LEGGE 8 novembre 2000 n. 328
(indice)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre
2000 - S.O. N. 186)
LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE
DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
CAPO I - Principi generali del sistema integrato
di interventi e servizi sociali Art. 1
- Principi generali e finalità Art.
2 - Diritto alle prestazioni Art. 3
- Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali Art.
4 - Sistema di finanziamento delle politiche sociali Art.
5 - Ruolo del terzo settore CAPO II - Assetto istituzionale
e organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali Art.
6 - Funzioni dei comuni Art. 7 - Funzioni
delle province Art. 8 - Funzioni delle
regioni Art. 9 - Funzioni dello Stato Art.
10 - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza Art.
11 - Autorizzazione e accreditamento Art.
12 - Figure professionali sociali Art.
13 - Carta dei servizi sociali CAPO III - Disposizioni
per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale Art.
14 - Progetti individuali per le persone disabili Art.
15 - Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti Art.
16 - Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari Art.
17 - Titoli per l'acquisto di servizi sociali CAPO IV
- Strumenti per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi
sociali Art. 18 - Piano nazionale e piani
regionali degli interventi e dei servizi sociali Art.
19 - Piano di zona Art. 20 - Fondo
nazionale per le politiche sociali Art. 21
- Sistema informativo dei servizi sociali CAPO V - Interventi,
servizi ed emolumenti economici del sistema integrato di interventi e servizi
sociali SEZIONE I - Disposizioni generali Art.
22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali SEZIONE
II -Misure di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici
assistenziali Art. 23 - Reddito minimo
di inserimento Art. 24 - Delega al Governo
per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità
e sordomutismo Art. 25 - Accertamento
della condizione economica del richiedente Art.
26 - Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali CAPO
VI - Disposizioni finali Art. 27 - Istituzione
della Commissione di indagine sulla esclusione sociale Art.
28 - Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema Art.
29 - Disposizioni sul personale Art.
30 - Abrogazioni NOTE
CAPO I Principi generali del sistema integrato
di interventi e servizi sociali Art.
1. (note) Principi generali e finalità 1.
La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi
e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita,
pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene,
elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale
e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali
e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.
2. Ai sensi della presente legge, per "interventi e
servizi sociali" si intendono tutte le attività previste dall'articolo
128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 3. La
programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi
di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità
ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare
degli enti locali. 4. Gli enti locali, le regioni e lo Stato,
nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il ruolo degli
organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione,
delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli
enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti
delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella
gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 5.
Alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché,
in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione
concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed
enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la
promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative
delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità
e della solidarietà organizzata. 6. La presente legge
promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento
dei fini istituzionali di cui al comma 1. 7. Le disposizioni
della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle competenze loro attribuite,
ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni contenute nella presente legge,
secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Art.
2. (note) Diritto alle prestazioni 1.
Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato
di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari,
nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Ai profughi, agli stranieri
ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo
129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2.
Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità.
I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema
di cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni,
ai sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a
beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente
legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3.
I soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità
totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di
ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale
attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti
dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali,
accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato
di interventi e servizi sociali. 4. I parametri per la valutazione
delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni, sulla base dei criteri
generali stabiliti dal Piano nazionale di cui all'articolo 18. 5.
Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo
8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad informare i destinatari degli
stessi sulle diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l'accesso
e sulle modalità di erogazione per effettuare le scelte più appropriate.
Art. 3. (note)
Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato
di interventi e servizi sociali 1. Per la realizzazione degli
interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed integrata, è adottato
il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, dell'operatività
per progetti, della verifica sistematica dei risultati in termini di qualità
e di efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione di impatto di
genere. 2. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, provvedono,
nell'ambito delle rispettive competenze, alla programmazione degli interventi
e delle risorse del sistema integrato di interventi e servizi sociali secondo
i seguenti principi: a) coordinamento ed integrazione con
gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le politiche attive
di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro; b)
concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse
alla realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali per
le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese nei
livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale. 3. I
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente
legge, possono avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione
alle iniziative ed ai finanziamenti dell'Unione europea. 4.
I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità
di offerta dei servizi garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi
e per consentire, in via sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale
scelta di servizi sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione
di quelle di cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente
legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e degli assegni erogati ai
sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Art.
4. (note) Sistema di finanziamento delle politiche
sociali 1. La realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali si avvale di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo
competenze differenziate e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci,
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3. 2. Sono a carico
dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei
servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto
previsto ai commi 3 e 5. 3. Le regioni, secondo le competenze
trasferite ai sensi dell'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, nonché in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione
dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore,
nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali
derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato articolo 132. 4. Le spese
da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei
piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché degli autonomi stanziamenti
a carico dei propri bilanci. 5. Ai sensi dell'articolo 129
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, competono allo Stato la definizione
e la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per pensioni,
assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale quali
le indennità spettanti agli invalidi civili, l'assegno sociale di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il reddito minimo di inserimento
di cui all'articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché
eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale di cui
all'articolo 18 della presente legge. Art.
5. (note) Ruolo del terzo settore 1.
Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali,
le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani
di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione
dei soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed
interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente
legge, gli enti pubblici, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono
azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché
il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti
nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi
di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale. 3.
Le regioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di
un atto di indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con le modalità previste dall'articolo
8, comma 2, della presente legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare
i rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi
di affidamento dei servizi alla persona. 4. Le regioni disciplinano
altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi
assunti con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare
l'apporto del volontariato nell'erogazione dei servizi. CAPO
II Assetto istituzionale e organizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali Art. 6.
(note) Funzioni dei comuni 1.
I comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi
sociali svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali
funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli assetti
più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini,
secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come da
ultimo modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265. 2. Ai
comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed alle funzioni attribuite ai sensi
dell'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta,
nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18
e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio delle seguenti
attività: a) programmazione, progettazione, realizzazione
del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità
e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse umane e
finanziarie locali, con il coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 5; b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche
diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei titoli di cui all'articolo
17, nonché delle attività assistenziali già di competenza
delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di cui
all'articolo 8, comma 5; c) autorizzazione, accreditamento
e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale
a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto
stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera
c); d) partecipazione al procedimento per l'individuazione
degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a); e) definizione
dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai servizi.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i
comuni provvedono a: a) promuovere, nell'ambito del sistema
locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite
forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto
e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli enti che
operano nell'ambito di competenza, secondo le modalità fissate dalla regione,
tramite collegamenti operativi tra i servizi che realizzano attività volte
all'integrazione sociale ed intese con le aziende unità sanitarie locali
per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona; c)
adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di
gestione atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni,
in base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a); d)
effettuare forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5
e 6, per valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte
ai fini della predisposizione dei programmi; e) garantire
ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi,
secondo le modalità previste dagli statuti comunali. 4.
Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica. Art. 7. (note)
Funzioni delle province 1. Le province concorrono alla programmazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo
15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché dall'articolo 132 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalità definite dalle regioni
che disciplinano il ruolo delle province in ordine: a) alla
raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili
dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per
concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali; b)
all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui
fenomeni sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta
dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento
degli interventi territoriali; c) alla promozione, d'intesa
con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione
professionale di base e all'aggiornamento; d) alla partecipazione
alla definizione e all'attuazione dei piani di zona. Art.
8. (note) Funzioni delle regioni 1.
Le regioni esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo
degli interventi sociali nonché di verifica della rispettiva attuazione
a livello territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi,
con particolare riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad
elevata integrazione sanitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della
legge 30 novembre 1998, n. 419. 2. Allo scopo di garantire
il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le regioni
programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo
3, commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, promuovendo, nell'ambito
delle rispettive competenze, modalità di collaborazione e azioni coordinate
con gli enti locali, adottando strumenti e procedure di raccordo e di concertazione,
anche permanenti, per dare luogo a forme di cooperazione. Le regioni provvedono
altresì alla consultazione dei soggetti di cui agli articoli 1, commi 5
e 6, e 10 della presente legge. 3. Alle regioni, nel rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in particolare
l'esercizio delle seguenti funzioni: a) determinazione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite
le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali,
delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale
dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti territoriali, le
regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato delle funzioni sociali
in ambiti territoriali di norma coincidenti con i distretti sanitari già
operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo scopo una quota delle complessive
risorse regionali destinate agli interventi previsti dalla presente legge; b)
definizione di politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente,
sanità, istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle
attività lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e coordinamento delle azioni di assistenza
tecnica per la istituzione e la gestione degli interventi sociali da parte degli
enti locali; d) promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi
in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale
e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo; e)
promozione di metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare
l'efficacia e l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste; f)
definizione, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri
per l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi
a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5; g)
istituzione, secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base
di indicatori oggettivi di qualità, di registri dei soggetti autorizzati
all'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge; h)
definizione dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per
la erogazione delle prestazioni; i) definizione dei criteri
per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei comuni, secondo
i criteri generali adottati in sede nazionale; l) definizione
dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, lettera g); m) predisposizione e finanziamento dei
piani per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività
sociali; n) determinazione dei criteri per la definizione
delle tariffe che i comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei poteri sostitutivi, secondo le modalità
indicate dalla legge regionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19. 4.
