Decreto Legislativo 4 maggio
2001, n. 207
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della
legge 8 novembre 2000, n. 328"
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
1 giugno 2001) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 77 della Costituzione; Vista la legge 23
agosto 1988, n. 400; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328,
ed in particolare gli articoli 10 e 30; Visto il decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento
della personalita' giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale; Visto
il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361; Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 26 gennaio 2001; Visto il parere della Conferenza unificata,
istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visti
i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile
2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per la solidarieta' sociale; E m a n a il
seguente decreto legislativo: Disposizioni generali Titolo
I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Disposizioni generali Art.
1. Ambito di applicazione e quadro generale di riferimento 1.
Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza, gia' disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n.
6972, di seguito denominate "istituzioni" nel quadro della realizzazione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all'articolo 1 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata "legge", in attuazione
della delega prevista dall'articolo 10. 2. Gli interventi
e le attivita' svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto
legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni
regionali. Art. 2. Criteri generali per l'inserimento
delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nell'ambito della rete
degli interventi di integrazione sociale 1. Le istituzioni
di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo
socio assistenziale anche mediante il finanziamento di attivita' e interventi
sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro
patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali
di cui all'articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalita' e specificita'
statutarie. 2. Le Regioni disciplinano le modalita' di concertazione
e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede
di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare
la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le regioni
definiscono: a) le modalita' di partecipazione delle istituzioni e delle loro
associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei
servizi; b) l'apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali
e socio-sanitari; c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare
gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell'ambito della rete dei servizi.
Art. 3. Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni
1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore
scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le
residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell'ambito
delle deleghe di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. 2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall'articolo
91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano
scopi educativi della gioventu', gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed
istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie,
congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione
in enti con personalita' giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna
verifica di requisiti. Art. 4. Disposizioni comuni 1.
Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private
a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori
al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972,
dalle quali derivano. 2. Alle istituzioni riordinate in aziende
di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute
nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, alle condizioni ivi previste. 3. L'attuazione del
riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale
dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente
conserva i diritti derivanti dall'anzianita' complessiva maturata all'atto del
riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. 4.
In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi
al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di
diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali,
e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva. 5.
I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono
adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi
alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione
dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 6. Alla tariffa,
parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, dopo l'ottavo
capoverso e' aggiunto il seguente: "Se il trasferimento avviene a favore
delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies.
... L. 250.000."; b) alle note e' aggiunta la seguente: "II-quinquies)
A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione
non lucrativa di utilita' sociale dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente
i beni per lo svolgimento della propria attivita' e che realizzi l'effettivo utilizzo
diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata
effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e' dovuta l'imposta
nella misura ordinaria nonche' una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta
stessa."; c) dopo l'articolo 11-bis e' aggiunto il seguente: "Art.
11-ter. - Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate
in aziende di servizi o in persone giuridiche private ...L. 250.000.". 7.
La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale, e' estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.
Capo II Aziende di servizi Art.
5. Aziende pubbliche di servizi alla persona 1. Le istituzioni
che svolgono direttamente attivita' di erogazione di servizi assistenziali sono
tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare
i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni
nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: "Direttiva alle regioni in
materia di riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato alle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale",
o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo. 2.
La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona e' esclusa: a)
nel caso in cui le dimensioni dell'istituzione non giustifichino il mantenimento
della personalita' giuridica di diritto pubblico; b) nel caso in cui l'entita'
del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione
delle finalita' e dei servizi previsti dallo statuto; c) nel caso di verificata
inattivita' nel campo sociale da almeno due anni; d) nel caso risultino esaurite
o non siano piu' conseguibili le finalita' previste nelle tavole di fondazione
o negli statuti. 3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite
dalle regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto
di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle
associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona
e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione,
della tipologia dei servizi e della complessita' delle attivita' svolte, del numero
e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione
delle istituzioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, lettere
b) e c), l'istituzione puo' comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall'entrata
in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante
fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attivita' nel
campo sociale e il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico.
