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Legge
Regionale 24 novembre 2001, n. 16
Tutela
degli animali daffezione e prevenzione del randagismo
(BURC Speciale del 29 novembre 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La
seguente legge:
Articolo
1
Finalità
- La
Regione Campania, al fine di realizzare sul proprio territorio un
corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto
disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281, promuove e disciplina
il controllo del randagismo, al fine di realizzare in modo efficace
il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il
loro rapporto con luomo.
- Agli
effetti della presente Legge si considerano Animali daffezione
tutti gli animali domestici e non, che hanno un proprietario o detentore
a qualsiasi titolo, con lesclusione di quegli animali che
risultino essere impiegati nelle produzioni zootecniche, nelle attività
sportive professionistiche e nei servizi sociali in genere ed, inoltre
con lesclusione di tutti gli animali di cui non è consentita
la cattura, la vendita e la detenzione.
- Si
definiscono animali randagi tutti gli animali domestici
che non hanno un proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
- Allattuazione
della presente Legge provvedano, nei rispettivi ambiti di competenza,
la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e
le Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) con la collaborazione dei
veterinari liberi professionisti attraverso le organizzazioni che
li rappresentano a livello regionale (ordini e sindacati) oltre
agli enti ed associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile
ed animaliste regolarmente riconosciute ed iscritte nellapposito
Albo regionale.
Articolo
2
Obblighi dei proprietari o detentori di animali daffezione
- Tutti
i proprietari di animali daffezione sono responsabili dello
stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo
a tutto quanto occorre, fatte salve le eccezioni previste dalla
presente Legge; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di Legge
che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni
norme digiene generale della collettività sociale,
condominiale o turistica.
Articolo
3
Misure di protezione
- I
cani e i gatti possono essere soppressi, solo nei casi con le modalità
dai soggetti previsti dai comma 6 e 9 dellart. 2 legge 14
agosto 1991, n. 281.
- E
vietato a chiunque labbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.
- E
vietato a chiunque far partecipare cani a combattimenti. E
istituito presso la Regione apposito registro per i cani considerati
a rischio: pit-bull, dogo argentino, rotweiler, dobermann. I proprietari
o detentori di tali cani devono fornirsi di autorizzazione rilasciata
dalle Autorità di Pubblica Sicurezza.
- Sono
vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni
di ogni genere, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti
o sevizie agli animali.
- Sono
considerati maltrattamenti la violenza di ogni tipo, occasionale
o abitudinaria, fame, sete, incrudelimenti con fruste, pesi e finimenti,
eccessi di fatica, lavoro non adeguato alletà e allo
stato di salute, le condizioni di vita che ne impediscono la deambulazione
e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione
di droghe e/o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi
pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate
allesercizio della professione medico-veterinaria.
- E
vietato a chiunque cedere o vendere cani e gatti, per qualunque
tipo di sperimentazione.
Articolo
4
Anagrafe canina
-
E istituita in ogni AA.SS.LL. del territorio regionale lAnagrafe
canina, alla quale il proprietario o detentore o qualsiasi titolo,
residente nella Regione o dimorante per un periodo di tempo superiore
a 90 giorni, deve iscrivere il proprio cane.
- Liscrizione
deve avvenire entri il termine di 60 giorni dalla nascita o dal
possesso del cane.
- Viene
istituito presso lAnagrafe canina di ogni AA.SS.LL. un apposito
registro, anche su supporto informatico, nel quale vengono annotate
le generalità del proprietario o detentore e di dati segnaletici
del cane iscritto, indicando i segni particolari ed il codice assegnato.
- A
cura dellA.S.L. competente per territorio, allatto delliscrizione,
viene compilata una cedola identificativa, in triplice copia, nella
quale vengono riportati i dati di cui al comma 3. Copia del documento
viene rilasciata al proprietario o detentore e deve seguire il cane
nei trasferimenti di proprietà, possesso o detenzione. Unaltra
copia viene inviata al Comune di residenza.
- Il
cane iscritto allAnagrafe è identificato con il tatuaggio.
Il tatuaggio deve essere effettuato in modo indolore con dermografo
o pinza sulla parte interna della coscia destra in corrispondenza
delle zone glabre o, a discrezione del veterinario, nella parte
interna del padiglione auricolare destro.