Fermi restando i principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le regioni
disciplinano le procedure amministrative, le modalità per la presentazione
dei reclami da parte degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione
di uffici di tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza
nei confronti degli enti erogatori. 5. La legge regionale
di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina
il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni indicate dal regio
decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928,
n. 2838, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni disciplinano,
con le modalità stabilite dall'articolo 3 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane,
finanziarie e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore della
presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse. Art.
9. (note) Funzioni dello Stato 1.
Allo Stato spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dei poteri di indirizzo e coordinamento
e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti: a)
determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso
il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo
18; b) individuazione dei livelli essenziali ed uniformi
delle prestazioni, comprese le funzioni in materia assistenziale, svolte per minori
ed adulti dal Ministero della giustizia, all'interno del settore penale; c)
fissazione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione
all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con
sede nelle civili abitazioni; d) determinazione dei requisiti
e dei profili professionali in materia di professioni sociali, nonché dei
requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi; e)
esercizio dei poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni,
ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; f) ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri stabiliti
dall'articolo 20, comma 7. 2. Le competenze statali di cui
al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono esercitate sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281; le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo
129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Art.
10. (nota) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 1.
Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova
disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui
alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi: a) definire l'inserimento
delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 22,
prevedendo anche modalità per la partecipazione alla programmazione, secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b); b)
prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della
forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed
efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità
giuridica pubblica; c) prevedere l'applicazione ai soggetti
di cui alla lettera b): 1) di un regime giuridico del personale di tipo privatistico
e di forme contrattuali coerenti con la loro autonomia; 2) di forme di controllo
relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e pluriennali, delle
spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti, delle alienazioni,
cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei risultati di gestione,
coerenti con la loro autonomia; d) prevedere la possibilità
della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato
fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di fondazione e dagli
statuti, tenuto conto della normativa vigente che regolamenta la trasformazione
dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei casi di particolari condizioni statutarie
e patrimoniali; e) prevedere che le IPAB che svolgono esclusivamente
attività di amministrazione del proprio patrimonio adeguino gli statuti,
entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, nel rispetto
delle tavole di fondazione, a principi di efficienza, efficacia e trasparenza
ai fini del potenziamento dei servizi; prevedere che negli
statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della attività di
amministrazione dei patrimoni; f) prevedere linee di indirizzo
e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della
loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle lettere b) e c); g)
prevedere la possibilità di separare la gestione dei servizi da quella
dei patrimoni garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo
e al potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali; h)
prevedere la possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a
seguito di verifica da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere
inattive nel campo sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità
previste nelle tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di
scioglimento delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti,
nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in mancanza
di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente, di altre
IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo scopo di promuovere
e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi sociali; i)
esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2.
Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo
è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione. 3. Le regioni adeguano
la propria disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Art. 11. (nota) Autorizzazione
e accreditamento 1. I servizi e le strutture a ciclo residenziale
e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma
5, sono autorizzati dai comuni. L'autorizzazione è rilasciata in conformità
ai requisiti stabiliti dalla legge regionale, che recepisce e integra, in relazione
alle esigenze locali, i requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo
9, comma 1, lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale,
sentiti i Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 2. I requisiti
minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di nuova
istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata in vigore
della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni provvisorie,
prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel termine stabilito
da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di cinque anni. 3.
I comuni provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera
c), e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle determinazioni
di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n). 4. Le regioni,
nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte
dei comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla
erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre
anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo provvedimento
di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei risultati. Art.
12. (note) Figure professionali sociali 1.
Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi
dell'articolo 129, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
definiti i profili professionali delle figure professionali sociali. 2.
Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di
concerto con i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti: a)
le figure professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di
cui all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; b)
le figure professionali di cui al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati
dalle regioni, nonché i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso,
la durata e l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione; c)
i criteri per il riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti
alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Gli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono
definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento
adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 4. Restano ferme le
disposizioni di cui all'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata
integrazione socio-sanitaria. 5. Ai sensi del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con decreto dei Ministri per
la solidarietà sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate, per le figure
professionali sociali, le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Le risorse
economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle
amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti
previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del Fondo
sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Art.
13. Carta dei servizi sociali 1. Al fine
di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di riferimento
della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ciascun
ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi sociali ed è tenuto
a darne adeguata pubblicità agli utenti. 2. Nella
carta dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le
modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni
da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché
le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di tutelare le posizioni
soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi riconosciuti,
la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale,
prevede per gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti
dei responsabili preposti alla gestione dei servizi. 3. L'adozione
della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei
servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini dell'accreditamento.
CAPO III Disposizioni per la realizzazione
di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale Art.
14. (nota) Progetti individuali per
le persone disabili 1. Per realizzare la piena integrazione
delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione
scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale,
secondo quanto stabilito al comma 2. 2. Nell'ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto
individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni
di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi
alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare
riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche
necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed
esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità
e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. 3. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza
previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera
sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non
autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso
ai servizi ed alle prestazioni sociali. Art.
15. (nota) Sostegno domiciliare per
le persone anziane non autosufficienti 1. Ferme restando le
competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i soggetti
non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali
il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di
concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, determina annualmente la quota da riservare ai servizi
a favore delle persone anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia
e sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane
che ne fanno richiesta. 2. Il Ministro per la solidarietà
sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1, stabilisce annualmente le
modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri ponderati
per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli anziani,
valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome
in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In sede
di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è
emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 3.
Una quota dei finanziamenti di cui al comma 1 è riservata ad investimenti
e progetti integrati tra assistenza e sanità, realizzati in rete con azioni
e programmi coordinati tra soggetti pubblici e privati, volti a sostenere e a
favorire l'autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente
familiare secondo gli indirizzi indicati dalla presente legge. In sede di prima
applicazione della presente legge le risorse individuate ai sensi del comma 1
sono finalizzate al potenziamento delle attività di assistenza domiciliare
integrata. 4. Entro il 30 giugno di ogni anno le regioni
destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1 trasmettono una relazione al
Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro della sanità in
cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti
nelle attività svolte ai sensi del presente articolo, formulando anche
eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una
o più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza
entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Art. 16. (nota) Valorizzazione
e sostegno delle responsabilità familiari 1. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo peculiare
delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella promozione del
benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e valorizza i molteplici
compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici e di disagio, sia nello
sviluppo della vita quotidiana; sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo
delle famiglie; valorizza il ruolo attivo delle famiglie
nella formazione di proposte e di progetti per l'offerta dei servizi e nella valutazione
dei medesimi. Al fine di migliorare la qualità e l'efficienza degli interventi,
gli operatori coinvolgono e responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito
dell'organizzazione dei servizi. 2. I livelli essenziali
delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui all'articolo
22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3, lettera b), tengono
conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la corresponsabilità e la
solidarietà fra generazioni, di sostenere le responsabilità genitoriali,
di promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità
tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun componente della famiglia.
3. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi
sociali hanno priorità: a) l'erogazione di assegni
di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della paternità
responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di cui agli articoli
65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
e alla legge 28 agosto 1997, n. 285, da realizzare in collaborazione con i servizi
sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia; b)
politiche di conciliazione tra il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse
anche dagli enti locali ai sensi della legislazione vigente; c)
servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche
attraverso la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie; d)
prestazioni di aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico,
in particolare per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di
disabili fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà,
di minori in affidamento, di anziani; e) servizi di sollievo,
per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia, ed
in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle
persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse responsabilità
di cura durante l'orario di lavoro; f) servizi per l'affido
familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi formativi, i compiti
educativi delle famiglie interessate. 4. Per sostenere le
responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria
di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà,
di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con problemi di grave
e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente immigrazione
che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito delle
risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i comuni, in
alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere prestiti sull'onore,
consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati
con il destinatario del prestito. L'onere dell'interesse sui prestiti è
a carico del comune; all'interno del Fondo nazionale per le politiche sociali
è riservata una quota per il concorso alla spesa destinata a promuovere
il prestito sull'onore in sede locale. 5. I comuni possono
prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con specifiche
responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare ulteriori
riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per la prima
casa, nonché tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi
e sociali. 6. Con la legge finanziaria per il 2001 sono determinate
misure fiscali di agevolazione per le spese sostenute per la tutela e la cura
dei componenti del nucleo familiare non autosufficienti o disabili. Ulteriori
risorse possono essere attribuite per la realizzazione di tali finalità
in presenza di modifiche normative comportanti corrispondenti riduzioni nette
permanenti del livello della spesa di carattere corrente. Art.
17. (note) Titoli per l'acquisto
di servizi sociali 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
2, comma 2, i comuni possono prevedere la concessione, su richiesta dell'interessato,
di titoli validi per l'acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del
sistema integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle
prestazioni economiche diverse da quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo
24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonché dalle
pensioni sociali di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3, comma
6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Le regioni, in attuazione
di quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano
i criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1
nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione
sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del Piano nazionale
degli interventi e dei servizi sociali. CAPO IV Strumenti
per favorire il riordino del sistema integrato di interventi e servizi sociali Art.
