INTESA
ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE CAMPANIA
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
IN MATERIA DI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
TRA
IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
E
LA REGIONE CAMPANIA
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO
il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421";
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367
e successive modificazioni e integrazioni, concernente "Regolamento
recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa
e contabili";
VISTO
l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni e integrazioni, che detta la disciplina della programmazione
negoziata;
VISTA
in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce
e delinea i punti cardine dell'accordo di programma quadro, quale
strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione
di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un
programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente
collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma
quadro deve contenere;
VISTO
l'art. 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive
modificazioni e integrazioni;
VISTA
la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni,
recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni
e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della
pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTA
la delibera CIPE 21 marzo 1997 concernente la disciplina della programmazione
negoziata e, in particolare, il punto 1 sull'Intesa istituzionale
di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli
accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel
processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli
enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici e ogni altro
soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere
tutti gli elementi di cui alla lettera c) del comma 203 dell'art.
2 della legge n. 662/1996;
VISTA
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni,
recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
VISTO
l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra
l'art. 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n.
662 e l'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
VISTO
il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e
agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59";
VISTA
la legge 30 giugno 1998, n. 208;
VISTA
la legge 18 aprile 1984, n.80
VISTA
la legge 22 dicembre 1984, n.887
VISTA
la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999);
VISTA
la legge 23 dicembre 1998, n. 454;
VISTO
il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
VISTE,
la delibera CIPE del 21 aprile 1999 n. 52, la delibera CIPE del
30 giugno 1999, n. 106 e la delibera CIPE del 6 agosto 1999 n.142
che assegnano alle Regioni finanziamenti per le aree depresse riferite
alle infrastrutture da utilizzare attraverso la stipula di appositi
Accordi di Programma Quadro;
VISTO
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante "Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997,
n.352";
VISTA
la legge 21 dicembre 1999, n. 513;
VISTA
la legge 29 dicembre 1999, n. 400;
VISTO
il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell'Italia Ob.
1, approvato con decisione della Commissione Europea C (2000) del
1 agosto 2000;
VISTO
il Programma Operativo Regionale della Regione Campania per i Fondi
Strutturali Comunitari 2000 - 2006, approvato con decisione della
Commissione dell'Unione Europea C (2000) 2347 del 08/08/00 e relativo
Complemento di Programmazione;
CONSIDERATO
che il POR Campania prevede un ammontare complessivo di risorse
pubbliche di 624,264 MEURO da destinarsi, per l'intero periodo di
programmazione 2000-2006, al finanziamento di iniziative ascrivibili
all'asse 2 "Risorse Culturali";
CONSIDERATO
che il POR Campania, in analogia a quanto previsto dal QCS, prevede
per l'asse 2 "Risorse Culturali" di privilegiare l'elaborazione
di Progetti Integrati elaborati su di un numero contenuto di iniziative
e finalizzati al perseguimento di obiettivi di sviluppo economico
e territoriale;
CONSIDERATO
che il Complemento di programmazione del POR Campania prevede specifiche
procedure per l'elaborazione di Progetti Integrati incentrati sulla
valorizzazione delle risorse culturali;
VISTA
la deliberazione del CIPE n. 106 del 30 giugno 1999, relativa al
"Finanziamento di studi di fattibilita' ed approfondimenti
tecnici per il mezzogiorno a carico delle risorse riservate alle
infrastrutture";
VISTA
la deliberazione CIPE n. 139 del 6 agosto 1999 relativa al Programma
di Sviluppo del Mezzogiorno nel periodo 2000 - 2006, contenente
l'approvazione del quadro finanziario programmatico;
VISTA
la legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000);
VISTA
la deliberazione CIPE n.84 del 4 agosto 2000, che individua i criteri
per il riparto di 4500 miliardi (2.324,056 Meuro) riservati alle
infrastrutture nel quadro delle intese istituzionali di programma;
VISTO
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
VISTA
la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
VISTA
la legge 23 dicembre 2000, n. 389 (Bilancio di previsione per lo
Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il
triennio 2001-2003);
VISTO
il Programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo
del Mezzogiorno" approvato con decisione della Commissione
del 13 settembre 2000;
VISTA
l'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione
Campania approvata dal CIPE e sottoscritta in data 16/02/2000;
CONSIDERATO
che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato
i programmi di intervento nei settori di interesse comune da attuarsi
prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro
e ha dettato i criteri, e i tempi ed i modi per la sottoscrizione
degli accordi stessi;
CONSIDERATO
in particolare l'impegno sottoscritto per la stipulazione dell'Accordo
di programma quadro per il settore dei Beni e le Attività
Culturali;
VISTA
la delibera CIPE 25 maggio 2000 n. 44 "Accordi di programma.