- La
Regione, con appositi fondi, assicura il passaggio graduale dal
tatuaggio al metodo di riconoscimento dei cani con microchip, disciplinandone
il corretto ed uniforme uso; provvede affinchè i Servizi
Veterinari delle AA.SS.LL. competenti per la tenuta dellAnagrafe
canina vengano dotati di apparecchiature e programmi informatici
per la gestione dei dati relativi allAnagrafe stessa; istituisce,
inoltre, lAnagrafe canina regionale informatizzata e organizza
una Banca Dati centrale dove affluiscono i dati delle AA.SS.LL.
di riferimento.
- Il
tatuaggio viene effettuato gratuitamente presso le strutture dellA.S.L.
o, a richiesta del proprietario o del detentore e a proprie spese,
presso il veterinario di fiducia. In questo ultimo caso, il proprietario
o detentore dovrà recarsi presso lA.S.L. di appartenenza,
entro quindici giorni dalliscrizione, per registrare lavvenuto
tatuaggio o lidentificazione. Questultima è effettuata
dal Servizio veterinario dellA.S.L. di competenza.
- Loperazione
di tatuaggio dovrà essere eseguita entro centocinquanta giorni
dalla nascita del cane.
- Qualora,
per qualsiasi motivo, il tatuaggio risulti illeggibile, il proprietario
detentore è tenuto a far ritatuare lanimale, o, se
sia stata implementata lidentificazione con microchip a far
sostituire il tatuaggio con il microchip. Qualora questultimo
risulti indecifrabile il proprietario è tenuto a farlo reimpiantare.
-
Il proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare
per iscritto allA.S.L., entro quindici giorni, la variazione
della propria residenza o domicilio o il trasferimento di proprietà
del cane.
- Il
proprietario o detentore del cane è tenuto a segnalare per
iscritto allA.S.L., entro cinque giorni, il suo eventuale
smarrimento o decesso.
- Nel
caso di variazioni della residenza del proprietario o detentore,
o di trasferimento di proprietà, il cane deve essere riscritto
presso lAnagrafe dellA.S.L. competente per territorio,
con il numero di riconoscimento già attribuito.
- I
medici veterinari liberi professionisti che, nellesercizio
della loro attività, vengano a conoscenza dellesistenza
di cani non iscritti allAnagrafe, hanno lobbligo di
segnalare la circostanza allA.S.L. competente e di informare
il proprietario degli adempimenti previsti dalla presente Legge.
- Entro
novanta giorni dallentrata in vigore della presente Legge
con apposita delibera di Giunta regionale vengono definiti i criteri
applicativi uniformi relativi allAnagrafe sul territorio regionale.
- Sono
esentati dallobbligo delliscrizione allAnagrafe
i cani di proprietà delle Forze Armate e dei corpi di Pubblica
Sicurezza. Fatta salva liscrizione allAnagrafe sono,
altresì, esentati i cani che risultino a seguito di idonea
certificazione medico-veterinaria incompatibili per cause fisiche
allapplicazione dei microchips o al tatuaggio.
Articolo
5
Altri compiti delle Aziende Sanitarie Locali
- Servizi
veterinari delle AA.SS.LL.:
a) predispongono ed effettuano interventi finalizzati alla profilassi
delle malattie infettive, diffusive e delle zoonosi nei canili;
b) promuovono ed attuano interventi mirati al controllo demografico
dei cani e dei gatti con mezzi chirurgici o con altri mezzi idonei
riconosciuti dal progresso scientifico;
c) attivano il servizio di accalappiamento dei cani vaganti ed il
loro trasferimento presso i canili pubblici. Le spese di cattura
e di custodia di cani padronali vaganti sono, in ogni caso, a carico
del proprietario e del detentore;
d) espletano la gestione sanitaria, anche per cure ed interventi
di carattere specialistico, dei canili pubblici tramite medici veterinari
dipendenti o medici veterinari libero professionisti convenzionati;
e) predispongono presso i canili pubblici un servizio di pronta
reperibilità di primo soccorso tramite medici veterinari
dipendenti o medici veterinari libero-professionisti convenzionati;
f) aggiornano lAnagrafe canina e trasmettono ai Comuni singoli
o associati, e alle Comunità Montane, ogni sei mesi, una
copia dellAnagrafe stessa;
g) provvedono al ritiro dai luoghi pubblici delle spoglie di piccoli
animali per linvio allinceneritore ed effettuano il
servizio di pronto soccorso dei cani randagi feriti e dei gatti
liberi sui luoghi pubblici, su chiamata delle Autorità;
h) collaborano con la Regione, con le Province, con i Comuni o le
Comunità Montane, con gli ordini veterinari provinciali,
con enti o associazioni aventi finalità protezionistiche,
promovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione,
rivolte ai proprietari di animali di affezione e allopinione
pubblica in genere, da svolgere anche nelle scuole, per la protezione
degli animali, per il controllo delle nascite ed il non abbandono.