18. (note) Piano nazionale e piani
regionali degli interventi e dei servizi sociali 1. Il Governo
predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali,
di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle risorse
finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonché delle risorse ordinarie
già destinate alla spesa sociale dagli enti locali. 2.
Il Piano nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché
i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale di cui
all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476,
e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di
rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni
di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente trasmesso
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
3. Il Piano nazionale indica: a) le
caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli
essenziali previsti dall'articolo 22; b) le priorità
di intervento attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate,
con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti
delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di attuazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali e le azioni da integrare e coordinare con le politiche
sanitarie, dell'istruzione, della formazione e del lavoro; d)
gli indirizzi per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle
famiglie; e) gli indirizzi per le sperimentazioni innovative,
comprese quelle indicate dall'articolo 3, comma 4, e per le azioni di promozione
della concertazione delle risorse umane, economiche, finanziarie, pubbliche e
private, per la costruzione di reti integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori ed i parametri per la verifica dei livelli
di integrazione sociale effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti
nonché gli indicatori per la verifica del rapporto costi - benefici degli
interventi e dei servizi sociali; g) i criteri generali per
la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli utenti,
tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109; h) i criteri generali per la determinazione dei parametri
di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3; i)
gli indirizzi ed i criteri generali per la concessione dei prestiti sull'onore
di cui all'articolo 16, comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17; l)
gli indirizzi per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone
anziane non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto
dall'articolo 14; m) gli indirizzi relativi alla formazione
di base e all'aggiornamento del personale; n) i finanziamenti
relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in coerenza con i livelli
essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri basati sulla struttura
demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi per la predisposizione di programmi integrati
per obiettivi di tutela e qualità della vita rivolti ai minori, ai giovani
e agli anziani, per il sostegno alle responsabilità familiari, anche in
riferimento all'obbligo scolastico, per l'inserimento sociale delle persone con
disabilità e limitazione dell'autonomia fisica e psichica, per l'integrazione
degli immigrati, nonché per la prevenzione, il recupero e il reinserimento
dei tossicodipendenti e degli alcoldipendenti. 4. Il primo
Piano nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. 5. Il Ministro per la solidarietà
sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti
rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare riferimento
ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni per l'ulteriore
programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti nelle regioni in attuazione
dei piani regionali. La relazione dà conto altresì dei risultati
conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti dei fondi europei,
tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. 6. Le regioni, nell'esercizio delle funzioni
conferite dagli articoli 131 e 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di cui
al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del Piano
stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo
4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi dell'articolo
3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il piano regionale
degli interventi e dei servizi sociali, provvedendo in particolare all'integrazione
socio-sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché
al coordinamento con le politiche dell'istruzione, della formazione professionale
e del lavoro. Art. 19. (note) Piano
di zona 1. I comuni associati, negli ambiti territoriali di
cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), a tutela dei diritti della popolazione,
d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, provvedono, nell'ambito
delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali
e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale di cui all'articolo
18, comma 6, a definire il piano di zona, che individua: a)
gli obiettivi strategici e le priorità di intervento nonché gli
strumenti e i mezzi per la relativa realizzazione; b) le
modalità organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali
e professionali, i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni
regionali adottate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h); c)
le forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo
21; d) le modalità per garantire l'integrazione tra
servizi e prestazioni; e) le modalità per realizzare
il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali, con
particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della giustizia; f)
le modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti
operanti nell'ambito della solidarietà sociale a livello locale e con le
altre risorse della comunità; g) le forme di concertazione
con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo
1, comma 4. 2. Il piano di zona, di norma adottato attraverso
accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, è volto a: a)
favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di solidarietà
e di auto-aiuto, nonché a responsabilizzare i cittadini nella programmazione
e nella verifica dei servizi; b) qualificare la spesa, attivando
risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di concertazione di cui al comma
1, lettera g); c) definire criteri di ripartizione della
spesa a carico di ciascun comune, delle aziende unità sanitarie locali
e degli altri soggetti firmatari dell'accordo, prevedendo anche risorse vincolate
per il raggiungimento di particolari obiettivi; d) prevedere
iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a realizzare
progetti di sviluppo dei servizi. 3. All'accordo di programma
di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle risorse umane
e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1 nonché
i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che attraverso l'accreditamento
o specifiche forme di concertazione concorrono, anche con proprie risorse, alla
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto nel
piano. Art. 20. (note) Fondo
nazionale per le politiche sociali 1. Per la promozione e
il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. 2.
Per le finalità della presente legge il Fondo di cui al comma 1 è
incrementato di lire 106.700 milioni per l'anno 2000, di lire 761.500 milioni
per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire
591.500 milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 149.000 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le
proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a lire
20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento
relativo al Ministero del commercio con l'estero. 3. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 4.
La definizione dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata
contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le
politiche sociali tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale
dalle regioni e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie
definite per l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria. 5. Con regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo
provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la ripartizione
delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) razionalizzare e armonizzare le procedure medesime ed
evitare sovrapposizioni e diseconomie nell'allocazione delle risorse; b)
prevedere quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera a); c) garantire
che gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano
quote di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità
di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva perequazione
della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli obiettivi del Piano
nazionale; d) prevedere forme di monitoraggio, verifica e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati degli interventi, nonché
modalità per la revoca dei finanziamenti in caso di mancato impegno da
parte degli enti destinatari entro periodi determinati; e)
individuare le norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione
preliminare del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla
data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il regolamento può
essere emanato. 7. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede,
con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di cui all'articolo
15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei parametri di cui
all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima applicazione della presente
legge, entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con
la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, adotta il decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri
di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse
necessarie per l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24. 8.
A decorrere dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per
le politiche sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni
di cui all'articolo 24 della presente legge. 9. Alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono
con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche
le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate
dal medesimo decreto legislativo. 10. Al Fondo nazionale
per le politiche sociali affluiscono, altresì, somme derivanti da contributi
e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni, organizzazioni,
anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al citato Fondo nazionale. 11.
Qualora le regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota
non specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la solidarietà
sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla rideterminazione
e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo di mantenere invariata
nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a ciascun comune o a ciascuna
regione. Art. 21. (note) Sistema
informativo dei servizi sociali 1. Lo Stato, le regioni, le
province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi sociali per
assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema integrato
degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre tempestivamente di dati
ed informazioni necessari alla programmazione, alla gestione e alla valutazione
delle politiche sociali, per la promozione e l'attivazione di progetti europei,
per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le politiche del
lavoro e dell'occupazione. 2. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica, composta
da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in campo informativo,
di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, due dalla Conferenza
Stato-città e autonomie locali. La commissione ha il compito di formulare
proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli strumenti attraverso i quali
dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo dei servizi
sociali. La commissione è presieduta da uno degli esperti designati dal
Ministro per la solidarietà sociale. I componenti della commissione durano
in carica due anni. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma,
nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale
per le politiche sociali. 3. Il Presidente del Consiglio
dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione,
definisce le modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi
esistenti, gli strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni
e gli enti locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi
sociali, in conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo
1997, n. 59, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, in materia di scambio di dati ed informazioni tra
le amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni, le province e i comuni individuano le forme organizzative
e gli strumenti necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema
informativo dei servizi sociali a livello locale. 4. Gli
oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo
nazionale per le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli
18 e 19, sono definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo
dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani. CAPO
V Interventi, servizi ed emolumenti economici del sistema
integrato di interventi e servizi sociali SEZIONE I Disposizioni
generali Art. 22. (note) Definizione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali 1. Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche
e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi
alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione
di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni
di competenze e settorializzazione delle risposte. 2. Ferme
restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale
delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche
ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto
delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno
al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone
senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la
vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci
di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi
di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie
di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia
e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità
familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo
di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle
donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge
8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla
legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni
e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione
delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri
socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della
citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza
per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni
di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi
per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso
strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili
a domicilio; h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo
per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di
natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i)
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione
dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 3.
Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al
comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità
delle leggi 4 maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996, n.
66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3 agosto
1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori
disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione,
i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori
devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie
di tipo familiare. 4. In relazione a quanto indicato al comma
2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per
ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto
anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione
delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale
e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni
di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti
con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali
o diurni a carattere comunitario. SEZIONE II Misure
di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali
Art. 23. (note) Reddito
minimo di inserimento 1. L'articolo 15 del decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, è sostituito dal seguente: "Art.
15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce
al Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione
e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto conto
dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalità, i termini
e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento
come misura generale di contrasto della povertà, alla quale ricondurre
anche gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e le pensioni sociali di cui all'articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni". 2.