Gestione degli interventi tramite applicazione informatica";
VISTO
il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n 441
del 29 dicembre 2000 Regolamento di organizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali;
VISTA
la proposta di Accordo di Programma Quadro presentata dal Ministero
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dal Ministero
per i beni e le attività culturali e dalla Regione Campania
il
Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione
Campania stipulano il seguente accordo di programma quadro:
Articolo
1
Finalità e obiettivi
- Il
presente Accordo di Programma Quadro è finalizzato a sostenere
la conoscenza, la conservazione, la fruizione, la valorizzazione
e la promozione dei beni, delle attività e servizi culturali
nel territorio regionale.
- Le
principali linee strategiche dell'accordo sono:
a)
programmazione ed attuazione concertata di interventi tesi alla
valorizzazione del patrimonio storico - culturale e paesistico-ambientale
della regione, nell'ottica dello sviluppo economico ed occupazionale,
nonché delle esigenze di tutela, di compatibilità
ambientale e di riqualificazione paesaggistica. Le parti privilegeranno
e sosterranno la realizzazione di progetti integrati relativi, in
particolare ai grandi attrattori culturali regionali;
b) progettazione e realizzazione concertata di sistemi di servizi
culturali, territoriali o tematici, ai fini di promuovere la loro
più razionale organizzazione sul territorio, indipendentemente
dalla relativa titolarità, e di favorirne una gestione coordinata
che consenta di svilupparne le potenzialità in un contesto
di efficace utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e materiali
disponibili;
c) Favorire ogni possibile cooperazione per promuovere, tramite
la condivisione progettuale, organizzativa e finanziaria, un approccio
sistematico integrando i servizi per la conoscenza e la diffusione
della cultura e responsabilizzando anche i soggetti proprietari,
promovendone il diretto coinvolgimento finanziario ed organizzativo;
d) programmazione e attuazione concertata delle attività
di catalogazione e gestione coordinata delle relative banche dati
nell'ambito degli indirizzi metodologici definiti ai sensi della
vigente normativa e dell'"Accordo tra il Ministero per i beni
e le attività culturali e le Regioni per la catalogazione
dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera e) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", approvata in sede
di Conferenza Stato - Regioni in data 1 febbraio 2001;
e) individuazione di forme di cooperazione ai fini della tutela,
conoscenza, valorizzazione e gestione del patrimonio librario e
documentario in ambito regionale, anche mediante l'attivazione di
forme e mezzi di conoscenza per l'ampliamento dell'accesso alle
informazioni e di conservazione permanente ai fini di ricerca storica
e scientifica ;
Più
specificamente, l'Accordo trova attuazione secondo le linee programmatiche
di cui all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante.
Art. 2
Realizzazione degli interventi
- La
finalità di cui all'art. 1 è perseguita mediante
un programma di interventi capace di incidere positivamente sulla
qualificazione delle risorse culturali della Regione e più
complessivamente sul processo di sviluppo economico-sociale, in
un contesto di considerazione integrata delle risorse e di più
generale sviluppo dei rapporti di collaborazione istituzionale
ed operativa.
- L'Accordo
è costituito da n. 82 interventi principali illustrati
nell'elenco allegato 2) e nelle relative schede, allegato estratte
dall'applicazione informatica di cui alla Delibera n. 44 del 25
maggio 2000. L'intervento sistemico sul patrimonio culturale della
regione si completa, inoltre, con gli altri interventi già
programmati e finanziati dal Ministero e dalla Regione per il
periodo 2000-2003 (riportati nell'allegato 4) e con gli ulteriori
interventi che potranno essere programmati e finanziati, in conformità
alle strategie del presente accordo, a valere sulle risorse del
Ministero e della Regione per le annualità successive.