- Entro
centottanta giorni dallentrata in vigore della presente Legge,
le AA.SS.LL. attraverso i propri servizi veterinari, qualora non
abbiano già provveduto, organizzano un piano finalizzato
al fine di rendere operative le procedure di sterilizzazione chirurgica
dei cani randagi e dei gatti liberi. Detto piano dovrà specificare
le procedure organizzative e tecniche, prevedendo la dotazione organica
del personale da impegnare a tale scopo.
Qualora il personale Medico Veterinario dipendente risulti insufficiente
per la corretta attuazione del piano, le AA.SS.LL. dovranno prevedere
attraverso la rideterminazione della dotazione organica del personale
o attraverso convenzioni da stipularsi con veterinari libero professionisti.
Le AA.SS.LL. comunicheranno con cadenza semestrale i risultati dellattuazione
dei propri piani allAssessorato alla Sanità, al quale
è demandato il coordinamento e il controllo.
Articolo
6
Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane
- I
Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane provvedono:
a) alla costruzione dei canili e al risanamento delle strutture
esistenti. Le strutture di nuova costruzione dovranno assolvere
la duplice funzione di assistenza sanitaria e di ricovero;
b) ad assicurare il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei
cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari
delle AA.SS.LL.; i canili pubblici possono essere affidati in tutto
o in parte in gestione, mediante convenzione, alle associazioni
di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente
riconosciute ed iscritte nellapposito albo regionale;
c) alla promozione di campagne di sensibilizzazione per incentivare
gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i
canili pubblici;
d) allesercizio delle funzioni di cui allarticolo 3
del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli
animali.
- I
Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane possono
concedere in comodato alle associazioni di volontariato protezionistiche,
zoofile ed animaliste, regolarmente riconosciute ed iscritte nellapposito
albo regionale, idoneo suolo destinato alla realizzazione di un
ricovero per i cani. Il ricovero deve avere una direzione sanitaria
affidata a medici veterinari libero professionisti con contratto
depositato presso lordine professionale della Provincia di
appartenenza. Le associazioni realizzano e gestiscono le strutture
a proprie spese, utilizzando anche i fondi regionali di cui allart.
14 della presente Legge.
- I
Comuni singoli o associati e le Comunità Montane possono
cedere alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile
ed animaliste idoneo suolo destinato alla realizzazione di una fossa
cimiteriale per animali daffezione.
- La
Regione, con apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale,
stabilisce i criteri di costruzione e le caratteristiche tecniche
dei canili pubblici e dei ricoveri, nonchè dei canili privati
a scopo di allevamento, pensione o addestramento di cui allarticolo
24 del Decreto del Presidente della Repubblica dell8 febbraio
1954, n.320.
Articolo
7
Rifugi municipali per cani e ricoveri
- I
canili pubblici assumono la denominazione di rifugi municipali per
cani.
- La
Regione, dintesa con Province e Comuni, promuove la realizzazione
di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già
esistenti.
- La
realizzazione di nuovi rifugi pubblici e di ricoveri nellambito
di unA.S.L. è subordinata allistituzione dellAnagrafe
canina della stessa A.S.L. come previsto dallarticolo 4 della
presente Legge.
