Legge Regionale 11 agosto 2001, n. 11

“Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003".
(BURC n. 44 del 29 agosto 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

  1. E’ approvato in lire 27.052.570.885.284 lo stato di previsione di competenza dell’Entrata della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 come da tabella A) annessa alla presente legge.
  2. E’ approvato in lire 27.052.570.885.284 lo stato di previsione di competenza della Spesa della Regione Campania per l’anno finanziario 2001 come da tabella B) annessa alla presente legge.
  3. E’ autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui al comma precedente.
  4. Sono altresì approvati: il quadro generale riassuntivo di cui al primo comma dell’articolo 24 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, i prospetti e gli elenchi indicati nel secondo comma del richiamato articolo 24 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20, allegati alla presente Legge.

Articolo 2

  1. E’ approvato in lire 38.279.115.511.164 lo stato di previsione di cassa dell’Entrata della Regione Campania per l’anno finanziario 2001, come da tabella A) annessa alla presente legge.
  2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la riscossione ed il versamento nella cassa della Regione delle imposte delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’anno finanziario 2001.
  3. E’ approvato in lire 35.774.698.920.239 lo stato di previsione di cassa della Spesa della Regione per l’anno finanziario 2000, come da tabella B) annessa alla presente Legge.
  4. E’ autorizzato il pagamento delle Spese della Regione per l’anno finanziario 2001 entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione, di cui al comma precedente.
  5. E’ autorizzata l’iscrizione nel Bilancio di cassa di un fondo di riserva di lire 1.300.000.000.000, da utilizzare secondo le modalità prescritte dall’articolo 28 della L.R. 27 luglio 1978, n.20.
  6. E’ approvato in lire 15.082.095.613.152 l’ammontare presunto dei residui attivi al 31 dicembre 2000.
  7. E’ approvato in lire 7.437.455.832.586 l’ammontare dei residui passivi al 31 dicembre 2000.

Articolo 3

  1. E’ approvata in lire 63.280.414.664.218 il quadro di previsione dell’Entrata di Bilancio pluriennale 2001-2003, come da quadro A) annesso alla presente legge.
  2. E’ approvato in lire 63.280.414.664.218 il quadro di previsione della Spesa del Bilancio pluriennale 2001-2003 come da quadro B) annesso alla presente legge.
  3. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del Bilancio pluriennale 2001-2003, come da quadro C) annesso alla presente legge.

Articolo 4

  1. E’ autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione dell’Entrata 2001, capitolo A3 della somma di lire mille miliardi, quale quota parte dell’avanzo di amministrazione derivante dai residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e non eliminati dal conto patrimoniale.

Articolo 5

  1. E’ autorizzata l’iscrizione, nello stato di previsione dell’Entrata 2001, capitolo A4, della somma di lire 121 miliardi “Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2000 per il finanziamento delle iniziative di cui al capitolo n. 128 dello stato di previsione della Spesa, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 27 dicembre 1995, n. 25".

Articolo 6

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


 
Bassolino

Note

Avvertenza:
Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)
Note all’art. 1)
Il testo del primo comma dell’art. 24 della L.R. 27 luglio 1978, n. 20 recante norme in materia di “Ordinamento contabile della Regione Campania”, è il seguente:
“Il quadro generale riassuntivo del bilancio annuale riporta i titoli delle entrate e delle spese per titoli”
Il testo del secondo comma della stessa legge espressamente recita:
“Al bilancio annuale sono allegati i seguenti prospetti:
1) prospetto di cui alla lettera a) dell’art. 10 - 2° comma - della legge 19 maggio 1976, n. 335;
2) prospetto di cui alla lettera b) dell’art. 10 - 2° comma - della legge 19 maggio 1976, n. 335;
3) elenco dei capitoli relativi alle spese obbligatorie;
4) elenchi dei provvedimenti legislativi da finanziare con ciascuno dei fondi globali;
5) elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti;
6) elenco dei mutui contratti o da contrarre;
7) quadro di riclassificazione delle entrate e delle spese per titoli, sezioni e categorie, secondo la ripartizione adottata nel bilancio statale per il medesimo esercizio;
8) riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.
Nota all’art. 2) punto 5.
Il testo dell’art. 28 della citata legge disciplina il “Fondo di riserva del bilancio di cassa”, ed espressamente recita:
“Nel bilancio di cassa è iscritto un fondo di riserva per far fronte ai maggiori pagamenti che si rendono necessari nel corso dell’esercizio sui diversi capitoli di spesa rispetto agli stanziamenti inizialmente disposti in sede di previsione.
I prelievi di somme da tale fondo e le relative destinazioni ed integrazioni a favore degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa sono disposti con deliberazione del Consiglio regionale non soggette a controllo.
L’ammontare del fondo di riserva di cui al presente articolo è stabilito dalla legge di approvazione del bilancio in misura non superiore ad un dodicesimo del totale degli stanziamenti di spesa previsti dal bilancio di cassa.”
Nota all’art. 5)
L’art. 22 della L.R. 27 dicembre 1995, n. 25, recante norme in tema di “Variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997" è il seguente:
ART. 22
All’articolo 74 della legge regionale 27 luglio 1978 n. 20, dopo il quarto comma, sono aggiunti i seguenti:
“1. Con la medesima cadenza di cui al primo comma, i responsabili dei Settori operativi procedono alla ricognizione dei debiti fuori bilancio a loro noti, anche attraverso le comunicazioni dei Settori “Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa” ed “Avvocatura Generale”, in ordine ad eventuali sentenze definitive di condanna ed esecuzioni forzate.
2. Per ciascuna partita debitoria deve essere indicato l’oggetto della fornitura o della prestazione, l’Amministratore o il dipendente che l’ha disposto, il creditore, il relativo importo da riconoscere, avendo cura di attestare il fine pubblico conseguito, la regolarità dell’esecuzione e la congruità dei prezzi applicati.
3. I Settori, di cui al primo comma, trasmettono gli esiti dei propri accertamenti sulla consistenza dei debiti fuori bilancio esistenti alla data della ricognizione al Settore “Gestione Amministrativa della Entrata e della Spesa”, il quale provvede ad appurare l’eventuale iscrizione di tali partite debitorie in precedenti bilanci, annotando il relativo capitolo di spesa, l’anno di iscrizione e l’importo iscritto.
4. Il Settore “Gestione Amministrativa dell’Entrata e della Spesa”, una volta effettuati i dovuti riscontri contabili, ne trasmette gli esiti alla Giunta regionale la quale, sulla base degli accertamenti eseguiti dai Settori competenti e delle attestazioni apposte per ciascun debito, ne riconosce, con atto formale, la loro legittimità entro il termine di approvazione del conto consuntivo disponendone l’annotazione nel quadro generale riassuntivo.
5. Il Consiglio Regionale con propria legge individua i mezzi finanziari di copertura ed impegna nel bilancio corrente, e al più, nei primi due esercizi immediatamente successivi i fondi necessari, utilizzando le risorse disponibili libere da vincolo di destinazione.
Nota all’art. 6)
Il secondo comma dell’art. 127 della Costituzione è il seguente:
La legge é promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l’entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.