- Il
predetto elenco potrà essere implementato, su determinazione
della Regione Campania, previo parere espresso dal costituito
Comitato di Coordinamento Regione-Ministero Beni e Attività
Culturali, così come individuato dalle norme attuative
del POR Campania, anche in più fasi, con successive proposte
di individuazione di ambiti e di itinerari da finanziare con le
risorse previste dal POR Campania Asse II. Il predetto elenco
potrà essere inoltre implementato con ulteriori interventi
finanziati con risorse derivanti da altri Assi del POR, secondo
le modalità e le procedure previste dal CdP per ciascuno
di essi. Il predetto elenco potrà essere implementato,
su determinazione del Ministero, previo parere espresso dal costituito
Comitato di Coordinamento Regione-Ministero Beni Culturali, anche
in più fasi, con successive proposte di individuazione
di ambiti e di itinerari da finanziare con altre fonti nazionali
aggiuntive, in una logica di integrazione ed ottimizzazione delle
azioni mirate allo sviluppo economico della Regione;
Art. 3
Impegno dei soggetti sottoscrittori
- I
sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nello svolgimento
delle attività di propria competenza:
a) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di
intervento allegate;
b) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto
coordinamento, con il ricorso in particolare agli strumenti di
semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento
dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente
normativa in particolar modo ai sensi del D.Lgs. n. 490/99; eventualmente
facendo ricorso a tutti gli strumenti previsti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni;
c) a procedere periodicamente alla verifica dell'Accordo e, se
necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti ai responsabili
dell'attuazione del presente Accordo di Programma Quadro;
d) ad attivare ed utilizzare a pieno e in tempi rapidi tutte le
risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione
delle diverse attività e tipologie di intervento;
e) a rimuovere gli ostacoli che dovessero presentarsi in ogni
fase procedurale per la realizzazione degli interventi accettando,
in caso di inerzia, ritardo o inadempienza, le misure che saranno
adottate dal Comitato Istituzionale di Gestione ai sensi del successivo
art.9.
- Il
Ministero per beni e le attività culturali, inoltre - nel
quadro del partenariato programmatico e operativo di cui è
espressione il presente AdPQ e nell'ottica di una piena partecipazione
agli obiettivi di sviluppo della Regione Campania - si impegna
a definire ed attuare, nel pieno rispetto delle previsioni della
normativa vigente, procedure di esercizio delle proprie competenze
in materia di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico,
che tengano conto dell'obiettivo del rispetto delle scadenze previste
per l'attuazione degli interventi dei diversi assi del POR regionale
e della conseguente esigenza di dare adeguata priorità
a tali interventi nell'esercizio di tale azione di tutela.
- I
soggetti sottoscrittori si impegnano a realizzare gli interventi
anche favorendo il coinvolgimento dei soggetti pubblici o privati
la cui azione sia rilevante per il perseguimento degli obiettivi
individuati.
- La
condivisione di obiettivi, l'impostazione di una strategia comune
fra Ministero per i beni e le attività culturali e Regione
Campania, l'individuazione e l'attivazione di modalità
e modelli operativi di gestione paritetici - previsti per il presente
accordo di programma quadro e per l'attuazione delle azioni cofinanziate
con risorse del POR Campania - definiscono condizioni ottimali
per dare pronta attuazione,nella Regione Campania, ai principi
di collaborazione, cooperazione nella conservazione e valorizzazione
del patrimonio culturale regionale, nelle forme e secondo le modalità
previste dagli artt. 148-155 del Decreto Legislativo 31 marzo
1998 n. 112.
- Al
fine di garantire la più efficace realizzazione degli interventi
ed un attento monitoraggio sulle procedure progettuali e concorsuali,
le parti si impegnano ad individuare le modalità organizzative
più idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Accordo,
anche ricorrendo ad una o più strutture tecnico - amministrative
appositamente costituite, sulla scorta delle indicazioni fornite
dal Comitato MBAC - Regione nell'ambito delle procedure di attuazione
del POR.
