Legge
Regionale 25 luglio 2001, n. 8
Trasformazione
Ente Autonomo Volturno
(BURC n. 39 del 30 luglio 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
ARTICOLO
l
TRASFORMAZIONE DELLENTE AUTONOMO VOLTURNO
- LEnte
Autonomo Volturno, istituito in base alla Legge 8 luglio 1904, n.
351, è trasformato, secondo quanto previsto dallarticolo
6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, in
società a responsabilità limitata.
- Le quote della
società di cui al primo comma sono detenute dalla Regione
Campania, che può alienarle.
- La Giunta Regionale
è autorizzata a compiere tutti gli atti per costituzione
della società, nonchè ad adottare tutti i provvedimenti
conseguenti allapplicazione della presente legge.
ARTICOLO
2
ATTIVITA DELLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA
ENTE AUTONOMO VOLTURNO
- La società
di cui allarticolo 1 continua a svolgere le attività
affidate al disciolto Ente Autonomo Volturno ed esercita attività
finanziaria dassunzione e gestione di partecipazioni dinteresse
regionale, nellambito delle sue disponibilità patrimoniali
e finanziarie.
ARTICOLO
3
GESTIONE DELLA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA ENTE
AUTONOMO VOLTURNO
- I diritti conseguenti
alla qualità di socio della Regione sono esercitati dal Presidente
della Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi definiti dalla
Giunta Regionale. Il Consiglio regionale è competente per
lo scioglimento della società.
- Il bilancio
della società di cui allarticolo 1, corredato delle
relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e del verbale
dapprovazione dellassemblea, deve essere comunicato
dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale entro 60 giorni dalla
sua approvazione.
- Al personale
già dipendente dellEnte Autonomo Volturno viene assicurata
la continuità del rapporto di lavoro con la Società,
così come trasformata ai sensi dellarticolo 1 della
presente legge.
ARTICOLO
4
TRASFORMAZIONE E INGRESSO DI NUOVI SOCI
- La Regione
Campania può trasformare la società a responsabilità
limitata Ente Autonomo Volturno anche al fine di agevolare lingresso
di Enti Locali ed altri soggetti. In tal caso la Regione va a ridurre
proporzionalmente la propria partecipazione nella società,
conservando comunque la maggioranza assoluta delle azioni.
- Le modalità
attuative di quanto disposto dal comma 1 sono stabilite dalla Giunta
regionale con proprio atto, previo parere della Commissione Consiliare
Permanente.
ARTICOLO
5
TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA ANONIMA PER LESERCIZIO
DEI SERVIZI PUBBLICI (SEPSA) E DELLE FERROVIE IN GESTIONE COMMISSARIALE
GOVERNATIVA ALIFANA E CIRCUMVESUVIANA.
- Le azioni della
Società anonima per lesercizio dei servizi pubblici
(SEPSA), di proprietà della Regione Campania in base allarticolo
6, comma 1, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sono
trasferite a titolo gratuito e con effetto dalla data dentrata
in vigore della presente legge, alla società di cui allarticolo
1.
- Le partecipazioni
al capitale sociale delle società costituite dalle ex gestioni
governative allo scopo dellaffidamento della gestione dei
servizi delle ferrovie ALIFANA e CIRCUMVESUVIANA, ai sensi dellarticolo
18, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422
come modificato dal Decreto Legislativo 20 settembre 1999, n. 400,
sono trasferite a titolo gratuito e con effetto dalla data dentrata
in vigore della presente legge alla società di cui allarticolo
1.
ARTICOLO
6
NORMA FINANZIARIA
- Tutti gli oneri
derivanti dalla trasformazione in società a responsabilità
limitata del disciolto Ente Autonomo Volturno, nonchè dal
trasferimento delle partecipazioni nelle società di cui allarticolo
4, sono a carico della società a responsabilità limitata
Ente Autonomo Volturno.
ARTICOLO
7
DISPOSIZIONI DURGENZA
- La presente
legge è dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 127
della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge
sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
Napoli, 25 luglio
2001
|