DELIBERA
GIUNTA REGIONALE n.4571 del 11/09/2000
pubblicazione BURC n. 49 del16/10/200 (pag 102)
PREMESSO
-
che la Regione Campania, in attuazione dell'art.5 del proprio
Statuto, emanò la L.R. 9 novembre 1974 " Programma
di valorizzazione dei Beni Culturali della Regione Campania
" con il relativo regolamento di attuazione del 20 dicembre
1976;
-
che,
con delibera della Giunta Regionale dell'8 febbraio 1995 n.555,
vennero assunti criteri e indirizzi per gli interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali allo scopo di aggiornare
la politica dei Beni Culturali secondo le indicazioni della
legge 24 dicembre 1993 n.537 e in ottemperanza dei criteri direttivi
generali assunti in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni
del 13 ottobre 1994;
-
che
detti criteri e indirizzi vennero assunti, altresì, in
riferimento al 1° Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.)
elaborato dalla Regione per il quinquennio 1994-99;
-
che
i criteri assunti con detta delibera postulavano una nuova futura
normativa regionale di innovazione della L.R. n.58/74, ma che
tale provvedimento innovativo non è stato effettuato
a causa della progressiva evoluzione dell'ordinamento statale
in materia di beni culturali, laddove stava per rientrare tra
le materie da trasferire alle regioni;
-
che
tale trasferimento, nella legge approvata dal Parlamento n.59/97,
non è avvenuto in via sussidiaria che per i beni ambientali,
ma per i beni culturali soltanto secondo forme di collaborazione
e di concorso nella tutela, nonché nella valorizzazione
secondo la distinzione tra beni e tra livelli di intervento,
oggetto del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali D. Leg. 490/99;
-
che
la legge 15 marzo 1997 n.59 con il decreto legislativo di attuazione
31 marzo 1998 n.112 ha stabilito all'art.149 comma 2 che lo
Stato, le Regioni e gli Enti locali concorrono all'attività
di conservazione dei beni culturali che sono definiti all'art.148
come quelli che compongono il patrimonio storico, artistico,
monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico
e librario e di altri che costituiscono testimonianza avente
valore di civiltà;
- che
il medesimo decreto legislativo definisce la valorizzazione come
ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza
e conservazione dei beni culturali e ambientali ed a incrementarne
la fruizione, art.148 com. 1 lettera e);
- che
il Testo Unico D.L.gs. 29 ottobre 1999 n.490 attribuisce precisi
compiti alle Regioni che richiedono l'aggiornamento dispositivo
locale;
- che
inoltre, con riferimento all'Agenda 2000 nell'ambito del Quadro
Comunitario di Sostegno e POR Campania 2000-2006, le indicazioni
dell'Asse Trasversale 2 -<valorizzazione delle risorse naturali,
ambientali e culturali > vanno in direzione di interventi mirati
che contribuiscano allo sviluppo locale e alla crescita dell'occupazione
rivolti al recupero e conservazione dei centri storici di maggior
pregio; alla conservazione e riuso di beni monumentali; al potenziamento
del sistema museale, anche con tecnologie multimediali e telematiche;
alla conservazione, valorizzazione delle aree archeologiche e
promozione di servizi di accoglienza; alla promozione della conoscenza
e campagne educative sulla conservazione dei beni culturali;
RITENUTO
-
che
i criteri e le direttive assunti con delibera di G.R. n.555/95,
siano da aggiornare alla luce dell'evoluzione nazionale e dell'Unione
Europea nella politica dei beni culturali , in esecuzione del
Testo Unico delle disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali, nonché ai fini della tutela dei centri
storici e del loro contesto paesaggistico di pertinenza nell'
ambito del POR Campania;
-
che,
nell'ambito del quadro programmatico, descritto nelle premesse
si rende opportuno recuperare all'azione regionale le funzioni
di restauro, acquisto e valorizzazione dei beni culturali, contenute
nella L.R. n.58/74, come richiamato anche dalla circolare del
27 novembre 1977, mai perseguite a pieno, ma che oggi, in virtù
