LEGGE REGIONALE N. 58 DEL 9-11-1974 REGIONE CAMPANIA

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
si intende apposto per decorso
del termine di legge
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:


ARTICOLO 1

La Regione, in attuazione di quanto previsto dall' art. 5 dello Statuto, è autorizzata ad utilizzare parte del << fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo >> per il restauro, l' acquisto e la valorizzazione dei beni
culturali, nell' ambito territoriale della Regione Campania.

ARTICOLO 2

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, predispone il piano di interventi nel settore dei beni culturali con assoluta priorità per le opere acquisite o da acquisire al patrimonio pubblico e, comunque, affidate a gestione pubblica.

ARTICOLO 3

I progetti di intervento dovranno ottenere l' autorizzazione delle competenti Soprintendenze
della Campania.
I lavori saranno affidati ed eseguiti second le norme vigenti in materia di opere pubbliche.
La Regione può provvedere direttamente all' acquisto dei beni di cui all' art. 1 o può concedere contributi, nella misura massima del 50% della spesa complessiva, ad Enti pubblici, ad Enti locali e Consorzi di Enti per l' acquisto dei
medesimi beni.
La valorizzazione di essi potrà essere affidata, sotto la vigilanza della Giunta Regionale, anche agli Enti di cui sopra.
La Regione Campania potrà finanziare altresì il restauro e la valorizzazione dei beni di privati di rilevante interesse storico, artistico, etnologico ed ambientale posti al servizio di istituzioni culturali o di Enti o Associazioni con finalità di alta cultura.

ARTICOLO 4

Alla copertura della spesa prevista in 1.500.000.000 di lire si provvederà mediante la utilizzazione dei fondi di cui all' art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stanziati al Cap.759, Titolo II, Sezione XII, dello stato di previsione
della spesa per l' anno finanziario 1973.

ARTICOLO 5

La Giunta Regionale presenterà all' approvazione del Consiglio Regionale il regolamento di attuazione entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


Napoli, 9 novembre 1974