Il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è
definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito
nell'ambito di quelle indicate all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente
legge. Art. 24. (note) Delega
al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile,
cecità e sordomutismo 1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa assistenziale e
spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni e delle indennità
spettanti ai sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381,
27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive
modificazioni, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi,
che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri
aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali
trattamenti previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La
riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono,
come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione
delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per
la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale
autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico: 1)
reddito minimo per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e
assegni che hanno la funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata
produzione di reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilità,
è cumulabile con l'indennità di cui al numero 3.1) della presente
lettera; 2) reddito minimo per la disabilità parziale,
a cui fare afferire indennità e assegni concessi alle persone con diversi
gradi di minorazione fisica e psichica per favorire percorsi formativi, l'accesso
ai contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive
modificazioni, alla legge 29 dicembre 1990, n. 407, e al decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
ed a borse di lavoro di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare
al momento dell'inserimento definitivo; 3) indennità
per favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità,
nonché per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con
gravi limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti
concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi disabilità,
totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di rimuovere l'esclusione
sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle persone con disabilità
grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in presenza di spese personali
aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo le seguenti
modalità tra loro non cumulabili: 3.1) indennità
per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della minorazione;
3.2) indennità di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni
totalmente dipendenti; b) cumulabilità dell'indennità
di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con il reddito minimo
di inserimento di cui all'articolo 23; c) fissazione dei
requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione
degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del presente comma
secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109; d) corresponsione dei
nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità
dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella domanda
presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti; e)
equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite e in
atto nel termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo; f) disciplina del regime transitorio, fatti
salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni e indennità;
g) riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli
anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità
con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti
come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione
di una quota, pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo
23, a diretto beneficio dell'assistito; h) revisione e snellimento
delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e alla
concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della unificazione
delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello unico; revisione
dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni di cui al presente
articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché dalla
Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap - International
classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione
mondiale della sanità; definizione delle modalità per la verifica
della sussistenza dei requisiti medesimi. 2. Sullo schema
di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonché i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione
sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre
1987, n. 476, e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli utenti.
Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Art.
25. (note) Accertamento della condizione
economica del richiedente 1. Ai fini dell'accesso ai servizi
disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del
richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000,
n. 130. Art. 26. (note) Utilizzo
di fondi integrativi per prestazioni sociali 1. L'ambito di
applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comprende le spese sostenute
dall'assistito per le prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali
intensivi e prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero
in strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
CAPO VI Disposizioni finali Art.
27. Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione
sociale 1. è istituita, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale, di seguito
denominata "Commissione". 2. La Commissione ha il compito di effettuare,
anche in collegamento con analoghe iniziative nell'ambito dell'Unione europea,
le ricerche e le rilevazioni occorrenti per indagini sulla povertà e sull'emarginazione
in Italia, di promuoverne la conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica,
di formulare proposte per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere
valutazioni sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone
per il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale illustra
le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate. 3.
Il Governo, entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento
del fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione
di cui al comma 2, secondo periodo. 4. La Commissione è
composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo dell'analisi
e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono
assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale
di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di fuori
ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento dei propri
compiti la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle regioni
e degli enti locali. La Commissione può avvalersi altresì della
collaborazione di esperti e può affidare la effettuazione di studi e ricerche
ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli ricercatori mediante
convenzioni. 5. Gli oneri derivanti dal funzionamento della
Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250 milioni annue, sono a
carico del Fondo nazionale per le politiche sociali. Art.
28. (nota) Interventi urgenti per
le situazioni di povertà estrema 1. Allo scopo di garantire
il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi destinati alle
persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle persone senza
fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è incrementato
di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 2.
Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato
e gli organismi non lucrativi di utilità sociale nonché le IPAB
possono presentare alle regioni, secondo le modalità e i termini definiti
ai sensi del comma 3, progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi
di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento
e il reinserimento sociale. 3. Entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con atto di indirizzo e coordinamento
deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà
sociale, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto tra le
regioni dei finanziamenti di cui al comma 1, i termini per la presentazione delle
richieste di finanziamento dei progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso
ai finanziamenti, i criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità
per il monitoraggio degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane
per i quali gli interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Art.
29. (note) Disposizioni sul personale 1.
La Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi
pubblici per il reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità
ed esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare,
delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonché in materia
di adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela
dei minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione
di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno
2000 e a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere
sul Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi dell'articolo
20 della presente legge. Art. 30. (note) Abrogazioni 1.
Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72
della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59 della legge
27 dicembre 1997, n. 449. 2. Alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la disciplina
relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972. Alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24 sono abrogate
le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10 febbraio 1962,
n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, 30 marzo 1971, n. 118,
e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni. La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
NOTE Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti. Note all'art. 1, comma 1: -
I testi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione sono i seguenti: "Art.
2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale. Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari
dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. è compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana
e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. Art. 38. - Ogni cittadino
inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento
e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che
siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso
di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo
articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza
privata è libera". Nota all'art. 1, comma 2:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile
1998, n. 92, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 128 è il seguente:
"Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia
dei "servizi sociali . 2. Ai sensi del presente decreto
legislativo, per "servizi sociali si intendono tutte le attività relative
alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni
economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà
che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle
assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle
assicurate in sede di amministrazione della giustizia". Nota
all'art. 1, comma 3: - Per il titolo del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2. Nota
all'art. 1, comma 7: - Il testo dell'art. 117 della Costituzione
è il seguente: "Art. 117. - La regione emana
per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti dalle leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano
in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento
degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni
comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo
ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere;
caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie
indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica
possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".
Note all'art. 2, comma 1: -
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: "Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 41 è
il seguente: "Art. 41 (Assistenza sociale). - 1. Gli
stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata
non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di
soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani
ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche,
di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da
morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti". - Il testo dell'art.
129 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è il seguente: "Art.
129 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti funzioni: a)
la determinazione dei principi e degli obiettivi della politica sociale; b)
la determinazione dei criteri generali per la programmazione della rete degli
interventi di integrazione sociale da attuare a livello locale; c)
la determinazione degli standard dei servizi sociali da ritenersi essenziali in
funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita; d)
compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti locali e territoriali,
nonché compiti di raccordo in materia di informazione e circolazione dei
dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e monitoraggio
dell'efficacia della spesa per le politiche sociali; e) la
determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche sociali secondo le modalità di cui all'art. 59, comma
46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 133, comma
4, del presente decreto legislativo; f) i rapporti con gli
organismi internazionali e il coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione
europea operanti nei settori delle politiche sociali e gli adempimenti previsti
dagli accordi internazionali e dalla normativa dell'Unione europea; g)
la fissazione dei requisiti per la determinazione dei profili professionali degli
operatori sociali nonché le disposizioni generali concernenti i requisiti
per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale; h)
gli interventi di prima assistenza in favore dei profughi, limitatamente al periodo
necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione
del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli
stranieri da respingere o da espellere; i) la determinazione
degli standard organizzativi dei soggetti pubblici e privati e degli altri organismi
che operano nell'ambito delle attività sociali e che concorrono alla realizzazione
della rete dei servizi sociali; l) le attribuzioni in materia
di riconoscimento dello status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi
in favore degli stranieri richiedenti asilo e dei rifugiati, nonché di
quelli di protezione umanitaria per gli stranieri accolti in base alle disposizioni
vigenti; m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata; le misure di protezione degli appartenenti
alle Forze armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennità
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno
dato luogo a benefici economici di invalidità civile. 2.
Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g), del presente articolo sono
esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla Conferenza unificata.
Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i), del medesimo comma 1 sono esercitate
sentita la Conferenza unificata". Nota all'art. 2, comma
2: - La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento
ordinario. Il testo dell'art. 26 è il seguente: "Art.
26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito). - Ai
cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età
di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito
delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se
coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000
annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di
L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre
ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del
coniuge nel caso di separazione legale. Dal computo del reddito
suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale: 1)
coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali,
fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità
dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2)
coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio
annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. L'esclusione
di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati
non superi L. 336.050 annue. Coloro che percepiscono le rendite
o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore
a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente
all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. L'importo
della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974,
degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al
precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo,
quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica
di cui al precedente art. 19. Qualora, a seguito della riduzione
prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore
a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà
di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione
è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita
gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base
della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda
per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui
circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari
sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato
con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre
1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti
requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né
sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo
a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi
in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque
compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione
della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio
di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo
sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per
i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione
della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale,
si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni". -
La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario. Il testo del comma 6, dell'art.
3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) è il
seguente: "6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo
della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani,
residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni
reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non
reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L.
6.240.000, denominato "assegno sociale . Se il soggetto possiede redditi
propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo
predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato,
ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale
di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare
di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà
sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato,
entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei
redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi
a netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi
quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma
del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto
comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito
della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi
dell'art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati
che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un
terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Nota all'art. 2, comma 5: - La legge
7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", è pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. Il testo del comma 3 dell'art.
8, è il seguente: "3. Qualora per il numero dei
destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma
2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima". Note all'art. 3, comma
3: - La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica" è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo del comma
203 dell'art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per
il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), è il seguente: "203.
Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e
privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:
a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico
competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi
diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una
valutazione complessiva delle attività di competenza; b)
"Intesa istituzionale di programma , come tale intendendosi l'accordo tra
amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle
risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse
comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria
degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni
dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi
pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le
procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) "Accordo
di programma quadro , come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri
soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in
attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma
esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo
di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi
da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini
ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione
delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma
ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze
di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni
di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi
in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione
o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli
stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure
ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo
di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano.
