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Regionale 15 marzo 1984, n. 15
Art. l (1 bis) - Attività ricettiva - È attività ricettiva l'attività diretta alla produzione dei servizi per l'ospitalità. Le aziende organizzate per 1'esercizio dell'attività ricettiva si distinguono in aziende ricettive alberghiere ed in aziende ricettive all'aria aperta e con la presente legge si classificano nell'interesse pubblico ed ai fini di una corretta informazione, in base ai requisiti indicati nell'allegato prontuario di classificazione.
Art.
2 - Aziende ricettive alberghiere - Le aziende ricettive alberghiere sono esercizi
pubblici a gestione unitaria che forniscono alloggio e possono disporre di ristorante,
bar ed altri servizi accessori.
Art.
3 - [Aziende ricettive all'aria aperta - Le aziende ricettive all'aria aperta
sono esercizi pubblici a gestione unitaria che in aree recintate ed attrezzate
forniscono alloggio al pubblico sia in propri allestimenti sia in spazi atti ad
ospitare turisti forniti di mezzi di pernottamento autonomi e mobili; le aziende
ricettive all'aria aperta possono disporre di ristorante, spaccio, bar ed altri
servizi accessori.
Art. 4 (1 bis) - Classificazione delle aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta - Le aziende ricettive alberghiere sono classificate in base ai requisiti posseduti e vengono contrassegnate con 5 stelle, 4 stelle, 3 stelle, 2 stelle, 1 stella. Ai fini della classifica gli alberghi devono comunque possedere i seguenti requisiti: a)
almeno sette camere destinate alla ricettività; Gli
alberghi classificati a 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva Lusso
mediante autorizzazione del Comune, quando siano in possesso degli standards tipici
degli esercizi di classe internazionale stabiliti mediante legge regionale.
Art. 5 - [Vengono classificate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di trenta piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con le altre attività extra turistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante, rurale ed escursionistico] (2).
Art. 6 - [I campeggi ed i villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva A (annuale) quando sono aperti per la doppia s tagione estivo-invernale o sono autorizzati dal Comune ad esercitare la propria attività per l'intero arco dell'anno. La chiusura temporanea dei campeggi di cui al presente articolo può essere consentita per un periodo di tre mesi all'anno a scelta dell'operatore, e deve essere indicata nelle guide specializzate nonché segnalata nelle insegne del campeggio o del villaggio turistico] (3).
Art.
7 (1 bis) - Assegnazione della classifica - Per le aziende ricettive alberghiere
ed all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla
base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi
denunciati.
Art. 8 - Dipendenze - Le dipendenze delle aziende ricettive alberghiere devono essere ubicate nelle immediate vicinanze della casa madre e vengono classificate sulla base dei requisiti posseduti.
Art.
9 (1 bis) - Revisione di classifica - Qualora durante il quinquennio intervengano
notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione
dell'azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta o qualora non sussistano
più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa
al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio,
o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza
alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.
Art.
10 (1 bis) - Denominazione di azienda ricettiva alberghiera ed all'aria aperta
- La denominazione per ciascuna azienda ricettiva è attribuita previa approvazione
del Comune.
Art.
11 - Esercizio delle funzioni amministrative di classificazione da parte dell'Ente
preposto - Le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive
alberghiere sono delegate ai Comuni ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 ed art. 19 comma 1 lettera C) legge regionale n. 54 del 29 maggio
1980(3 bis). Tali funzioni vengono esercitate dai Comuni sentito l'Ente turistico
competente per territorio.
Art. 12 - I Comuni autorizzano l'assunzione della denominazione lusso agli alberghi classificati in cinque stelle previo parere favorevole della Giunta regionale.
Art.
13 - [Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta - Ai Comuni sono
attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive
all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art.
19, I comma, lettera a) della L.R. n. 54 del 29 maggio 1980(3 bis).
Art.
14 - Pubblicazione degli elenchi degli esercizi classificati - Effettuate le pubblicazioni
degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette
alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente,
quelli delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati ricorsi.
Art. 15 - Attribuzione di migliore classificazione - Il titolare di un esercizio alberghiero o il proprietario dello stabile relativo, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti. Il Comune accertata l'idoneità delle modificazioni apportate e sentito l'Ente turistico competente per territorio, dispone conseguentemente in ordine alla classificazione dell'esercizio.
Art.
