Regolamento per l'accesso ai contributi, destinati ai Comuni meta di pellegrinaggio e sedi di edifici di culto di richiamo nazionale. L.R. 11.08.2001, n. 10, art. 8 - E.F. 2001.

Art. 1 - La Regione Campania, nell'intento di valorizzare i beni culturali ed ambientali di interesse religioso, attraverso la scoperta e la rivitalizzazione dei siti, oggetto di pellegrinaggio e di culto, e nella consapevolezza della loro rilevante incidenza sullo sviluppo turistico, culturale e religioso, ha istituito, con la L.R. 11.8.2001, n. 10. art. 8, un Fondo, a valere sul capitolo 2156 - E.F. 2001 - per la concessione di contributi per la realizzazione di opere, finalizzate alla razionalizzazione dell'afflusso e alla sosta dei pellegrini.

Art.2 - Sono beneficiari dei contributi i Comuni, con popolazione inferiore a 30 mila abitanti, che sono meta di pellegrinaggi e sedi di siti di culto di richiamo nazionale, ma che presentano carenze sul piano infrastrutturale.

Art. 3 - La richiesta di contributo per il corrente anno va presentata al seguente indirizzo:


REGIONE CAMPANIA
Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali
Centro Direzionale - Isola A/6
80143 N A P O L I


Le buste dovranno recare in evidenza l'indicazione " L.R. 10/2001, art. 8. Realizzazione di opere, finalizzate alla razionalizzazione dell'afflusso e alla sosta dei pellegrini". E.F. 2001.

Art. 4 - Saranno prese in esame, ai fini dell'istruttoria, le richieste di contributo concernente le seguenti categorie di interventi, purchè compatibili con le norme urbanistiche vigenti:
a) miglioramento dell'accesso e della sosta ai luoghi di culto;
b) realizzazione di aree attrezzate per la permanenza ed il ristoro all'aperto;
c) realizzazione di strutture per accogliere servizi igienici mobili;
d) adeguamento di ambienti esistenti per la permanenza ed il ristoro al coperto;
e) fruizione agevolata dei luoghi da parte dei portatori di handicaps.

Art. 5 - Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Progetto preliminare, dell'intervento, così come definito dall'art. 16, comma 3, della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;
  • Relazione illustrativa, che ponga in risalto, in particolare la valenza del sito dal punto di vista storico - culturale e dell'afflusso dei pellegrini;
  • Documentazione fotografica.
  • Attestato dell'Ente competente circa l'interesse religioso del sito;

Art. 6 - I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti parametri:

  1. Qualità progettuale, che configuri sluzioni esaustive ai fini del raggiungimento delle finalità, di cui all'art. 8 della L.R. 10/2001;
  2. Rilevanza del sito dal punto di vista religioso;
  3. Valenza storico - culturale dell'immobile, sede di culto, e sua importanza nell'ambito di itinerari culturali;
    4) Rilevanza ambientale del contesto in cui si inserisce;
  4. Capacità dell'intervento di incidere sulla promozione del turismo culturale e religioso e, conseguentemente, sullo sviluppo socio-economico delle aree circostanti;
  5. Localizzazione dell'intervento all'interno di aree protette, di interesse nazionale e regionale;
  6. Livello di partecipazione finanziaria del soggetto proponente;

Art. 7 - In esito all'istruttoria delle domande, basata sul grado di rispondenza alle caratteristiche, di cui all'art. 5, e sulla base delle risorse disponibili, il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali procederà alla formazione di una graduatoria con l'elenco delle istanze ammesse a contributo, di quelle, eventualmente ammesse e non assentite per l'esaurimento delle risorse, e di quelle escluse, con le relative motivazioni.
La graduatoria sarà approvata con Delibera di Giunta Regionale. Il Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali provvederà a darne apposita comunicazione ai soggetti interessati con indicazione dell'importo assentito.
Essa potrà essere utilizzata per scorrimento in caso di rinunce o revoche.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo, i soggetti beneficiari inoltrano al Settore Tutela Beni Paesistici, Ambientali e Culturali il progetto esecutivo, di importo non superiore a quello previsto alla presentazione del progetto preliminare. A corredo dello stesso dovranno essere presentati tutti i Nulla Osta, le autorizzazioni, i pareri e quant'altro previsto dalle vigenti normative.
La mancata presentazione del progetto esecutivo entro i termini, di cui sopra, oppure sostanziali variazioni dello stesso, rispetto al progetto preliminare, comportano la decadenza del beneficio concesso.

Art. 8 - Il contributo viene concesso, in conto capitale e secondo le procedure, di cui agli artt. 11. 13. 14 e 15 della L. R. 31.10.1978, n. 51, nella misura massima del 90% del costo dell'intervento, ritenuto ammissibile;
Le spese tecniche, nell'ambito del complessivo costo delle opere, sono ammesse a finanziamento entro il limite massimo del 10% dell'importo dei lavori.

 

L'Assessore
Avv. Marco Di Lello