- La
realizzazione di nuovi rifugi e ricoveri o la riqualificazione di
quelli già esistenti dovrà tenere conto delle seguenti
caratteristiche tecniche:
a) il dimensionamento o il numero di rifugi deve essere rapportato
alla popolazione di cani randagi presente sul territorio stimata
in modo adeguato dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. di competenza;
b) reparto contumaciale isolato, la cui superficie non deve essere
inferiore al 3% dellintera area, destinato alla quarantena
dei cani in arrivo e allisolamento di quelli ammalati in due
zone nettamente distinte e separate; ulteriori box adeguatamente
attrezzati con annesso un locale infermeria per la custodia dei
cuccioli e dei cani in degenza per la sterilizzazione;
c) apposito locale destinato allo stivaggio e la preparazione degli
alimenti, di spogliatoio, docce e servizi igienici del personale
addetto;
d) medicheria con armadietto farmaceutico, relativo registro di
carico-scarico dei farmaci e contratto con ditta autorizzata per
lo smaltimento dei rifiuti speciali;
e) tutti i locali devono avere pavimenti in materiale impermeabile
facilmente lavabili e disinfettabile ed inclinati in modo adeguato
per lallontanamento delle acque di lavaggio attraverso chiusini
e sifoni;
f) tutti i locali devono avere pareti rivestite in materiale impermeabile
facilmente lavabili e disinfettabile, con spigoli ed angoli arrotondati;
g) i box per singoli soggetti dovranno prevedere una zona coperta
ed una scoperta con unarea totale di 2 mq per cane di piccola
taglia, 3,5 mq per cane di taglia media, 4,5 mq per cane di taglia
grande, 6 mq per cane di taglia gigante;
h) i recinti comuni a più soggetti dovranno rispettare le
misure su indicate a seconda del numero e del tipo dei soggetti
che andrà a costituire il gruppo;
i) i box o i recinti dovranno essere facilmente lavabili e disinfettabili,
avere un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami
ed essere realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche
ed i venti della zona.
- In
ogni caso la progettazione, oltre le suddette specifiche e tecniche,
dovrà tenere conto delle necessità fisiologiche e
biologiche di animali costretti a vivere in spazi ristretti; si
dovranno quindi prevedere aree di comune utilizzo per la ricreazione
degli animali tenuti nei box e zone di rifugio per animali in gruppo,
tenendo conto del possibile instaurarsi di gerarchie tra i cani.
- Le
strutture di cui al comma 1, se non dotate del reparto di quarantena
di cui alla lettera b del comma 4 del presente articolo, potranno
introdurre solo animali provenienti da altre strutture di quarantena
esterna.
- Eventuali
norme comunitarie recepite dallo Stato Italiano in contrasto con
la presente legge si intendono automaticamente applicate.
- I
canili ed i rifugi già esistenti ed autorizzati dalle Autorità
competenti entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente
Legge dovranno adeguarsi alle strutture tecniche di cui ai commi
precedenti del presente articolo.
Articolo
8
Cani ospitati presso le strutture private
- Entro
tre mesi dallentrata in vigore della presente Legge, le AA.SS.LL.
devono far pervenire ai Comuni i dati concernenti il numero di cani
ospitati presso le strutture private convenzionate e presso quelle
gestite dalle associazioni zoofile di volontariato e la loro provenienza.
- Dal
momento della comunicazione, gli Enti di cui allart. 6, comma
1, provvedono al mantenimento dei cani rinvenuti nellambito
del territorio di loro competenza e custoditi presso le strutture
di cui al comma 1 del presente articolo, sulla base di apposite
convenzioni tra gli enti medesimi e tali strutture.
- Qualora
le strutture di cui al comma 1 non vengano ritenute idonee dai servizi
veterinari delle AA.SS.LL., in relazione al numero di animali ospitati,
i cani in esubero possono essere collocati presso le strutture degli
Enti di cui allart. 6, comma 1, o presso i ricoveri delle
associazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, che danno
disponibilità di accoglienza.
- Le
strutture private e quelle gestite dalle associazioni di volontariato
Zoofilo, non conformi alle norme igienico-sanitarie, devono essere
chiuse entro ventiquattro mesi dallentrata in vigore della
legge, ed i cani ivi ospitati saranno trasferiti presso i canili
pubblici o presso i ricoveri di cui alla presente Legge.