In tal caso la Regione, ove nell'ulteriore termine di centottanta giorni il piano
non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell'istituzione prevedendo
la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza
di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del
territorio o dei comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalita'
identiche o analoghe. 5. Nel caso di cui al comma 2, lettera
d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attivita'
e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalita' giuridica
di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo puo' deliberare la modifica delle finalita' statutarie
in altre finalita' il piu' possibile simili a quelle previste nelle tavole di
fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del
territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell'ulteriore termine
di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la regione promuove
lo scioglimento dell'istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le
modalita' di cui al comma 4. 6. Con l'atto d'intesa di cui
al comma 3 le Regioni provvedono altresi' a dettare criteri omogenei per la determinazione
dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni
e alle tipologie di attivita' delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni
tre anni. 7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni
sono disciplinati dalle Regioni con modalita' e termini che ne consentano la conclusione
entro il termine di trenta mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 8.
Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni
fiscali di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.
Art. 6. Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla
persona 1. L'azienda pubblica di servizi alla persona non
ha fini di lucro, ha personalita' giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria,
patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali.
Essa informa la propria attivita' di gestione a criteri di efficienza, efficacia
ed economicita', nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso
l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti. 2.
All'azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi
alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
Gli statuti disciplinano le modalita' di elezione o nomina degli organi di Governo
e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo. 3.
Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona puo'
porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali
al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni
assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica
di servizi alla persona puo' costituire societa' od istituire fondazioni di diritto
privato al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche'
di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale
affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri
comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda. 4.
Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l'azienda pubblica di servizi alla
persona puo' estendere la sua attivita' anche in ambiti territoriali diversi da
quello regionale o infraregionale di appartenenza. Art. 7. Organi
di Governo 1. Sono organi di Governo dell'azienda pubblica
di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati
secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata
del mandato e le modalita' del funzionamento del consiglio di amministrazione.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda. 2.
Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente
o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l'atto
di intesa di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Gli organi di
Governo restano in carica per non piu' di due mandati consecutivi, salvo che lo
statuto disponga diversamente. 4. Ai componenti gli organi
di Governo delle IPAB e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5.
Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati,
sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell'atto di intesa di
cui all'articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell'azienda,
approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento,
sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale. Art.
8. Funzioni degli organi di Governo 1. Gli organi di Governo
dell'azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo,
definendo gli obiettivi ed i programmi di attivita' e di sviluppo e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti. 2. Il consiglio di amministrazione esercita
le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore;
alla definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali
per l'azione amministrativa e per la gestione; all'individuazione ed assegnazione
al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare
al fine del raggiungimento delle finalita' perseguite; all'approvazione dei bilanci;
alla verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati
e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; all'approvazione delle modifiche statutarie
ed i regolamenti interni. Art. 9. Gestione dell'azienda
di servizi e responsabilita' del direttore 1. La gestione
dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attivita' amministrativa
sono affidate ad un direttore, nominato, sulla base dei criteri definiti dallo
statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica,
con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale
e tecnica del prescelto. Puo' essere incaricato della direzione dell'azienda anche
un dipendente dell'azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale,
purche' dotato della necessaria esperienza professionale e tecnica, per tipologie
di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all'articolo
5, comma 3. 2. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato
da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore
a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile,
il cui onere economico e' stabilito dal regolamento di cui all'articolo 7, comma
5. 3. La carica di direttore e' incompatibile con qualsiasi
altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori
dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione
del posto. 4. Il direttore e' responsabile del raggiungimento
degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione
dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonche' della gestione
finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'azienda, incluse le decisioni organizzative
e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento,
controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. 5.
Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di
cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti
conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attivita' amministrativa
posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave
reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione
si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione
puo' recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile
e dei contratti collettivi. Art. 10. Verifiche amministrative
e contabili 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona,
nell'ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarita'
amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione
e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. 2.
Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l'affidamento dei compiti
di revisione a societa' specializzate, nei casi individuati dalle Regioni. Art.
11. Personale 1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed e' disciplinato
previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata
secondo i criteri e le modalita' di cui al titolo III del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto e' disciplinato
con modalita' e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilita', tali da assicurare
il raggiungimento delle finalita' proprie delle aziende medesime. 2.
I requisiti e le modalita' di assunzione del personale sono determinati dal regolamento
di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai
contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni
secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate. 3.
Gli statuti debbono garantire l'applicazione al personale dei contratti collettivi
di lavoro. Art. 12. Adeguamento e approvazione degli statuti
e dei regolamenti di organizzazione 1. Gli statuti delle
aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalita'
statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione
delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che
li approvano nel termine e con le modalita' previste dalle leggi regionali. Successive
modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura
e' altresi' adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell'azienda
di cui all'articolo 7, comma 5. Art. 13. Patrimonio 1.
Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona e' costituito da
tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonche' da tutti i beni
comunque acquisiti nell'esercizio della propria attivita' o a seguito di atti
di liberalita'. 2. All'atto della trasformazione le istituzioni
provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando
alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili
aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi
di risanamento strutturale o di restauro. 3. I beni mobili
e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono
patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo
828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilita' dei beni
va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento
tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento
dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati,
sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente
a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma
sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti. 4.
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi
alla Regione, la quale puo' richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in
cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi
- entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente
il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il
termine di sospensione dell'efficacia degli atti e' prorogato fino al trentesimo
giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non
acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento
risulti gravemente pregiudizievole per le attivita' istituzionali dell'azienda
di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine
predetto. 5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende
di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtu' di leggi e
provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse,
ove i beni siano destinati all'espletamento' di pubblici servizi. Art.
14. Contabilita' 1. Le Regioni, a norma dell'articolo
10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in matera di contabilita'
delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilita' di
utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione
di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica
normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonche' disposizioni
per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi
di cui al codice civile, prevedendo, tra l'altro: a) l'adozione del bilancio
economico pluriennale di previsione nonche' del bilancio preventivo economico
annuale relativo all'esercizio successivo; b) le modalita' di copertura degli
eventuali disavanzi di esercizio; c) la tenuta di una contabilita' analitica
per centri di costo e responsabilita' che consenta analisi comparative dei costi,
dei rendimenti e dei risultati; d) l'obbligo di rendere pubblici, annualmente,
i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per
centri di costo e responsabilita'; e) il piano di valorizzazione del patrimonio
immobiliare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti. 2.
Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l'articolo 5, comma
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo
5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 3.
Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi
sull'amministrazione e ai controlli sulla qualita' delle prestazioni disciplinati
dalle leggi regionali. 4. Per conferire struttura uniforme
alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonche'
omogeneita' ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni
comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, e' predisposto, entro tre
mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema,
con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e
della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome, sentite le associazioni nazionali
di rappresentanza delle aziende pubbliche di servizi alla persona. 5.
Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione
delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche
di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956,
n. 1404, e successive modificazioni. Art. 15. IPAB che
svolgono attivita' indiretta in campo socio-assistenziale mediante destinazione
delle rendite derivanti dall'amministrazione 1. Le istituzioni
che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente
attivita' socio assistenziale mediante l'erogazione, ad enti e organismi pubblici
e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attivita' di amministrazione
del proprio patrimonio e delle liberalita' ricevute a tal fine, ed hanno natura
originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione
prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano
il mantenimento della personalita' giuridica di diritto pubblico, trasformarsi
in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione,
nel termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo
tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano
gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalita'. 2.
Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora
a norma dell'articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica
di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali
fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III. Capo
III Persone giuridiche di diritto privato Art. 16. Trasformazione
in persone giuridiche di diritto privato 1. Le istituzioni
per le quali siano accertati i caratteri o l'ispirazione di cui all'articolo 5,
comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, e il presente
decreto legislativo escludano la possibilita' di trasformazione in azienda pubblica
di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o
fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni
di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall'entrata in vigore del
presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie
finalita' statutarie. 2. Decorso inutilmente il termine di
cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione;
per le IPAB che operano in piu' regioni la nomina e' effettuata d'intesa dalle
Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma
1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa e'
effettuata dal prefetto del luogo in cui l'istituzione ha la sede legale. 3.
Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto
privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale
e perseguono scopi di utilita' sociale, utilizzando tutte le modalita' consentite
dalla loro natura giuridica. 4. La Regione, quale autorita'
governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli
25 e 27 del codice civile. 5. Ai procedimenti per l'acquisizione
della personalita' giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo
l'esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono
la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla
domanda di registrazione vanno allegati l'atto costitutivo o istitutivo della
istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo
ente. Art. 17. Revisione statutaria 1.
La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle
tavole di fondazione e delle volonta' dei fondatori, avviene mediante deliberazione
assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto,
che puo' disciplinare anche: a) le modalita' di impiego delle risorse anche
a finalita' di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b)
la possibilita' del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi
di amministrazione gia' prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza; c)
la possibilita', per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve
comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione
in ragione di loro particolari qualita', possa essere integrato da componenti
designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento
di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; d) la possibilita', per le
associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie
tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualita', a condizione che
la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio
al principio di democraticita'. 2. Nello statuto sono altresi'
indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli
statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali
e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle delibere concernenti
la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto
di beni piu' funzionali al raggiungimento delle medesime finalita', con esclusione
di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato
ad attualita'. 3. Lo statuto puo' prevedere che la gestione
del patrimonio sia attuata con modalita' organizzative interne idonee ad assicurare
la sua separazione dalle altre attivita' dell'ente. Art.
18. Patrimonio 1. Il patrimonio delle persone giuridiche
di diritto privato di cui al presente Capo e' costituito dal patrimonio esistente
all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione,
all'atto della trasformazione, e' tenuta a provvedere alla redazione dell'inventario,
assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati
dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. 2.
I beni di cui all'articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalita' stabilite
dalle tavole di fondazioni e dalle volonta' dei fondatori, fatto salvo ogni altro
onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte
salve le ipotesi di cui all'articolo 17, comma 2. 3. Gli atti
di dismissione, di vendita o di costituzione. di diritti reali su beni delle persone
giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione
delle istituzioni alla realizzazione delle finalita' istituzionali sono inviati
alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo
o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di
cui all'articolo 23 del codice civile. Capo IV Fusioni
Art. 19. Rinvio alla disciplina regionale 1.
Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla
persona nelle forme dell'azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente
decreto, stabiliscono, nell'ambito di livelli territoriali ottimali previamente
individuati nelle sedi concertative di cui all'articolo 2, comma 3, i criteri
per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di piu' istituzioni. 2.
Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare
procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo
nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse
di cui all'articolo 4 della legge. 3. In caso di fusione,
lo statuto dell'azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalita'
istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche
per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli
interventi e dell'ambito territoriale di riferimento. 4. Lo
statuto dell'azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori
sono nominati dagli enti locali sui quali l'azienda insiste. 5.
Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l'estinzione delle aziende pubbliche
di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle regioni. Capo
V Disposizioni varie Art. 20. Poteri sostitutivi
1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattivita' che
comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione
delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere
in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo,
nomina un commissario che provvede in via sostitutiva. 2.
Le Regioni disciplinano l'intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni
di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarita' nella gestione amministrativa
e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' di irregolare
costituzione dell'organo di governo. Art. 21. Disposizione
transitoria 1. A norma dell'articolo 30 della legge, alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e' abrogata la disciplina
relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi
provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino
delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti,
in quanto non contrastanti con i principi della liberta' dell'assistenza, con
i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 22. Regioni a statuto speciale e province autonome
di Trento e Bolzano 1. Le Regioni a statuto speciale
e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione.
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