Legge
Regionale 11 agosto 2001, n. 11
Bilancio
di previsione della Regione Campania per lanno finanziario 2001
e Bilancio Pluriennale 2001-2003".
(BURC n.
44 del 29 agosto 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Articolo
1
- E approvato
in lire 27.052.570.885.284 lo stato di previsione di competenza
dellEntrata della Regione Campania per lanno finanziario
2001 come da tabella A) annessa alla presente legge.
- E approvato
in lire 27.052.570.885.284 lo stato di previsione di competenza
della Spesa della Regione Campania per lanno finanziario 2001
come da tabella B) annessa alla presente legge.
- E autorizzata
lassunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti
dello stato di previsione di cui al comma precedente.
- Sono altresì
approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma
dellarticolo 24 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti
e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo
24 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente Legge.
Articolo
2
- E approvato
in lire 38.279.115.511.164 lo stato di previsione di cassa dellEntrata
della Regione Campania per lanno finanziario 2001, come da
tabella A) annessa alla presente legge.
- Sono autorizzati,
secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella
cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata
spettante nellanno finanziario 2001.
- E approvato
in lire 35.774.698.920.239 lo stato di previsione di cassa della
Spesa della Regione per lanno finanziario 2000, come da tabella
B) annessa alla presente Legge.
- E autorizzato
il pagamento delle Spese della Regione per lanno finanziario
2001 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione,
di cui al comma precedente.
- E autorizzata
liscrizione nel Bilancio di cassa di un fondo di riserva di
lire 1.300.000.000.000, da utilizzare secondo le modalità
prescritte dallarticolo 28 della L.R. 27 luglio 1978, n.20.
- E approvato
in lire 15.082.095.613.152 lammontare presunto dei residui
attivi al 31 dicembre 2000.
- E approvato
in lire 7.437.455.832.586 lammontare dei residui passivi al
31 dicembre 2000.
Articolo
3
- E approvata
in lire 63.280.414.664.218 il quadro di previsione dellEntrata
di Bilancio pluriennale 2001-2003, come da quadro A) annesso alla
presente legge.
- E approvato
in lire 63.280.414.664.218 il quadro di previsione della Spesa del
Bilancio pluriennale 2001-2003 come da quadro B) annesso alla presente
legge.
- E approvato
il quadro generale riassuntivo del Bilancio pluriennale 2001-2003,
come da quadro C) annesso alla presente legge.
Articolo
4
- E autorizzata
liscrizione nello stato di previsione dellEntrata 2001,
capitolo A3 della somma di lire mille miliardi, quale quota parte
dellavanzo di amministrazione derivante dai residui passivi
colpiti da perenzione amministrativa e non eliminati dal conto patrimoniale.
Articolo
5
- E autorizzata
liscrizione, nello stato di previsione dellEntrata 2001,
capitolo A4, della somma di lire 121 miliardi Avanzo di amministrazione
al 31 dicembre 2000 per il finanziamento delle iniziative di cui
al capitolo n. 128 dello stato di previsione della Spesa, ai sensi
dellarticolo 22 della L.R. 27 dicembre 1995, n. 25".
Articolo
6
- La presente
legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del
secondo comma dellarticolo 127 della Costituzione, ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
Note
Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio
02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura
(D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Note allart. 1)
Il testo del primo comma dellart. 24 della L.R. 27 luglio 1978,
n. 20 recante norme in materia di Ordinamento contabile della
Regione Campania, è il seguente:
Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta
i titoli delle entrate e delle spese per titoli
Il testo del secondo comma della stessa legge espressamente recita:
Al bilancio annuale sono allegati i seguenti prospetti:
1) prospetto di cui alla lettera a) dellart. 10 - 2° comma
- della legge 19 maggio 1976, n. 335;
2) prospetto di cui alla lettera b) dellart. 10 - 2° comma
- della legge 19 maggio 1976, n. 335;
3) elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie;
4) elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare con ciascuno
dei fondi globali;
5) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione
a favore di Enti e di altri soggetti;
6) elenco dei mutui contratti o da contrarre;
7) quadro di riclassificazione delle entrate e delle spese per titoli,
sezioni e categorie, secondo la ripartizione adottata nel bilancio
statale per il medesimo esercizio;
8) riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo
dei titoli.
Nota allart. 2) punto 5.
Il testo dellart. 28 della citata legge disciplina il Fondo
di riserva del bilancio di cassa, ed espressamente recita:
Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva
per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel
corso dellesercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli
stanziamenti inizialmente disposti in sede di previsione.
I prelievi di somme da tale fondo e le relative destinazioni ed integrazioni
a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono
disposti con deliberazione del Consiglio regionale non soggette a
controllo.
Lammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo
è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura
non superiore ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa
previsti dal bilancio di cassa.
Nota allart. 5)
Lart. 22 della L.R. 27 dicembre 1995, n. 25, recante norme in
tema di Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania
per lanno finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997"
è il seguente:
ART. 22
Allarticolo 74 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dopo
il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
1. Con la medesima cadenza di cui al primo comma, i responsabili
dei Settori operativi procedono alla ricognizione dei debiti fuori
bilancio a loro noti, anche attraverso le comunicazioni dei Settori
Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa ed
Avvocatura Generale, in ordine ad eventuali sentenze definitive
di condanna ed esecuzioni forzate.
2. Per ciascuna partita debitoria deve essere indicato loggetto
della fornitura o della prestazione, lAmministratore o il dipendente
che lha disposto, il creditore, il relativo importo da riconoscere,
avendo cura di attestare il fine pubblico conseguito, la regolarità
dellesecuzione e la congruità dei prezzi applicati.
3. I Settori, di cui al primo comma, trasmettono gli esiti dei propri
accertamenti sulla consistenza dei debiti fuori bilancio esistenti
alla data della ricognizione al Settore Gestione Amministrativa
della Entrata e della Spesa, il quale provvede ad appurare leventuale
iscrizione di tali partite debitorie in precedenti bilanci, annotando
il relativo capitolo di spesa, lanno di iscrizione e limporto
iscritto.
4. Il Settore Gestione Amministrativa dellEntrata e della
Spesa, una volta effettuati i dovuti riscontri contabili, ne
trasmette gli esiti alla Giunta regionale la quale, sulla base degli
accertamenti eseguiti dai Settori competenti e delle attestazioni
apposte per ciascun debito, ne riconosce, con atto formale, la loro
legittimità entro il termine di approvazione del conto consuntivo
disponendone lannotazione nel quadro generale riassuntivo.
5. Il Consiglio Regionale con propria legge individua i mezzi finanziari
di copertura ed impegna nel bilancio corrente, e al più, nei
primi due esercizi immediatamente successivi i fondi necessari, utilizzando
le risorse disponibili libere da vincolo di destinazione.
Nota allart. 6)
Il secondo comma dellart. 127 della Costituzione è il
seguente:
La legge é promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del
visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione.
Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale,
e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e lentrata
in vigore non sono subordinate ai termini indicati.
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