delle misure previste dai fondi strutturali, riacquistano vigore
e attualità perché la produttività delle
risorse storiche, artistiche e culturali richiede la promozione
di programmi complessi e integrati allo scopo di attivare investimenti,
formazione e lavoro, integrando la tutela con lo sviluppo delle
attività compatibili con la conservazione;
-
che,
viceversa, in analogia con quanto già stabilito a livello
statale e in altre regioni italiane, per quanto riguarda gli
interventi relativi ai beni culturali di proprietà ecclesiastica
vada stabilita la forma di consultazione regolata con Protocollo
d'intesa tra la Regione e la Conferenza Episcopale della Campania,
sul modello dell'accordo tra Chiesa e Stato del 13/9/1996;
-
che
in attesa di ridefinire una nuova normativa regionale , in ordine
alla progressiva evoluzione delle norme Statali nel campo della
tutela e valorizzazione dei beni culturali , si debba procedere
per l' esercizio finanziario 2001 specificando gli indirizzi
, i criteri e le procedure per la programmazione degli interventi
finanziari sui beni culturali , previsti dalla L.R. 58/74;
CONSIDERATO
-
che
vanno ribaditi i criteri dettati dalla L.R. n.58/74 tra i quali
in particolare si riportano:
- a)
ex art.2 il piano degli interventi darà la priorità
alle opere acquisite o da acquisire al patrimonio pubblico e,
comunque, affidate a pubblica gestione;
- b)
ex art.3 i progetti d'intervento dovranno ottenere l'autorizzazione
delle competenti Soprintendenze della Campania i lavori saranno
affidati e eseguiti secondo le norme vigenti in materia di opere
pubbliche. Quando la Regione non provveda direttamente all'acquisto
dei beni di cui all'art.1 può concedere contributi nella
misura massima del 50% della spesa complessiva a Enti pubblici,
a Enti locali e Consorzi di Enti per l'acquisto dei medesimi
beni.
La Giunta Regionale esercita la vigilanza quando la valorizzazione
dei beni culturali acquisiti dagli Enti indicati sopra viene
affidata agli Enti medesimi.
La Regione può finanziare il restauro e la valorizzazione
dei beni privati di rilevante interesse storico, artistico,
etnologico e ambientale posti al servizio di istituzioni culturali
o Enti o Associazioni con finalità di alta cultura;
-
che,
di conseguenza, per una più decisa e chiara applicazione
di tali criteri, sia opportuno indicare i seguenti indirizzi
preferenziali :
1) Rilevanza del bene sotto il profilo storico , artistico ,
architettonico , culturale o sua importanza nell' ambito di
itinerari culturali e programmi di valorizzazione;
2) Urgenza dell' intervento , in quanto sussistono circostanze
di pericolo tali da minacciare la perdita del bene stesso e/o
tale bene sia compreso nella carta del rischio del patrimonio
culturale prevista dalla Legge 19/4/90 n. 84;
3) Qualità della proposta progettuale , che configuri
soluzioni esaustive ai fini della rimozione delle cause di pericolo
e di degrado e quindi , della salvaguardia del bene;
4) Beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà
, compresa quella rurale;
5) Beni che , per destinazione culturale collettiva , assumono
un significato eccezionale per la valorizzazione di un contesto
ambientale;
6) Presenza di un piano di previsione di aumento dei livelli
occupazionali , tenuto conto dell' impatto che l'intervento
stesso avrà sulle altre attività economiche ad
esso collegate;
La
rilevanza dell'interesse storico ,artistico , etnologico ed ambientale
dei beni da valorizzare , come nella legge regionale richiamata
, quando non scaturisca dal censimento regionale dei beni culturali
, secondo la classificazione scientifica dei beni stessi , deve
essere certificata dal soprintendente ai BB.AA.AA. competente, sulla
base del catalogo statale, o in mancanza mediante specifica relazione
monografica munita di bibliografia adeguata, a firma di uno storico
dell'architettura per i beni immobili, di uno storico dell'arte
per i beni mobili, o di uno specializzato post lauream o dottore
di ricerca in storia dell'arte.