I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo
di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui
alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono
derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando
le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa
comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale.
Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte
adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale
in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti
urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno
1990, n. 142; d) "Patto territoriale come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici
o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un
programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello
sviluppo locale; e) "Contratto di programma , come tale
intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente,
grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti
industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo strumento
operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori
e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione
di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di
crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero
del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta,
e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati
nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio
1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti
di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da
interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti
ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389". Nota
all'art. 3, comma 4: - La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante:
"Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza
sociale", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969,
n. 111, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
sprovvisti di reddito) è il seguente: "Art. 26.
- Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto
l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta
sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050
annue, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
a L. 1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non
riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850
annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre
ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del
coniuge nel caso di separazione legale. Dal computo del reddito
suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale: 1)
coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali,
fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità
dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri; 2)
coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio
annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti. L'esclusione
di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati
non superi L. 336.050 annue. Coloro che percepiscono le rendite
o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore
a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente
all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti. L'importo
della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974,
degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della pensione di cui al
precedente art. 19. I limiti di L. 336.050 previsti nel primo,
quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica
di cui al precedente art. 19. Qualora, a seguito della riduzione
prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore
a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà
di porla in pagamento in rate semestrali anticipate. La pensione
è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita
gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste
per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,
al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base
della documentazione indicata nel comma successivo. La domanda
per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui
circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari
sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato
con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre
1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti
requisiti. La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né
sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti
di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo
a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi
in data successiva a quella di entrata in vigore della legge. Chiunque
compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione
della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio
di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo
sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali. Per
i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione
della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di
cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale,
si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni". -
Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata n. 335 del 1995, si veda in note
all'art. 2, comma 2. Nota all'art.
4, comma 3: - Il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, è il seguente: "Art. 132 (Trasferimento
alle regioni). - 1. Le regioni adottano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto
legislativo, la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate
ai comuni ed agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni stesse.
In particolare la legge regionale conferisce ai comuni ed agli altri enti locali
le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali relativi
a: a) i minori, inclusi i minori a rischio di attività
criminose; b) i giovani; c) gli anziani;
d) la famiglia; e) i portatori di handicap,
i non vedenti e gli audiolesi; f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto dall'art.
130 del presente decreto legislativo. 2. Sono trasferiti
alle regioni, che provvederanno al successivo conferimento alle province, ai comuni
ed agli altri enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, le funzioni
e i compiti relativi alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti
e delle strutture che agiscono nell'ambito dei "servizi sociali , con particolare
riguardo a: a) la cooperazione sociale; b)
le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza (IPAB); c)
il volontariato". Nota all'art. 4, comma 4: -
La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1997, n. 302, s.o. Il testo del comma 44, dell'art.
59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale
e sanità) e successive modificazioni, è il seguente: "44.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo per
le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di
lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire143 miliardi per l'anno 2000".
Note all'art. 4, comma 5: - Per il testo
dell'art. 129 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in note
all'art. 2, comma 1. - Per il testo dell'art. 3, comma 6,
della citata legge n. 335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2. -
Il testo del comma 47 dell'art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza,
solidarietà sociale e sanità), della citata legge n. 449 del 1997
è il seguente: "47. A decorrere dall'anno 1998,
in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti
di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo
di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più
figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e
sociali al mantenimento proprio e dei figli". Nota
all'art. 5, comma 3: - La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo
1997, n. 63, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 8 è il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché
le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono
adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione
parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri
può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2.
I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di
cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri
è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi
pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento,
gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni
di indirizzo e coordinamento dello Stato: a) l'art. 3 della
legge 22 luglio 1975, n. 382; b) l'art. 4, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma
del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonché la funzione
di indirizzo fino a: "n. 382 e alle parole "e con la Comunità
economica europea , nonché il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente
alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative
delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed ; c)
l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ; d)
l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente
alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo
e coordinamento"; e) l'art. 1, comma 1, lettera hh),
della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 6. è soppresso
l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16
maggio 1970, n. 281". Note all'art.
6, comma 1: - La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento
delle autonomie locali" (Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n. 135, supplemento
ordinario) è stata modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, recante:
"Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 6 agosto 1990, n. 183, supplemento ordinario. Nota all'art.
6, comma 2: - Il decreto del Presidente della Repubblica
del 24 luglio 1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega di cui all'art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382", è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 agosto 1977, n. 234, supplemento ordinario. -
Per il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3. Note
all'art. 7, comma 1: - Il testo dell'art. 15 della citata
legge n. 142 del 1990 è il seguente: "Art. 15
(Compiti di programmazione). - 1. La provincia: a) raccoglie
e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai fini della programmazione economica,
territoriale ed ambientale della regione; b) concorre alla
determinazione del programma regionale di sviluppo e degli altri programmi e piani
regionali secondo norme dettate dalla legge regionale; c)
formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma
regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di carattere generale
che settoriale e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria
dei comuni. 2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta
il piano territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni
ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi
generali di assetto del territorio e, in particolare, indica: a)
le diverse destinazioni del territorio in relazione alla prevalente vocazione
delle sue parti; b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione; c)
le linee di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico-forestale
ed in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque; d)
le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali. 3.
I programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento sono trasmessi
alla regione ai fini di accertarne la conformità agli indirizzi regionali
della programmazione socio-economica e territoriale. 4. La
legge regionale detta le procedure di approvazione nonché norme che assicurino
il concorso dei comuni alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali
di coordinamento. 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione
degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia
esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il
compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni
del piano territoriale di coordinamento. 6. Gli enti e le
amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle rispettive competenze, si conformano
ai piani territoriali di coordinamento delle province e tengono conto dei loro
programmi pluriennali". - Per il testo dell'art. 132
del citato decreto legislativo 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma
3. Note all'art. 8, comma 1: -
La legge 30 novembre 1998, n. 419, recante: "Delega al Governo per la razionalizzazione
del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia
di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo del comma 1, lettera
n), dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi di delega), è il seguente:
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art.
1, il Governo si atterrà ai seguenti principi e criteri direttivi: "a)-m)
omissis; n) prevedere tempi, modalità e aree di attività
per pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi
sanitari con quelli sociali, disciplinando altresì la partecipazione dei
comuni alle spese connesse alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri
per l'adozione, su proposta dei Ministri della sanità e per la solidarietà
sociale, di un atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 8 della legge
15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 agosto 1985 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 14 agosto
1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni socio-sanitarie ad alta
integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario nazionale;".
Nota all'art. 8, comma 2: - Il testo
dell'art. 3, commi 2 e 5, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è
il seguente: "Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli
enti locali e strumenti di raccordo). - 1. Omissis. 2. La
generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita
ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di
cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni
territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione
della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento
delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire
l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica,
le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli
nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine
di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite
dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì
appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle
funzioni. 3. Omissis. 4. Omissis. 5.
Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti
e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme
di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione
e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze". Nota all'art. 8, comma 3: -
Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota
all'art. 1, comma 2. Nota all'art. 8, comma 3, lettera o):
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998 è il seguente: "Art. 3 (Conferimenti
alle regioni e agli enti locali e strumenti di raccordo). - 1. Ciascuna regione,
ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei
mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, determina, in conformità
al proprio ordinamento, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale, provvedendo contestualmente a conferire tutte le altre agli
enti locali, in conformità ai principi stabiliti dall'art. 4, comma 3,
della stessa legge n. 59 del 1997, nonché a quanto previsto dall'art. 3
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 2. La generalità
dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle
province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'art. 4,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali,
associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge
di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni
nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio
associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni
individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito
della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine
di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite
dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì
appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle
funzioni. 3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce
agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in
misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa
e regolamentare degli enti locali. 4. Qualora la regione
non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto
legislativo le misure di cui all'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n.
59. 5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa,
prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti,
che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire
la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze. 6. I decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999. 7. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art.
3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente
conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono
conferiti alle regioni e agli enti locali". Nota all'art.
8, comma 4: - Per il titolo della citata legge n. 241 del
1990, si veda in nota all'art. 2, comma 5. Note all'art.
8, comma 5: - Per il testo dell'art. 132 del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3. -
La legge 6 dicembre 1928, n. 2838, reca "Conversione in legge del regio decreto-legge
8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del servizio di assistenza dei
fanciulli illegittimi abbandonati o esposti all'abbandono". -
Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante: "Disposizioni
urgenti in materia sanitaria e socio-assistenziale", è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 2, della legge 18 marzo 1993, n. 67 (Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 1993, n. 66). - Per il testo dell'art.
3 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 8,
comma 3. Nota all'art. 9, comma
1: - Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1. Note
all'art. 9, comma 1, lettera e): - Per il testo dell'art.
8 della citata legge n. 59 del 1997, si veda in note all'art. 5, comma 3. -
Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, è
il seguente: "Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con
riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali,
in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi
derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo
termine per provvedere. 2. Decorso inutilmente tale termine,
il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario
che provvede in via sostitutiva. 3. In casi di assoluta urgenza,
non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può
adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal
modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni
e alla Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti
delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini
e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n.