Articolo 4
Iniziative di sperimentazione pilota
- In
linea con i criteri, le indicazioni e gli orientamenti definiti
nel quadro delle procedure di attuazione dell'asse"Risorse
culturali" del QCS 2000-2006 e fatte proprie dal POR regionale,
con il presente Accordo di Programma Quadro le parti si impegnano
ad individuare e a definire, per alcuni interventi attuati nell'ambito
del AdPQ, modelli di gestione comune, anche con carattere innovativo,
con l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti pubblici e/o
privati, in grado di garantire la più ampia fruizione nel
tempo degli interventi realizzati, livelli adeguati di qualità
dell'offerta culturale, opzioni organizzative efficienti, condizioni
ottimali di gestione economica e finanziaria. Nella prima fase
le parti concordano di individuare siti per la sperimentazione
pilota di forme di gestione comune, con particolare riguardo alla
gestione di Castel S. Elmo in Napoli e della Reggia di Caserta.
L'individuazione di tali modelli di gestione è altresì
funzionale alla piena esplicazione delle potenzialità di
coinvolgimento di risorse private, anche nelle forme della finanza
di progetto, quali fonte di cofinanziamento dei costi di investimento
e di esercizio previsti per la realizzazione degli investimenti
programmati.
-
In linea con i criteri, le indicazioni e gli orientamenti definiti
dal QCS 2000-2006 e fatte proprie dal POR regionale, con il presente
Accordo di Programma Quadro le parti si impegnano ad individuare,
anche con l'apporto di strutture universitarie, procedure attuative
per l'attivazione di un centro di specializzazione per il restauro
del patrimonio culturale e per la formazione di personale di alto
profilo tecnico, in ottemperanza all'art. 149 del Decreto Legislativo
n. 112/98, nonché la realizzazione dei relativi laboratori
tecnologici e di interventi pilota per la sperimentazione di tecniche
di restauro, secondo le metodologie e gli standard qualitativi
indicati dagli istituti centrali del Ministero per i beni e le
attività culturali.
Articolo 5
Flusso informativo
Il
Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione
Campania si impegnano a dar vita ad un flusso informativo sistematico
e costante al fine di consolidare un processo stabile di concertazione
e condivisione dei reciproci programmi di attività relativamente
all'ambito territoriale della Regione. Lo scambio d'informazioni
avverrà semestralmente, in coincidenza del monitoraggio.
Articolo
6
Copertura finanziaria
- Il
Costo complessivo del presente Accordo di Programma Quadro ammonta
a 753.581 Milioni di lire ( Meuro 389.19 );
- La
copertura finanziaria, dettagliatamente illustrata nelle schede
allegate, è assicurata nel modo seguente e con le seguenti
cadenze annuali:
Tabella
1 - Profilo temporale e per fonte delle coperture finanziarie
Esercizio
finanziario
|
Ministero
BAC
|
Fondi
aree depresse
|
Regione
fondi POR
|
TOTALE
|
1998/2000
|
62.664*
|
|
|
62.664
|
2001
|
32.479
|
500
|
35.765
|
68.744
|
2002
|
29.615
|
22.500
|
110.529
|
162.
|
2003
|
24.315
|
|
146.245
|
170.560
|
Annualità
successive
|
1.600
|
|
186.636
|
188.236
|
Totale
|
150.673
|
23.000
|
479.175
|
652.848
|
*ai
quali si aggiungono £m 59.767 milioni riferiti ad interventi
già realizzati dal 6.10.1999 al 31.12.2000
N.B.:
al quadro economico riepilogativo vanno aggiunti ulteriori £m.
40.966 afferenti alle risorse già impegnate con L. 80/84,
L. 887/84, L. 208/98.
a)
I fondi del Ministero BAC provengono dalle seguenti disposizioni
legislative: Legge n. 662/96 (art. 3 comma 83); Legge n. 513/99
e successivi rifinanziamenti, Legge n. 32/92, , Legge n. 641/96,
Legge n. 203/97,. Legge n. 352/97, Legge n. 208/98, Legge n. 453/98,
Legge n. 454/99, Legge n. 489/99, D.Lgs n. 490/99, Legge n. 400/2000,
Legge n. 389/2000, Legge n. 237/99, , E' prevista anche la copertura
finanziaria con fondi strutturali comunitari 2001-2006 relativi
al Programma Operativo Nazionale " Sicurezza per lo sviluppo
del Mezzogiorno".
b) I fondi del CIPE aree depresse provengono per milioni dalla assegnazione
al territorio della Regione Campania della delibera CIPE n.84/2000.
c) I fondi della Regione Campania provengono per 479.175 milioni
dai fondi del P.O.R. 2000-2006 - Misura 2.1
3)
L'uso delle poste finanziarie provenienti da fondi comunitari del
P.O.R. Campania per il periodo 2000-2006 è soggetto al rispetto
del principio di integrazione degli interventi previsto nel Q.C.S.