Oltre
ai requisiti richiamati sopra sarà dato titolo preferenziale
:
1) ai progetti che rientrino in patti territoriali approvati ,
in contratti d'area avviati a realizzazione o in programmi di
recupero e programmi integrati;
2) ai progetti che rientrino in parchi archeologici di valorizzazione
turistica;
3) ai progetti che rientrino in programmi di intervento prioritari
per la valorizzazione di siti compresi in parchi naturali di interesse
nazionale o regionale;
4) ai progetti realizzabili nel breve periodo in aree strategiche
di valorizzazione turistica che non siano in contrasto con obiettivi
di sviluppo di più ampio respiro nel medio periodo;
5) ai progetti per beni compresi in aree protette e/o in un paesaggio
dichiarato di interesse europeo o compresi nell'elenco dell'UNESCO
dei siti di interesse mondiale;
6) ai progetti che riguardino beni di proprietà comunale,
provinciale o di altri enti di elevata capacità culturale
e affidabilità gestionale;
7) ai progetti in cui è prevista e documentata la partecipazione
finanziaria dei privati;
Per
i beni compresi nella carta del rischio dei beni culturali prevista
dalla legge 19 aprile 1990 n°84 si darà luogo a finanziamento
con priorità anche in assenza degli altri requisiti sopra
indicati , quando i progetti sono finalizzati alla eliminazione
del rischio .
Ai fini di una maggiore efficienza, efficacia ed economicità
del programma, formulato così come stabilito dalla delibera
di Giunta Regionale n. 3466 del 03/06/2000 , avente ad oggetto
" Attribuzioni di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale
" nonché per la trasparenza delle procedure, per ogni
domanda di finanziamento e per ogni progetto d'intervento verrà
compilata una scheda contenente la lista di controllo dei suddetti
requisiti, evidenziandone i motivi di ammissibilità alla
graduatoria, da compilarsi d'ufficio. La scheda è atto
ufficiale istruttorio e viene firmata dal responsabile del procedimento.
Non sono finanziabili impianti tecnologici, lavori per locali
di abitazione come case canoniche, per ostelli, per case di accoglienza,
per parcheggi e garage, per locali accessori di ogni tipo e uso,
anche se annessi o connessi al bene tutelato, anche se compresi
nel progetto preliminare generale.
L' istanza di finanziamento deve essere inviata , entro i termini
previsti dalla L.R. 58/74 ai sensi delle Legge 549/95 art. 3 comm.
1, al Settore Tutela Beni Paesistico-Ambientali e Culturali -
Servizio 03 Valorizzazione Patrimonio Artistico Culturale e Storico
della Campania - Gestione Tecnico Amministrativa esclusivamente
a mezzo servizio postale con raccomandata A/R , di cui viene formato
registro annuale oltre al protocollo generale di Settore , unitamente
ai seguenti allegati:
-
a)
progetto preliminare generale delle opere da eseguire , così
come definito dall' art 16 comma 3 della Legge 109/94 e successive
modifiche ed integrazioni , con allegata relazione illustrativa
, contenente in particolare :
1) lo stato di conservazione del bene;
2) le sue caratteristiche tipologiche e strutturali;
3) esaurienti note storico-bibliografiche;
4) articolazione degli interventi distinti secondo lotti funzionali;
alla
stessa va altresì allegata
b)
documentazione fotografica;
c) preventivo di spesa di massima per il progetto generale e per
i lotti funzionali;
d) preventivo parere della competente Soprintendenza , o copia
dell' istanza presentata per l'ottenimento dello stesso;
Per
la tutela della rilevanza dell'interesse storico, artistico, etnologico
e ambientale dei beni, i progetti generali preliminari, i progetti
definitivi, anche per lotti funzionali, e i progetti esecutivi
d'intervento devono essere firmati da almeno un laureato in architettura,
anche quando l'intervento sia di consolidamento statico e la relativa
progettazione redatta da un ingegnere, e, accanto al nominativo
di ogni professionista deve essere indicata la distinta funzione
che ricopre nell'incarico.