59. 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente". Note
all'art. 9, comma 2: - Il decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, recante: "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
agosto 1997, n. 202. Il testo dell'art. 8 è il seguente: "Art.
8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata).
- 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato- regioni. 2.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze,
il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione
province d'Italia - UPI, ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate
dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3.
La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno
ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità
o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI dell'UPI o dell'UNCEM. 4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del
Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno". -
Per il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in note all'art. 2, comma 1. Nota
all'art. 10, comma 1: - La legge 17 luglio 1890, n. 6972,
recante: "Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1890, n.171. Nota
all'art. 10, comma 2: - Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. Nota
all'art. 11, comma 1: - Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. Note
all'art. 12, comma 1: - Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. -
Per il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in note all'art. 2, comma 1. Nota all'art.
12, comma 2: - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. Nota
all'art. 12, comma 2, lettera a): - Il decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, recante: "Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2. Il testo dell'art. 6 è
il seguente: "Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi
di studio). - 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso
di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando
le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'art. 11,
comma 7, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di
un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli stessi regolamenti didattici
definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano, ove necessario,
le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative
propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore. Se la verifica non è positiva vengono indicati specifici
obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi
formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad
accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore
ad una prefissata votazione minima. 2. Per essere ammessi
ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea, ovvero
di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso
di corsi di laurea specialistica per i quali non sia previsto il numero programmato
dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, occorre,
altresì, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale
preparazione verificata dagli atenei. 3. In deroga al comma
2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione ad un corso di laurea
specialistica con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore, esclusivamente
per corsi di studio regolati da normative dell'Unione europea che non prevedano,
per tali corsi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica
dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1. 4.
Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso
almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di cui all'art. 3, comma 6,
i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di ammissione ad un
corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi universitari
aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, purché nei
limiti previsti dall'art. 7, comma 3. 5. Per essere ammessi
ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea specialistica
ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio
conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato
di ricerca è deliberata dall'università interessata, nel rispetto
degli accordi internazionali vigenti". Nota all'art.
12, comma 3: - Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale
n. 509 del 1999, è il seguente: "Art. 11 (Regolamenti
didattici di ateneo). - 1. Le università disciplinano gli ordinamenti didattici
dei propri corsi di studio nei regolamenti didattici di ateneo che sono redatti
nel rispetto, per ogni corso di studio, delle disposizioni del presente regolamento
e di successivi decreti ministeriali, e che sono approvati dal Ministro ai sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 2.
I regolamenti didattici di ateneo e le relative modifiche sono emanati con decreto
rettorale e sono resi noti anche con le modalità di cui all'art. 17, comma
95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in vigore degli
ordinamenti didattici è stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina: a)
le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando le relative
classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività
formative da inserire nei curricula; c) i crediti assegnati
a ciascuna attività formativa, riferendoli, per quanto riguarda quelle
previste nelle lettere a), b), c), dell'art. 10, comma 1, ad uno o più
settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le
caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b),
sono assunte dalle università previa consultazione con le organizzazioni
rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle
professioni. 5. Per il conseguimento della laurea specialistica
deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale
dallo studente sotto la guida di un relatore. 6. Il regolamento
didattico di ateneo può prevedere più corsi di studio appartenenti
alla medesima classe. 7. I regolamenti didattici di ateneo,
nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione
dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento
e alla verifica dei risultati delle attività formative; b)
alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai
ricercatori universitari, ivi comprese le attività didattiche integrative,
di orientamento e di tutorato; c) alle procedure per lo svolgimento
degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale
per il conseguimento del titolo di studio; d) alle modalità
con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente,
che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli
esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode; e)
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi
di laurea e ai corsi di laurea specialistica; f) all'organizzazione
di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione
iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, nonché di quelle
relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1 dell'art. 6; g)
all'introduzione di un servizio di ateneo per il coordinamento delle attività
di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria
superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per
gli studenti; h) all'eventuale introduzione di apposite modalità
organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo
pieno; i) alle modalità di individuazione, per ogni
attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
l) alla valutazione della qualità delle attività
svolte; m) alle forme di pubblicità dei procedimenti
e delle decisioni assunte; h) alle modalità per il
rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 3, comma 9. 8.
I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità con cui le università
rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato
che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le
principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo. 9. Le università, con appositi
regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle
carriere degli studenti in accordo con le disposizioni del presente regolamento,
di successivi decreti ministeriali e dei regolamenti didattici di ateneo. Per
l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti
universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che
devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di
tutte le università". Nota all'art. 12, comma
4: - Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 3-octies, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, reca: "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419". (Gazzetta Ufficiale
del 16 luglio 1999, n. 165, supplemento ordinario), è il seguente: "Art.
3-octies (Area delle professioni socio-sanitarie). - 1. Con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito
il Consiglio superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinata
l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area socio-sanitaria
a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline della
dirigenza sanitaria. 2. Con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentito il Ministro
per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il
parere del Consiglio superiore di sanità, sono integrate le tabelle dei
servizi e delle specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in relazione all'istituzione dell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria. 3. Con
decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale, sono individuati, sulla base di parametri e criteri generali definiti
dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, i profili professionali dell'area socio-sanitaria a elevata integrazione
sanitaria. 4. Le figure professionali di livello non dirigenziale
operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro
della sanità, di concerto con i Ministri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e per la solidarietà sociale, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti
didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'art. 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla base di criteri generali determinati
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, tenendo conto
dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate
nei profili professionali e attuata con la collaborazione di più facoltà
universitarie. 5. Le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanità di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 3
agosto 1988, n. 400; con lo stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici". Nota all'art. 12, comma 5: -
Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina
in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993,
n. 30, supplemento ordinario. Nota
all'art. 14, comma 1: - La legge 5 febbraio 1992, n. 104,
recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 3 è
il seguente: "Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1.
è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica
o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà
di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. 2.
La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in
relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità
complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario
un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale
o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
Le situazioni riconosciute di gravità determinano
priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 4.
La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati
o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, Le relative prestazioni sono
corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione
o da accordi internazionali". Nota
all'art. 15, commi 1 e 4: - Per il testo dell'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma
2. Nota all'art. 16, comma 3, lettera a): -
La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario. I testi degli articoli 65
e 66 sono i seguenti: "Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari
con almeno tre figli minori). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore
dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più
figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di
risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica
(ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a
lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti,
è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei
familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo
n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni
ivi previste. 2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso
dai comuni, che ne rendono nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni
nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda. L'assegno medesimo
è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla
base dei dati forniti dai comuni, secondo, modalità da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica rendicontazione. 3. L'assegno è
corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità,
per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il
valore dell'ISE di cui ai comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno
su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza
e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura
pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del
beneficiario. 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della
variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati. 5. Per le finalità del presente articolo
è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la
cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire
400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti de Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione
dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale".
"Art. 66 (Assegno di maternità). - 1. Con riferimento
ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane
residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del
trattamento previdenziale della indennità di maternità, è
concesso un assegno per maternità pari a L. 200.000 mensili nel limite
massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a L. 300.000 mensili
per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno è concesso dai comuni
con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe
comunale dei nuovi nati. 1-bis. Con decreto da emanare entro
il 30 maggio 1999, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede
ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, quelle di cui all'art. 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998,
recante estensione della tutela della maternità e dell'assegno al nucleo
familiare. 2. L'assegno di maternità di cui al comma
1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare
di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori
ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con
riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della
scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998,
tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste. 3.
Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti
previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica
della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare
ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale. 4.
Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo
sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 5.
Per le finalità del presente articolo è istituito un fondo presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione è stabilita
in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa all'ente locale,
entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente
erogate dai comuni, ai sensi del comma 1]. 5-bis. L'assegno
di cui al comma 1, ferma restando la titolarità concessiva in capo ai comuni,
è erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla
base dei dati forniti dai comuni, secondo modalità da definire nell'ambito
dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato
all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio,
sulla base di specifica rendicontazione. 6. Con uno o più
decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del
presente articolo". - La legge 6 dicembre 1971, n. 1044,
recante: "Piano quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con
il concorso dello Stato", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
15 dicembre 1971, n. 316. - La legge 28 agosto 1997, n. 285,
recante: "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità
per l'infanzia e l'adolescenza", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
5 settembre 1997, n. 207. Note all'art.
17, comma 1: - Per il testo dell'art. 26 della citata legge
n. 153 del 1969, si veda in nota all'art. 2, comma 2. - Per
il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, si veda in
nota all'art. 2, comma 2. Note all'art.
18, comma 2: - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. -
La legge 19 novembre 1987, n. 476, recante: "Nuova disciplina del sostegno
alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 1987, n. 275. Il
testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), è il seguente: "1.
Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione
e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione
sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi: a)
alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come successivamente modificato, escluse
quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente
legge; b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono
i fini di cui al successivo comma 2". Nota all'art.