- La
gestione sanitaria nei canili privati, ancorchè convenzionati
con i singoli Comuni, è a totale carico degli stessi. La
convenzione è stipulata con veterinari liberi professionisti
che ne assumono la direzione sanitaria. Le strutture private convenzionate
sono sottoposte a controlli periodici delle AA.SS.LL. di competenza.
Articolo
9
Controllo del randagismo
- I
cani vaganti, regolarmente tatuati o riconosciuti ai sensi dellart.
4, ritrovati ed ospitati presso i canili comunali, devono essere
restituiti al proprietario o detentore.
- I
cani vaganti non tatuati o non riconosciuti, catturati a cura del
servizio veterinario dellA.S.L. competente per territorio,
sono ricoverati presso i canili comunali dove vengono tatuati o
riconosciuti ai sensi dellart.4.
- I
cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che
provvede a regolarizzarne la posizione secondo la presente legge.
- Se
non reclamati entro sessanta giorni dalla cattura, previo espletamento
dei controlli sanitari, i cani possono essere ceduti gratuitamente
a privati che dovranno ottemperare alle norme previste dallart.
2 oppure ad enti o associazioni protezionistiche, zoofile ed animaliste
che dispongono di un ricovero di cui allart. 6, comma 2.
- Entro
i sessanta giorni dalla cattura gli animali possono, previo espletamento
di controlli sanitari, essere ceduti in affidamento temporaneo ai
soggetti di cui al comma 4.
Gli animali ceduti dai canili pubblici ai privati o alle associazioni
richiedenti debbono obbligatoriamente sterilizzati e tatuati prima
della cessione.
Articolo
10
Cani di quartiere
- Laddove
si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolosità
per uomini, animali e cose, si riconosce al cane il diritto di essere
animale libero. Tale animale si definisce cane di quartiere.
- Nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica
n. 320/1954 e dallart. 672 del Codice penale, le condizioni
che rendono possibile il riconoscimento del cane di quartiere vengono
definite dal servizio veterinario dellA.S.L. di riferimento,
in accordo con le associazioni di volontariato di cui allart.
16 operanti sul territorio e vengono proposte al Sindaco competente
che le regolamenta e ne informa la cittadinanza. Tali associazioni
propongono al servizio veterinario dellA.S.L. di riferimento
il riconoscimento dei singoli animali, dei quali assumono lonere
della gestione e la responsabilità.
- i
cani di quartiere devono essere vaccinati e sterilizzati dal servizio
veterinario dellA.S.L. competente per territorio o da medici
veterinari convenzionati.
- I
cani di quartiere devono essere iscritti allAnagrafe canina,
tatuati o riconosciuti a nome del Comune di appartenenza e portate
un segno di riconoscimento ben visibile.
Articolo
11
Protezione dei gatti in libertà
- I
gatti che vivono in libertà sono tutelati dalle Istituzioni.
- E
vietato a chiunque maltrattare o spostare dal loro territorio singoli
gatti o colonie feline che vivono in libertà.
- I
gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati dal
servizio veterinario dellA.S.L. competente per territorio,
utilizzando proprio personale o medici veterinari convenzionati.
- I
gatti in libertà possono essere soppressi solo se gravemente
malati o incurabili, come previsto dallart. 3, comma 1.
- Le
colonie di gatti che vivono in libertà possono essere gestite
da privati cittadini o dalle associazioni di cui allart. 16,
che assumono lonere di catturare gli animali, di trasportarli
al servizio veterinario per le sterilizzazioni e di riammetterli
nel loro gruppo. Inoltre avranno cura di monitorare il numero dei
gatti delle colonie in gestione, le loro condizioni di salute e
di sopravvivenza, avvalendosi dellopera di medici veterinari.
Articolo
12
Trasporto e vendita di animali daffezione
- Il
trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati
e per qualunque motivo, devono avvenire in modo adeguato alla specie,
con esclusione di ogni sofferenza.
- I
mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da consentire
lispezione e la cura degli animali trasportati.
3. Ad ogni trasporto si applicano le disposizioni vigenti, in attuazione
delle Direttive dellUnione Europea in materia di protezione
di animali.
4. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo
o di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la ventilazione
inadeguata, lesposizione alle intemperie, la costrizione in
ambienti non igienici.
5. E fatto divieto a chiunque di esporre al pubblico gli animali
daffezione destinati alla vendita, se si determinano un o
più condizioni di cui al comma precedente.
6. Gli allevatori o possessori di cani a scopo di commercio hanno
lobbligo:
a) di tenere un apposito registro di carico e scarico degli animali
su conforme modello predisposto dalla Giunta regionale, vidimato
dal servizio veterinario dellA.S.L. competente per territorio.
Tale registro deve essere tenuto presso lesercizio o lallevamento
e disponibile al controllo degli organi predisposti. La Giunta regionale
indica le modalità per la tenuta del registro di carico e
scarico degli animali soggetti a periodica verifica da parte del
servizio veterinario dellA.S.L. competente per territorio;
b) di vendere o cedere gli animali soltanto previa certificazione
di buona salute, valida a norma di legge, rilasciata da un medico
veterinario. Leventuale vendita di animali privi di detto
attestato sarà motivo di rescissione del contratto con restituzione
delle somme percepite;
c) di comunicare allA.S.L. competente per territorio, entro
dieci giorni dallavvenuta cessione o vendita dellanimale,
le generalità ed i dati fiscali dellacquirente.
Articolo 13
Educazione e formazione
1. La Regione e le Province promuovono, in collaborazione con le
AA.SS.LL., lIstituto Zooprofilattico del Mezzogiorno, gli
Ordini Professionali, gli Enti e le Associazioni interessate, iniziative
di formazione ed educazione al rispetto ed alla protezione degli
animali.
2. La Regione patrocina e finanzia i progetti e le iniziative rivolte
alleducazione ed alla sensibilizzazione dei giovani in età
scolare e dellopinione pubblica in genere riguardo al rapporto
uomo-animale-ambiente.
3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione di massa,
le nuove norme sancite dalla presente Legge.
4. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con
le AA.SS.LL., listituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno,
gli Ordini Professionali e le Associazioni animaliste e protezioniste
regionali, nellambito del piano di formazione professionale,
corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile, di qualificazione
del personale dei servizi veterinari delle AA.SS.LL. e di quello
addetto alla cattura e custodia dei cani e dei gatti.
Articolo 14
Contributi regionali
1. La Regione eroga ai Comuni singoli o associati e alle Comunità
montane contributi per la realizzazione degli obiettivi della presente
Legge.
2. In particolare la Regione eroga agli Enti di cui allart.
6, comma 1, contributi per il risanamento e la costruzione dei canili
pubblici.
3. Ai fini di cui al comma 2 si provvede con:
a) la quota parte del fondo previsto dallart. 8, comma 2,
della Legge 14 agosto 1991, n. 281, istituito presso il Ministero
della Sanità e ripartito annualmente con Decreto Ministeriale;
b) fondi regionali.
4. La Giunta Regionale provvede al riparto dei contributi di cui
al comma 3 sulla base dei seguenti criteri:
a) consistenza della popolazione canina in ambito provinciale;
b) distribuzione della popolazione canina in ambito provinciale;
c) consistenza delle strutture esistenti.
5. Ciascuna Provincia, entro novanta giorni dallentrata in
vigore della presente Legge, elabora le linee di programmazione
in materia, anche tramite conferenze di servizi che coinvolgono
Comuni, Comunità Montane e AA.SS.LL. competenti per territorio.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, detta le modalità
ed i termini per la concessione dei contributi previsti dalla presente
Legge.
Articolo 15
Guardie zoofile
1. Per la vigilanza e losservanza delle disposizioni della
presente Legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie
dei Comuni in conformità allart. 5 del Decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, n. 94.
2. Le guardie zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario
e gratuito in collaborazione con i servizi veterinari delle AA.SS.LL.
ed in collegamento con le associazioni di volontariato zoofilo di
cui allart. 16. La vigilanza zoofila è affidata altresì
alle guardie particolari giurate delle associazioni protezioniste
riconosciute dal Ministero dellAmbiente.