I
progetti definitivi sono redatti nel rispetto della Carta italiana
del restauro del 1972 e secondo i principi della carta europea
del patrimonio architettonico del 1975, per cui saranno muniti
di rilievo morfologico descrittivo del bene, nonché di
rilievo critico con la diagnostica analitica del manufatto. Gi
interventi sono soggetti alle disposizioni di cui al Titolo XIII
art. 211 e successivi del D.P.R. 21/12/99 n. 554 .
Al
termine dei lavori il direttore dei lavori provvederà alla
redazione del consuntivo scientifico , così come definito
dall'art. 211 del D.P.R. n. 554/1999.
I
progetti preliminari generali sono, di norma, riferiti ai contesti
ambientali di pertinenza, e sono riferiti, quando vi siano i presupposti,
a programmi di tutela e di valorizzazione ambientale, nonché
nel rispetto degli strumenti urbanistici e dei piani paesistici.
La
direzione dei lavori per il restauro scientifico è affidata
a un architetto.
Le
funzioni di verifica della conformità delle opere al progetto
approvato sono svolte dal competente Genio Civile provinciale.
L'alta
sorveglianza dei lavori viene assicurata dal Settore Tutela Beni
Paesistici Ambientali e Culturali , Valorizzazione Patrimonio
Artistico Culturale e Storico della Campania - Gestione Tecnico
Amministrativa.
La
richiesta di finanziamento per interventi riguardanti i beni mobili,
pitture, affreschi, intagli lignei, strumenti musicali, arredi
artistici e simili, dovrà essere corredata con un piano
procedurale di massima, costituito da una scheda critica/storica,
redatta dal Soprintendente per i Beni Artistici, competente per
zona, o in mancanza da uno specialista esperto, che certifichi
del valore storico artistico del bene, corredata altresì
da una relazione tecnica che descriva l'opera anche con grafici
e fotografie o supporti elettronici, nonché da una stima
dei lavori da eseguirsi e da uno schema di contratto, redatti
da tecnici qualificati in possesso di titoli ufficialmente riconosciuti.
In
relazione al programma di valorizzazione dei beni culturali mediante
interventi di restauro e di consolidamento statico, ove si renda
necessario , è formato anche un programma di attività
culturali mirate alla valorizzazione ed all'uso compatibile dei
beni di particolare rilevanza artistica e storica ; tali attività
, che possono comprendere oltre a mostre ed esposizioni , con relative
pubblicazioni di testi e cataloghi , sono promosse anche d' intesa
con enti pubblici statali e locali , e con associazioni di elevato
titolo culturale e capacità gestionale.
Propone
e la Giunta in conformità
-
di
approvare i criteri e indirizzi per gli interventi di tutela
e valorizzazione dei beni culturali come definiti nelle premesse
e nei considerata svolti sopra e che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti , quale normativa regolamentare ;
-
di
dare mandato all'Assessore con delega per i beni culturali di
definire i provvedimenti d'intervento, da sottoporre in forma
di programma annuale all'esame della Giunta Regionale in conformità
con i criteri e gli indirizzi approvati e secondo le disponibilità
dei relativi capitoli di bilancio, allegando al programma un
regolamento di gestione dello stesso e delle azioni in esso
contenute;
-
di
autorizzare l'Assessore con delega per i beni culturali a definire
e firmare protocolli d'intesa con la Conferenza Episcopale della
Campania e con Amministrazioni Provinciali e Comunali per gli
interventi di rispettiva competenza;
di
inviare alla C.A.R.C.C.
il
presente atto sarà pubblicato sul B.U.R.C.
Il
Segretario
Di Giacomo
|
Il
Presidente della Giunta Regionale
Bassolino
|
|