18, comma 3, lettera g): - Il decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, recante: "Definizione di criteri unificati
di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998,
n. 90. Note all'art. 18, comma 6: -
Il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 è
il seguente: "Art. 131 (Conferimenti alle regioni e
agli enti locali). - 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le
funzioni e i compiti amministrativi nella materia dei "servizi sociali ,
salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'art. 129 e quelli trasferiti
all'INPS ai sensi dell'art. 130. 2. Nell'ambito delle funzioni
conferite sono attribuiti ai comuni, che le esercitano anche attraverso le comunità
montane, i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché
i compiti di progettazione e di realizzazione della rete dei servizi sociali,
anche con il concorso delle province". - Per il testo
dell'art. 132 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota
all'art. 4, comma 3. - Il testo dell'art. 3 della citata
legge n. 142 del 1990 è il seguente: "Art. 3
(Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai sensi dell'art. 117, primo e secondo
comma, e dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ferme restando le funzioni
che attengano ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, le regioni
organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso
i comuni e le province. 2. Ai fini di cui al comma 1, le
leggi regionali si conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine
alle funzioni del comune e della provincia, identificando nelle materie e nei
casi previsti dall'art. 117 della Costituzione gli interessi
comunali e provinciali in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del
territorio. 3. La legge regionale indica i principi della
cooperazione dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di
realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile. 4. La regione indica gli obiettivi
generali della programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base
ripartisce le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti
degli enti locali. 5. Comuni e province concorrono alla determinazione
degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e
provvedono, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri
provvedimenti della regione. 7. La legge regionale indica
i criteri e fissa le procedure per gli atti e gli strumenti della programmazione
socio-economica e della pianificazione territoriale dei comuni e delle province
rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi regionali. 8.
La legge regionale disciplina altresì, con norme di carattere generale,
modi e procedimenti per la verifica della compatibilità fra gli strumenti
di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti". Note
all'art. 19, comma 2: - Il testo dell'art. 27, della citata
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la definizione
e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono,
per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici,
o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione
o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria
o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove
la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più
dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne
i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti
di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei
soggetti partecipanti. 3. Per verificare la possibilità
di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte
le amministrazioni interessate. 4. L'accordo, consistente
nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia,
dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con
atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del
sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo,
qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti
della intesa di cui all'art. 81, decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti
urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso
del comune interessato. 5. Ove l'accordo comporti variazione
degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata
dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. 5-bis.
Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione
e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede
a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la dichiarazione di pubblica utilità. indifferibilità ed urgenza
delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere
non hanno avuto inizio entro tre anni. 6. La vigilanza sull'esecuzione
dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da
un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia
o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché
dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata
se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza
di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le
regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi
o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni,
salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati
alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano
salve le competenze di cui all'art. 7, legge 1o marzo 1986, n. 64". Note
all'art. 20, comma 5: - La legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art.
17, comma 2, è il seguente: "Art. 17 (Regolamenti).
- 1. (Omissis). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato,
sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva
assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano
le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". Nota
all'art. 20, commi 6 e 7: - Per il testo dell'art. 8 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma
2. Nota all'art. 20, comma 8: - La legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, recante: "Riforma di alcune
norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978, n. 233. Il testo
del comma 3, lettera d), dell'art. 11 è il seguente: "3.
La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale
ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale
e in particolare: a)-c) omissis; d)
la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio
di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è
rinviata alla legge finanziaria". Note
all'art. 21, comma 3: - Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. -
Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è
il seguente: "1. Al fine della realizzazione della rete
unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di
coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare,
nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più
contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al
trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con
le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione
alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti
contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio
di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare
gli atti esecutivi di cui al presente comma.". - Si
riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997: "Art.
6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La Conferenza Stato-regioni favorisce
l'interscambio di dati ed informazioni sull'attività posta in essere dalle
amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa
tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini
della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili
sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche
ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti
di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì,
le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono
della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto
e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni
contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997,
n. 59". Nota all'art. 22, comma
2, lettera e): - Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.
798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge 10 dicembre
1925, n. 2277, recante: "Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati
o esposti all'abbandono", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
giugno 1927, n. 126. Nota all'art. 22, comma 2, lettera f):
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge n.
104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1. - Il
testo dell'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, è il seguente: "Art.
10 (Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità).
- 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le
comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio,
assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo
le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità
degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare servizi
e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti dei cui al presente
articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare. 2.
Le strutture di cui alla lettera l) e le attività di cui alla lettera m)
del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di lavoro per l'integrazione
scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della scuola. 3.
Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante appositi finanziamenti,
previo parere della regione sulla congruità dell'iniziativa rispetto ai
programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunità-alloggio
e centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravità,
promossi da enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficienza (IPAB), società cooperative e organizzazioni di volontariato
iscritte negli albi regionali. 4. Gli interventi di cui ai
commi 1 e 3 del presente articolo possono essere realizzati anche mediante le
convenzioni di cui all'art. 38. 5. Per la collocazione topografica,
l'organizzazione e il funzionamento, le comunità-alloggio e i centri socio-riabilitativi
devono essere idonei a perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti,
anche mediante iniziative dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da soggetti
pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunità-alloggio
ed ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione
almeno ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente
legge, ove localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte
salve le norme previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni,
e dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir
meno dell'uso effettivo per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo
anno comporta il ripristino della originaria destinazione urbanistica dell'area.".
Note all'art. 22, comma 3: -
La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1983,
n. 133, supplemento ordinario. - La legge 27 maggio 1991,
n. 176, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989", è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135, supplemento ordinario. -
La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: "Norme contro la violenza sessuale",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1996, n. 42. -
Per il titolo della legge n. 285 del 1997, si veda in nota all'art. 16, comma
3, lettera a). - La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
30 dicembre 1997, n. 302. - La legge 3 agosto 1998, n. 296,
recante: "Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e istituti
italiani di cultura all'estero", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 20 agosto 1998, n. 193. - La legge 31 dicembre 1998,
n. 476, recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja
il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione
di minori stranieri", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12
gennaio 1999, n. 8. - Per il titolo del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, si veda in nota all'art. 2, comma 1. - Il
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante: "Approvazione
delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario.
- Per il titolo della citata legge n. 104 del 1992, si veda
in nota all'art. 14, comma 1. Note all'art. 23, comma 1:
- Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante:
"Disciplina dell'introduzione n via sperimentale, in
talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art.
59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1998, n. 167. Il testo dell'art. 15 è
il seguente: "Art. 15 (Relazione al Parlamento). - 1.
Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita
la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e le organizzazioni sindacali, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione
della sperimentazione e sui risultati conseguiti". -
Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda
in nota all'art. 9, comma 2. - Per il testo dell'art. 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si veda in nota all'art. 2, comma
2. - Per il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, si veda in nota all'art. 2, comma 2. Nota all'art.
23, comma 2: - Per il titolo del citato decreto legislativo
n. 237 del 1998, si veda in nota all'art. 23, comma 1. Note
all'art. 24, comma 1: - La legge 10 febbraio 1962, n. 66,
recante: "Nuove disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili",
è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1962, n. 61. -
La legge 26 maggio 1970, n. 381, recante: "Aumento del contributo ordinario
dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti
e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156. - La legge
27 maggio 1970, n. 382, recante: "Disposizioni in materia di assistenza ai
ciechi civili", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno
1970, n. 156. - La legge 30 marzo. 1971, n. 118, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme
in favore dei mutilati ed invalidi civili", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 2 aprile 1971, n. 82. - La legge 11 febbraio
1980, n. 18, recante: "Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 febbraio 1980, n. 44. Note all'art. 24, comma 1, lettera
a): - Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante:
"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre
1984, n. 299, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 19
dicembre 1984, n. 863 (Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351). -
La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante: "Disposizioni diverse per l'attuazione
della manovra di finanza pubblica 1991-93", è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303. - Il decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, recante: "Disposizioni urgenti
in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19 luglio 1994, n. 451 (Gazzetta Ufficiale
19 luglio 1994, n. 167). - Il decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 280, recante: "Attuazione della delega conferita
dall'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore
di giovani inoccupati nel Mezzogiorno", è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27 agosto 1997, n. 199. Nota all'art. 24, comma
1, lettera c): - Il testo dell'art. 1, comma 1, secondo periodo,
del citato decreto legislativo n. 109 del 1998 è il seguente: "Prestazioni
sociali agevolate. 1. Fermo restando il diritto ad usufruire
delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle
altre disposizioni vigenti, il presente decreto individua, in via sperimentale,
criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono
prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità
dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. Ai fini di tale sperimentazione le disposizioni del presente decreto
si applicano alle prestazioni o servizi sociali e assistenziali, con esclusione
della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale delle pensioni, dell'assegno
e della pensione sociale e di ogni altra prestazione previdenziale, nonché
della pensione e assegno di invalidità civile e delle indennità
di accompagnamento e assimilate". Note all'art. 24,
comma 1, lettera h): - Il testo dell'art. 4 della citata
legge n. 104 del 1992 è il seguente: "Art. 4
(Accertamento dell'handicap). - 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione,
alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente
e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono
effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche
di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un
operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali". - Il decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 157, recante: "Attuazione della delega
conferita dall'art. 3, comma 3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di potenziamento delle attività di controllo sulle prestazioni
previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità",
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1997, n. 137. Note
all'art. 24, comma 2: - Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. -
Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della citata legge n. 476
del 1987 e successive modificazioni, si veda in note all'art. 18, comma 2. Note
all'art. 25, comma 1: - Per il titolo del citato decreto
legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio
2000, n. 130, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione
della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, si veda in nota
all'art. 18, comma 3, lettera g). Note
all'art. 26, comma 1: - Il testo dell'art. 9 del citato decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, è il seguente:
"Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale).