3. Le guardie zoofile sono nominate dal Presidente della Giunta
regionale su proposta delle associazioni di volontariato zoofilo
di cui allarticolo 16, pari al un limite massimo del 10% degli
iscritti allassociazione richiedente.
4. I volontari che aspirano alla qualità zoofila devono essere
in possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di formazione
organizzato nella Regione Campania ai sensi dellarticolo 13,
comma 4.
5. Coloro che sono in possesso dellattestato di idoneità
di cui allart. 28, comma 4, della Legge regionale 10 aprile
1996, n. 8, e i cittadini in possesso della qualifica di guardia
zoofila volontaria e di guardia particolare giurata delle associazioni
protezioniste alla data di entrata in vigore della presente legge,
non necessitano dellattestato di idoneità di cui al
comma 4 del presente articolo.
Articolo 16
Istituzione Albo regionale delle associazioni per la protezione
degli animali
1. E istituito presso la Presidenza della Giunta regionale
lAlbo delle associazioni per la protezione degli animali.
2. Le associazioni che fanno richiesta di iscrizione allAlbo
di cui al comma 1 devono essere costituite con atto pubblico e devono
operare nella Regione da almeno un anno.
3. Ai fini delliscrizione allAlbo le associazioni devono
presentare domanda scritta al Presidente della Giunta regionale,
corredata da copia dellatto costitutivo e dello statuto da
cui risultino le finalità protezionistiche e lassenza
di lucro, il bilancio dellanno in corso, il bilancio dellanno
successivo, un curriculum dellassociazione che documenti lattività
svolta.
4. La Regione può erogare alle associazioni iscritte lAlbo
contributi annuali per la realizzazione di progetti specifici di
tutela e protezione degli animali.
5. Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale
sullo stato di attuazione dei singoli progetti finanziati.
Articolo 17
Sanzioni e ammende
1. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane allAnagrafe
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 150.000 a lire 900.000.
2. Chiunque, avendo iscritto il cane allAnagrafe, omette di
sottoporlo a tatuaggio o altro tipo di riconoscimento previsto dalla
presente Legge è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 600.000.
3. Chiunque fa commercio illecito di cani e gatti al fine di sperimentazione,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
4. Gli esercenti di cui allart. 12, comma 6, che trasgrediscono
ai compiti dal predetto comma sono puniti con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 3.000.000.
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli
della presente Legge, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 1.800.000.
6. Gli importi delle sanzioni di cui ai precedenti comma sono riscossi
dalle AA.SS.LL. ed acquisiti in appositi capitoli di bilancio regionale
destinati alle finalità della presente Legge.
Articolo 18
Indennizzo per le perdite zootecniche da cani randagi o inselvatichiti
1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di bestiame
subite ad opera dei cani randagi o inselvatichiti, accertate e certificate
dai servizi veterinari delle AA.SS.LL., in misura pari al valore
medio di mercato, determinato ai sensi dellart. 2 del Decreto
Ministro Sanità 20 luglio 1989, n. 289 e successive modifiche
ed integrazioni, ridotto del 20%.
2. Le modalità di liquidazione dellindennità
di cui al comma 1 saranno stabilite con delibera di Giunta regionale
entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.
Articolo 19
Commissione per i diritti degli animali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
Legge, è istituita la Commissione per i diritti degli animali,
con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie
inerenti alla presente Legge.
2. La Commissione è composta:
a) dallAssessore regionale alla sanità o suo delegato
che la presiede;
b) da un funzionario amministrativo dellAssessorato alla sanità
con funzioni di segretario;
c) da un medico veterinario del Settore veterinario regionale;
d) da due medici veterinari scelti fra quelli in servizio presso
le AA.SS.LL. della Regione Campania;
e) da due medici veterinari Libero Professionisti designati collegialmente
dagli Ordini Provinciali dei medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni protezioniste
o animaliste, scelti a rotazione fra quelli designati dalle stesse
associazioni iscritte allAlbo regionale di cui allart.
16;
g) da un etologo.
3. La Commissione è nominata con Decreto del Presidente della
Giunta Regionale e dura in carica quattro anni.
4. La Commissione è convocata dal Presidente almeno quattro
volte allanno.