2000-2006 e sarà sottoposto alle relative specifiche procedurali
di attuazione, gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione,
rendicontazione e controllo previste dal POR Campania, dal complemento
di programmazione e dai vigenti regolamenti comunitari relativamente
all'asse II, Misura.2.1 ed ai progetti integrati. Tali specifiche
saranno dettagliate negli atti concessori relativi a ciascun intervento.
Nelle procedure di affidamento dei lavori si terrà conto
dei tempi e delle modalità di erogazione dei finanziamenti
comunitari; l'utilizzo dei finanziamenti statali inerenti interventi
cofinanziati da risorse POR sarà a tal fine coordinato con
le procedure attuative del POR medesimo.La
gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo
le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del Decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo
quanto disposto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 30
gennaio 1998, n.6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n.61.
4)
Il Ministero per i beni e le attività culturali e la Regione
Campania si impegnano ad attivarsi affinché gli altri soggetti
pubblici e privati interessati dagli interventi oggetto del presente
Accordo assicurino la copertura di quella parte dei finanziamenti
posta a loro carico.
5)
Nel caso in cui, per ragioni sopravvenute, uno o più degli
interventi previsti dal presente Accordo non siano realizzabili,
ed in sede di monitoraggio semestrale si siano rilevate difficoltà
a reperire fonti di finanziamento alternative a quelle indicate
nell'accordo, si applicano le disposizioni concernenti la riprogrammazione,
revoca e/o rimodulazione degli interventi, di cui all'Intesa Istituzionale
di Programma.
6) Le eventuali economie rinvenienti dagli appalti delle iniziative
finanziate a valere sulle risorse CIPE sono altresì riprogrammate
con le modalità previste dell'Intesa
Articolo 7
Responsabili dell'attuazione dell'Accordo
- Ai
fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente
Accordo si individuano quali responsabili della sua attuazione:
- Dr. Raffaele Sassano, in rappresentanza del Ministero per i
beni e le attività culturali;
- Avv. Vincenzo De Renzis, Coordinatore dell'area Gestione del
Territorio, nonché responsabile dell'Asse II del POR Campania,
in rappresentanza della Regione Campania
-
I responsabili dell'attuazione dell'Accordo hanno il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi
ricompresi nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative
necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire
il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori
dell'Accordo;
d) monitorare in modo continuativo, coordinando i responsabili
degli interventi lo stato di attuazione dell'Accordo secondo le
modalità indicate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio
e P.E.;
e) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione
dell'Accordo trasmettendo al Comitato paritetico di attuazione
le schede di monitoraggio relative a ciascun intervento; le schede
saranno accompagnate da una relazione che conterrà l'indicazione
di ogni ostacolo amministrativo o tecnico che si frapponga alla
realizzazione degli interventi e l'eventuale proposta di iniziative
correttive da assumere ai fini di superare l'ostacolo. La relazione
conterrà, inoltre, per gli interventi finanziati con le
risorse del POR Campania e del PON Sicurezza, l'attuazione delle
procedure nel rispetto delle condizioni indicate all'art.5 punto
2 ;
f) presentare al Comitato paritetico di attuazione una relazione
semestrale sullo stato di attuazione dell'Accordo evidenziando
i risultati e le azioni di verifica svolte. Nella relazione sono,
tra l'altro, individuati i progetti non attivabili o non completabili
ed è conseguentemente dichiarata la disponibilità
delle risorse non utilizzate, ai fini dell'assunzione di eventuali
iniziative correttive o di riprogrammazione, revoca e/o rimodulazione
degli interventi.
-
I responsabili dell'Accordo devono operare d'intesa fra loro.
Nel caso in cui sorga contrasto nell'adozione degli atti di competenza,
ciascuno dei responsabili può rivolgersi al Comitato paritetico
di attuazione che provvederà a dirimere il contrasto.
Articolo
8
Soggetto responsabile della realizzazione del singolo intervento
-
Le parti, per ogni intervento previsto dal presente Accordo, hanno
indicato nelle schede di cui all'Allegato n. 3, il soggetto responsabile
della sua attuazione.