- 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria integrative
rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste comunque
direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati
a potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli
uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal Piano sanitario
nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi. 2. La denominazione
dei fondi di cui al presente articolo deve contenere l'indicazione "Fondo
integrativo del Servizio sanitario nazionale . Tale denominazione non può
essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per finalità diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche
di non selezione dei rischi. Le fonti istitutive dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale sono le seguenti: a)
contratti e accordi collettivi, anche aziendali; b) accordi
tra lavoratori autonomi o fra liberi professionisti, promossi dai loro sindacati
o da associazioni di rilievo almeno provinciale; c) regolamenti
di regioni, enti territoriali ed enti locali; d) deliberazioni
assunte, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non
lucrative di cui all'art. 1, comma 16, operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria
o dell'assistenza sanitaria; e) deliberazioni assunte, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, da società di mutuo soccorso
riconosciute; f) atti assunti da altri soggetti pubblici
e privati, a condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di
non adottare strategie e comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione
nei confronti di particolari gruppi di soggetti. 4. L'ambito
di applicazione dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale è
rappresentato da: a) prestazioni aggiuntive, non comprese
nei livelli essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate,
erogate da professionisti e da strutture accreditati; b)
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale comprese nei livelli uniformi
ed essenziali d assistenza, per la sola quota posta a carico dell'assistito, inclusi
gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito
di cui all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; c)
prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture accreditate residenziali e semiresidenziali
o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. 5.
Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono comprese: a)
le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorché erogate da strutture
non accreditate; b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni
non a carico del Servizio sanitario nazionale; c) l'assistenza
odontoiatrica, limitatamente alle prestazioni non a carico del Servizio sanitario
nazionale e comunque con l'esclusione dei programmi di tutela della salute odontoiatrica
nell'età evolutiva e dell'assistenza odontoiatrica e protesica a determinate
categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnerabilità. 6.
Con decreto del Ministro della sanità, previo parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina del trattamento
fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative alle lettere
a), b) e c), del comma 5, nonché quelle ricomprese nella lettera c), del
comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico
dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale. 7.
I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono autogestiti. Essi possono
essere affidati in gestione mediante convenzione, da stipulare con istituzioni
pubbliche e private che operano nel settore sanitario o sociosanitario da almeno
cinque anni, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della
sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma
singola o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente
articolo. 8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore
della disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, è emanato,
su proposta del Ministro della sanità, ai sensi dell'art. 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le disposizioni
relative all'ordinamento dei fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.
Detto regolamento disciplina: a) le modalità di costituzione
e di scioglimento; b) la composizione degli organi di amministrazione
e di controllo; c) le forme e le modalità di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza; e)
il trattamento e le garanzie riservate al singolo sottoscrittore e al suo nucleo
familiare; f) le cause di decadenza della qualificazione
di fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale. 9.
La vigilanza sull'attività dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale è disciplinata dall'art. 122 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Presso il Ministero della sanità, senza oneri a carico dello
Stato, sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale, alla quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che
quelli sottoposti a vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi
del Servizio sanitario nazionale, il cui funzionamento è disciplinato con
il regolamento di cui al comma 8. 10. Le disposizioni del
presente articolo acquistano efficacia al momento dell'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale dei fondi ivi previsti, ai sensi dell'art.
10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133". Nota
all'art. 28, comma 3: - Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto legislativo n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2. Note
all'art. 29, comma 1: - Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera
c), della citata legge n. 59 del 1997 è il seguente: "1.
Nell'attuazione della delega di cui alla lettera a), del comma 1 dell'art. 11,
il Governo si atterrà, oltreché ai principi generali desumibili
dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni,
ai seguenti principi e criteri direttivi: a) Omissis; b)
Omissis; c) garantire al personale inquadrato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione
cui saranno trasferite le competenze". - Il testo dell'art.
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è
il seguente: "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time) - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e
di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente
con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle
amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno
di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968,
n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art.
40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi
statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è
emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione
complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura
non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio
al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione
complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1
per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi
di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva
di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve
essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti
di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30
settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto
delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze
di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3.
Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni
pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno
2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente
le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto
in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità.
In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni
di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i
dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate
all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure
di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo
si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis.
A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica
alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni
di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare
a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità
e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati
nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche
esigenze delle amministrazioni per i pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi
di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione
illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi
di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi,
con specifico riferimento., eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati
servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame
del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale,
previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze
di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative
collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione
interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché
per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità,
i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria
riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione
del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art.
52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 e successive modificazioni,
laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento,
ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai
sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può
procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro
abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. 4.
Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque
all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità
di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle
attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con
criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità
di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia
di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità
di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale
destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità
al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi
formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia
di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni
regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8.
Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità: a)
i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori
regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale,
in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle
finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella
settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è
determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili
negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione
per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con
riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale,
ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti
vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione
dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità,
avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore
coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c)
i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti
a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche
nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati
che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere
un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale
deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura
concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano
le disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della legge 4 agosto 1975,
n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo
comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché
quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per
assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione
fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno
del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale
di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore
dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato
al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari
già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.
11 . Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente
al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art.
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "47.
Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il
personale del servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre
1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998". 13.
Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano
validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia
dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero
per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi
1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive,
ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti
per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica
funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche
su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti
a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche
nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere
le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato
con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione
per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti
di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15.
Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità
complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità,
anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi
di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito
di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze
alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui
al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16.
Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità
di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate
a decorrere dal lo gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni ci cui all'art.
22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 17. Il
termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, com-ma 3, del decreto-legge
31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è
ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione
degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18.
Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei
Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro
il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere
annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno
raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate
deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale
trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non
comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo
parziale . 18-bis. è consentito l'accesso ad un regime
di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che
non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento
e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le università
e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma
1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20.
Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione
dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti
con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici
non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto
di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche
alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale,
in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter,
per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di
personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel
quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate
dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università
restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori
economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli
enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5,
ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente.
Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni
e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale
di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali
di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie
conseguite . 21. Per le attività connesse all'attuazione
del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di
personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente
determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo
di 25 unità. 22. Al fine dell'attuazione della legge
15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata,
in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio,
di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori
ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni
di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni
previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale
ai cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle
amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico
di tali amministrazioni o enti. Al personale ai cui al presente comma sono attribuiti
l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti a personale
di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli.
Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23.
All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma
18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art.
6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata
legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi
1, 2 e 3 del presente articolo. 24. In deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'entità complessiva
di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio
ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità,
da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della
guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere
dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità
da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione
ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo. 25.
Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti
pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò
non si ripercuota negativamente sia la funzionalità degli enti pubblici
con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità
montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori
collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché
ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa
siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata
o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art.
1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel
caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese
contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza
con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. 26. Le domande di trasformazione di rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in
vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le
modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse
del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58
e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a
tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti
locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto
normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art.
1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza
agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma
62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.
Note all'art. 30, comma 1: -
Il testo dell'art. 72 della citata legge n. 6972 del 1890, è il seguente:
"Art. 72. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed
al soccorso per parte delle Congregazioni di carità e delle altre istituzioni
di un comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio
o della appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando
il povero si trovi in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza è
determinata dall'ordine numerico: 1) che abbia per più
di cinque anni dimorato in un comune, senza notevoli interruzioni; 2)
ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla legittimità della nascita;
3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia,
a temine del codice civile, domicilio nel comune. Il domicilio
di soccorso, una volta acquistato secondo le norme di cui al n. 1, non si perde
se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in comune diverso". -
Il testo dell'art. 59, comma 45, della citata legge n. 449 del 1997, è
il seguente: "45. In attesa dell'entrata in vigore della
legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui
al comma 44, sono le seguenti: a) la promozione di interventi
per la realizzazione di standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali
su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,
la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap,
il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze,
l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri; b)
il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;
c) la promozione di azioni concentrate ai livelli nazionale,
regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale
europeo; d) la sperimentazione di misure di contrasto delle
povertà; e) la promozione di azioni per lo sviluppo
delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito
del volontariato e del terzo settore". Note all'art.
30, comma 2: - Per il titolo della legge n. 6972 del 1890,
si veda in nota all'art. 10, comma 1. - Per il titolo della citata legge n.
66 del 1962, si veda in nota all'art. 24, comma 1. - Per il titolo della citata
legge n. 381 del 1970, si veda in nota all'art. 24, comma 1. - Per il titolo
della citata legge n. 382 del 1970, si veda in nota all'art. 24, comma 1 .
- Per il titolo della citata legge n. 118 del 1971, si veda in nota all'art. 24,
comma 1. - Per il titolo della citata legge n. 18 del 1980, si veda in nota
all'art. 24, comma 1. |