Articolo 20
Norme di attuazione
1. Il Presidente della Regione, su proposta dellAssessore
alla sanità adegua con periodicità annuale le sanzioni
amministrative di cui alla presente Legge.
Articolo 21
Abrogazione
1. La Legge regionale 2 novembre 1993, n. 36 è abrogata.
Articolo 22
Norma di rinvio
1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Legge si applicano
le norme vigenti in materia.
Articolo 23
Finanziamenti
1. Allonere derivante dallapplicazione della presente
Legge, stabilita in lire 1.000.000.000 (1 miliardo), si fa fronte
con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui
al Capitolo 7621 di nuova istituzione, denominato: Tutela
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, mediante
prelievo delloccorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato
di previsione della spesa per lanno finanziario 2001 che si
riduce di pari importo.
2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la
Legge di bilancio.
Articolo 24
Dichiarazione durgenza
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dellart.
127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania.
La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Campania.
24
novembre 2001
NOTE
Avvertenza
Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del
Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C.
n. 10328 del 21 giugno 1996)
Art.
1
ZOOTECNIA (GENERALITA)
Legge 14 agosto 1991, n. 281 (in Gazz. Uff., 30 agosto 1991, n. 203).
- Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del
randagismo (1).
Art.
3
La legge 14 agosto 1991, n.281 già citata, allart. 2
così recita:
comma 6): I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma
1 dellarticolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli
86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, e successive
modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico,
ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili
o di comprovata pericolosità.
Comma 9): I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto
se gravemente malati o incurabili
Art.6
Il D.P.R. 31 marzo 1979 è il seguente:
Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico
dellEnte nazionale per la protezione animali, che continua a
sussistere come persona giuridica di diritto privato
Lart. 3 del citato D.P.R., cosi recita:
E attribuita ai comuni, singoli o associati, ed alle comunità
montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a) e 18
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
la funzione, esercitata dallEnte Nazionale protezione animali,
di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali
e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa dei
patrimonio zootecnico.
Il D.P.R. n.320/54, che prevede il Regolamento della polizia
veterinaria, allart. 24, così recita: Sono
sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti
al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per
la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti
biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti
per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere
industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi
provenienza;
f) canili gestiti da privati o enti a scopo di ricovero, di commercio
o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati
al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
Lattivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g),
h), è subordinata a preventivo nulla osta del Prefetto, al
quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche
ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o
reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla
lettera d).
Lattivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per
animali esotici è subordinata a nulla osta dello Alto
Commissario per ligiene e la sanità pubblica.
Art. 9
D.P.R. 320/54 già citato
Lart. 672 cod.pen. così recita: Omessa custodia
e mal governo di animali
Chiunque lascia liberi, non custodisce con le debite cautele, animali
pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta,
è punito con larresto fino a tre mesi, ovvero con lammenda
fino a £ 120.000=
Alla stessa pena soggiace:
1) Chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da
soma, o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non
siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo
lincolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2) Chi aizza o spaventa animali in modo da mettere in personale lincolumità
delle persone.
Art.
14
Il D.P.R. 31 marzo 1979, già citato, allart. 5 così
recita: Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le
guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza
perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo
volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità
montane per la prevenzione e soppressione delle infrazioni dei regolamenti
generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa
dei patrimonio zootecnico.
La L.R. n.8 /96 che detta Norme per la protezione della fauna
selvatica e disciplina dellattività venatoria in Campania,
allart.28, comma 4), così recita:
4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa,
a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini
in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla Regione
previo superamento di apposito esame. La Commissione regionale esaminatrice
deve garantire la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di
associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste. Con provvedimento
della Giunta Regionale verrà disciplinato lo svolgimento e
le materie degli esami.
Art.17
Il D.M. Sanità 20 luglio 1989 n.298, disciplina Regolamento
per la determinazione dei criteri per il calcolo dei valore di mercato
degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218,
recante misure per la lotta contro lafta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali (1).
COSTITUZIONE:
127. - Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata
al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo,
deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale,
e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e lentrata
in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata
dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti
con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia
al Consiglio regionale nel termine fissato per lapposizione
del visto.
Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta
dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici
giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità
davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto
di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide
di chi sia la competenza.
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