-
Il responsabile di cui al comma 1, che si identifica con il responsabile
del procedimento, ha il compito di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione
dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi,
delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello
di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare e controllare l'attivazione e messa a punto del
processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti
dai soggetti che hanno sottoscritto la singola scheda di intervento,
ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine
di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi
previsti e segnalando ai responsabili dell'Accordo gli eventuali
ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano
e/o impediscono l'attuazione;
d) compilare con cadenza almeno semestrale la scheda di monitoraggio
dell'intervento, comprensiva di ogni informazione utile a definire
lo stato di attuazione dello stesso e trasmetterla ai responsabili
dell'Accordo, unitamente ad una relazione esplicativa contenente
la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica
svolte, l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario
o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento
e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo
9
Procedimento di conciliazione
-
In caso di insorgenza di conflitti fra i soggetti partecipanti
all'Accordo, il Comitato paritetico di attuazione, su segnalazione
dei responsabili dell'Accordo o su istanza di uno dei soggetti
interessati dalla controversia o anche d'ufficio, convoca le parti
in conflitto per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.
-
Qualora in tale sede si raggiunga un'intesa idonea a comporre
il conflitto si redige processo verbale nel quale sono riportati
i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna
i firmatari all'osservanza dell'accordo raggiunto.
-
Qualora invece le controversie permangano il Comitato paritetico
di attuazione rimette le questione al Comitato Istituzionale di
Gestione.
Articolo 10
Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze
- L'esercizio
dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto
previsto dall'ordinamento vigente.
-
L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla
verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili
di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo,
fattispecie di inadempimento.
-
Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile
dell'Accordo di Programma Quadro invita il soggetto al quale il
ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare
che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.
-
Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l'inadempimento,
è tenuto a far conoscere, entro il termine prefissato,
al soggetto responsabile dell'Accordo le iniziative assunte ed
i risultati conseguiti.
-
In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell'Accordo
invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato Paritetico,
formulando, se del caso, una proposta delle misure da adottare
in via sostitutiva.
-
Il Comitato Paritetico propone al Comitato Istituzionale di Gestione
dell'Intesa per la relativa decisione le misure più efficaci
da adottare in relazione agli accertati inadempimenti.
-
Ove le azioni di cui ai commi precedenti non garantiscano il risultato
dell'adempimento o lo garantiscono in modo insoddisfacente, il
Comitato Istituzionale di Gestione attiva le procedure per la
revoca del finanziamento in ragione della titolarità dei
fondi.
-
La revoca del finanziamento non pregiudica l'esercizio di eventuali
pretese risarcitorie nei confronti del soggetto cui sia imputabile
l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto
oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete
comunque l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.
Articolo 11
Disposizioni generali
- Il
presente Accordo di Programma Quadro è vincolante per tutti
i soggetti sottoscrittori. I controlli sugli atti e sulle attività
poste in essere in attuazione dell'Accordo stesso sono successivi.
-
Il presente Accordo dispone per il periodo 2001- 2003 e mantiene
la sua validità fino alla completa attuazione degli interventi
in esso previsti. Per concorde volontà dei sottoscrittori,
esso può essere prorogato, modificato o integrato, in conformità
con le procedure di verifica e aggiornamento di cui all'articolo
11 dell'Intesa e previa approvazione da parte del Comitato istituzionale
di gestione.
-
Qualora l'inadempienza di una o più delle parti sottoscrittrici
comprometta l'attuazione di un intervento previsto nell'accordo,
sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle
altre parti per studi, piani, progetti e attività inerenti
l'intervento medesimo.
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Previa approvazione del Comitato istituzionale di gestione, possono
aderire all'accordo altri soggetti pubblici e privati rientranti
tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3 della delibera
Cipe 21 marzo 1997, la cui partecipazione e azione sia necessaria
per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi
previsti dal presente Accordo.
- Alla
scadenza dell'Accordo il Comitato paritetico di attuazione, su
segnalazione dei soggetti responsabili, è incaricato delle
eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti
e delle attività non ultimate.
Addì, 02 marzo 2001
Il
Ministro per i beni e le attività culturali
Giovanna
Melandri
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Il
Presidente della Giunta Regionale
Antonio
Bassolino
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