusione all'accesso.
- L'attività
di volontariato, anche se convenzionata, non configura rapporto di dipendenza
dall'Ente pubblico.
Le
domande per la realizzazione di servizi innovativi e o sperimentali devono essere
presentate all'assessorato all'Assistenza sociale entro 30 settembre di ogni anno
corredate dal relativo progetto e dal parere degli Enti Locali interessati. - La
Giunta Regionale, sentita la Consulta, sancisce i criteri di scelta e priorità
per le convenzioni da stipulare e per l'erogazione di contributi ai fini della
realizzazione dei servizi innovativi o sperimentali ed in applicazione degli stessi
approva il piano annuale di riparto dei fondi per l'esecuzione delle convenzioni
entro il 30 settembre di ogni anno.
Nelle
norme dell'attuazione della presente legge, la Giunta regionale delibera l'iscrizione
al registro regionale del volontariato entro tre mesi dalla data di presentazione
della relativa domanda, sentito il parere della VI Commissione Consiliare.
Per
la copertura delle spese relative alle convenzioni di cui all'art. 5 stipulate
dalla Regione e per gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della
presente legge si farà fronte con fondi propri della Regione mediante l'istituzione
di apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa con la
declaratoria "Valorizzazione del volontariato" che per l'anno 1993 ammonta a L.
400.000.000 (quattrocentomilioni). - Con i fondi ricevuti per l'esecuzione
delle convenzioni è fatto divieto alle organizzazioni di volontariato di retribuire
eventuale personale dipendente.
- Agli oneri per gli esercizi successivi
si provvede con legge di bilancio.
Gli
Enti locali svolgono attività di sorveglianza sull'effettiva realizzazione dei
servizi di volontariato per i quali sono state stipulate convenzioni o concessi
fondi immobili o strumenti. I soggetti beneficiari
della presente legge sono tenuti a presentare a fine anno un rendiconto sull'utilizzazione
dei contributi erogati. La Regione, in ogni caso,
può disporre verifiche dirette ad accertare la qualità delle attività realizzate
dalle organizzazioni di volontariato.
Per
quanto non disciplinato dalla presente legge, si rinvia alle disposizioni della
legge 11 agosto 1991, n. 266.
La
presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione
ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione Campania.
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