Legge Regionale 25 luglio 2001, n. 8

“Trasformazione Ente Autonomo Volturno”
(BURC n. 39 del 30 luglio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO l
TRASFORMAZIONE DELL’ENTE AUTONOMO VOLTURNO

  1. L’Ente Autonomo Volturno, istituito in base alla Legge 8 luglio 1904, n. 351, è trasformato, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in società a responsabilità limitata.
  2. Le quote della società di cui al primo comma sono detenute dalla Regione Campania, che può alienarle.
  3. La Giunta Regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti per costituzione della società, nonchè ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all’applicazione della presente legge.

ARTICOLO 2
ATTIVITA’ DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA ENTE AUTONOMO VOLTURNO

  1. La società di cui all’articolo 1 continua a svolgere le attività affidate al disciolto Ente Autonomo Volturno ed esercita attività finanziaria d’assunzione e gestione di partecipazioni d’interesse regionale, nell’ambito delle sue disponibilità patrimoniali e finanziarie.

ARTICOLO 3
GESTIONE DELLA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA ENTE AUTONOMO VOLTURNO

  1. I diritti conseguenti alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Regionale. Il Consiglio regionale è competente per lo scioglimento della società.
  2. Il bilancio della società di cui all’articolo 1, corredato delle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale d’approvazione dell’assemblea, deve essere comunicato dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla sua approvazione.
  3. Al personale già dipendente dell’Ente Autonomo Volturno viene assicurata la continuità del rapporto di lavoro con la Società, così come trasformata ai sensi dell’articolo 1 della presente legge.

ARTICOLO 4
TRASFORMAZIONE E INGRESSO DI NUOVI SOCI

  1. La Regione Campania può trasformare la società a responsabilità limitata Ente Autonomo Volturno anche al fine di agevolare l’ingresso di Enti Locali ed altri soggetti. In tal caso la Regione va a ridurre proporzionalmente la propria partecipazione nella società, conservando comunque la maggioranza assoluta delle azioni.
  2. Le modalità attuative di quanto disposto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, previo parere della Commissione Consiliare Permanente.

ARTICOLO 5
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA’ ANONIMA PER L’ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI (SEPSA) E DELLE FERROVIE IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA ALIFANA E CIRCUMVESUVIANA.

  1. Le azioni della Società anonima per l’esercizio dei servizi pubblici (SEPSA), di proprietà della Regione Campania in base all’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono trasferite a titolo gratuito e con effetto dalla data d’entrata in vigore della presente legge, alla società di cui all’articolo 1.
  2. Le partecipazioni al capitale sociale delle società costituite dalle ex gestioni governative allo scopo dell’affidamento della gestione dei servizi delle ferrovie ALIFANA e CIRCUMVESUVIANA, ai sensi dell’articolo 18, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400, sono trasferite a titolo gratuito e con effetto dalla data d’entrata in vigore della presente legge alla società di cui all’articolo 1.

ARTICOLO 6
NORMA FINANZIARIA

  1. Tutti gli oneri derivanti dalla trasformazione in società a responsabilità limitata del disciolto Ente Autonomo Volturno, nonchè dal trasferimento delle partecipazioni nelle società di cui all’articolo 4, sono a carico della società a responsabilità limitata Ente Autonomo Volturno.

ARTICOLO 7
DISPOSIZIONI D’URGENZA

  1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 25 luglio 2001

 
Bassolino