16 - Provvidenze per agevolare la migliore classificazione - Il titolare dell'azienda
ricettiva o il proprietario dello stabile, in occasione dei lavori di modifica
di cui al precedente articolo, che intenda usufruire delle provvidenze previste
dalle leggi regionali di incentivazione turistica, può produrre domanda
al Presidente della Giunta regionale, tramite il Comune competente per territorio
corredandola del progetto dei lavori da eseguire e del preventivo di spesa.
Art.
17 - Sanzioni per mancata denuncia - Al titolare dell'azienda ricettiva che non
abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui all'art. 9 della presente
legge, viene revocata la licenza di esercizio previa diffida.
Art.
18 - Comportamento ostativo del titolare dell'azienda ricettiva - Il titolare
dell'azienda ricettiva il quale non fornisce le informazioni richieste ai fini
della classificazione o non consenta gli accertamenti superiormente disposti allo
stesso fine, soggiace alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000.
Art.
19 - Sanzioni per attribuzione di falsa classificazione - Il titolare il quale
ometta di indicare la classificazione o attribuisca alla propria azienda ricettiva
con scritti, stampati ovvero pubblicamente in qualsiasi altro modo una classificazione,
una denominazione o una insegna diversa da quelle autorizzate o affermi la sussistenza
di attrezzatura non conforme a quella esistente, soggiace alla sanzione amministrativa
da lire 500.000 a L. 3.000.000, indipendentemente dalla applicazione di eventuali
sanzioni penali. La stessa sanzione si applica nei confronti del titolare che
ometta di indicare la categoria (stella).
Art. 20 - Esercizio delle funzioni di vigilanza - Ferme restando la competenza dell'Autorità di P.S. e quelle delle Autorità Sanitarie per i relativi settori di competenza, la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge è esercitata dai Comuni.
Art. 21 - Limite di applicazione - Per quanto non esplicitamente previsto dalla presente legge si applicano le nom1e attualmente vigenti.
Art.
22 (1 bis) - Disposizioni transitorie e finali - La nuova classificazione delle
aziende ricettive alberghiere ed all'aria aperta è operante dal 1°
gennaio 1985. Fino al 30 giugno 1984 si applicano le norme del R.D.L. 18 gennaio
1937, n. 975 e successive modificazioni ed integrazioni per le aziende ricettive
alberghiere, mentre per le aziende ricettive all'aria aperta si applicano le norme
della legge 31 marzo 1958, n. 326 e del D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869.
Art.
23 (1 bis) - Il primo quinquennio di validità della classificazione delle
aziende ricettive alberghiere e delle residenze turistiche alberghiere e delle
aziende ricettive all'aria aperta scade alla data del 31 dicembre 1987(5). Gli
alberghi che non possiedono i requisiti di almeno sette camere destinate alla
ricettività e di un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera
mantengono fino al 31 dicembre 1985 la classifica loro attribuita a condizione
che entro il 31 dicembre 1984 presentino al Comune un progetto di adeguamento
e che realizzino tale progetto entro il 31 dicembre 1985.
Art. 24 (1 bis) - Ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno è prevista la seguente equiparazione di categoria:
Note. * V., per la delega di funzioni in materia di classificazione alberghiera, art. 19 L.R. 29-5-1980, n. 54, riportata alla voce Delega e sub-delega, nonché per le direttive e gli indirizzi per lesercizo delle funzioni delegate, L.R. 3-8-1982, n. 47, riportata al n. A/I di questa voce. Vedi, infine, L.R. 25-8-1987, n. 38, al n. A/II. (1) Articolo abrogato dallart. 19 della L.R. 26-3-1993, n. 13. (1 bis) Lart. 19 della L.R. 26-3-1993, n. 13 ha disposto labrogazione dei riferimenti alle aziende ricettive allaria aperta contenuti nel presente articolo e negli allegati alla presente legge. (2) Articolo abrogato dallart. 19 della L.R. 26-3-1993, n. 13. (3) Articolo abrogato dallart. 19 della L.R, 26-3-1993, n. 13. (3 bis) Riportata alla voce Delega e sub-delega. (4) Articolo abrogato dallart. 19 della L.R. 26-3-1993, n. 13. (5) Termine prorogato al 31-12-1990 dallart. 1 della L.R. 7-4-1990, n. 14. In precedenza esso era stato prorogato dalla L.R. 25-3-1988, n. 6 e dalla L.R. 1-8-
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