Legge Regionale 16 maggio 2001, n. 6

“Rendiconto generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 1996"
(BURC n. 27 del 21 maggio 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

  1. I residui passivi provenienti dal capitolo 8510 del bilancio per l’anno finanziario 1993 concernenti: “Contributi in conto capitale ai Comuni singoli ed associati ed alle Comunità Montane per gli interventi a favore degli anziani (articolo 5 lettere N, 0 e P, legge regionale 6 maggio 1985, n. 46 e successive modificazioni)” determinati in lire 45.815.000 dal conto consuntivo per l’esercizio finanziario 1995, non riportati nel bilancio 1996, sono iscritti per le stesse finalità al capitolo 8510, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio approvato con legge regionale 29 aprile 1996, n. 9.

Articolo 2

  1. E’ autorizzata in sede di consuntivo, per riaccertamento sul conto dei residui passivi, l’eccedenza di impegno sul seguente Capitolo per l’importo a fianco indicato:

Spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio Regionale

Capitolo di Bilancio 1996
Capitolo ed esercizio di provenienza Importo
Importo
2
2/95
lire 6.729.630

Articolo 3

  1. Sono autorizzate, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 77 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, le eccedenze di impegno di spesa sui seguenti Capitoli del conto della competenza per gli importi rispettivamente indicati, in relazione agli analoghi accertamenti sui correlati capitoli dell’entrata 7020 e 7056 (Titolo VI - Partite di giro):

Capitolo

Importo

9218
Pagamento di indennità di fine rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettanti agli operai idraulico-forestali impiegati in lavori condotti in amministrazione diretta dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste e degli Enti delegati, ai sensi della Legge 4 maggio 1979, n. 27 e della Legge 29 maggio 1982, n. 297.
lire 96.859.523
9250
Somme provenienti dal conto di Tesoreria regionale in attesa di imputazione.
lire 6.555.078.154


Articolo 4

  1. La giacenza di cassa al 1° gennaio 1996 iscritta al capitolo A1 dello Stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’anno finanziario 1996, approvato con legge regionale 29 aprile 1996, n. 9, per lire 3.537.486.211.220 è incrementata in sede di consuntivo per lire 1.284.151.057.901, attestandosi a complessive lire 4.821.637.269.121, giusta l’articolo 18 della legge di approvazione del Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 1995.
  2. La somma di lire 1.284.151.057.901 è iscritta ai seguenti Capitoli dello Stato di previsione della spesa del bilancio 1996 per gli importi rispettivamente indicati:
Capitolo 3 lire 46.901.202
Capitolo 1012 lire 1.279.104.157.179
Capitolo 7010 lire 4.999.999.520

Articolo 5
Conto Finanziario

  1. E’ approvato il Conto Consuntivo finanziario della Regione Campania per l’esercizio 1996, che si allega e che forma parte integrante della presente Legge, con le risultanze di cui agli articoli seguenti.

Articolo 6
Entrate

  1. Le entrate derivanti da tributi propri della Regione, da contributi ed assegnazione dello Stato, da rendite patrimoniali, da utili di Enti o Aziende Regionali, da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti e per contabilità speciali accertate nell’esercizio finanziario 1996, per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabiliti quali risultano dal Conto Consuntivo in lire 14.655.466.881.955.
  2. I residui attivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1995 in lire 4.726.542.505.671, risultano riaccertati, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 1996, in lire 4.275.917.044.007.
  3. I residui attivi al 31 dicembre 1996 ammontano complessivamente a lire 7.121.482.327.627, cosi risultanti:
Somme Riscosse
Somme Rimaste da riscuotere
Totale
Accertamenti
11.374.775.644.441
3.280.691.237.514

14.655.466.881.955

Residui Attivi dell’Esercizio 1995
885.125.953.894
3.840.791.090.113
4.725.917.044.807
 
7.121.482.327.627
  1. Per effetto di quanto sopra accertato, l’ammontare complessivo dei residui attivi, al 31.12.1996 iscritti nel Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, viene rideterminato in lire 7.121.482.327.627, così come risulta dall’elenco dei residui attivi, distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al conto consuntivo finanziario per l’esercizio 1996.

Articolo 7
Spese

  1. Le spese correnti, per investimento, per oneri non ripartibili e per contabilità speciali impegnate nell’esercizio finanziario 1996, per la competenza dell’esercizio stesso, sono stabilite quali risultano dal Conto Consuntivo in lire 14.923.339.291.691.
  2. I residui passivi determinati alla chiusura dell’esercizio 1995 in lire 3.020.721.175.418 risultano riaccertati per effetto di economia e perenzioni verificatesi nel corso della gestione 1996, in lire 2.040.860.917.625.
  3. I residui passivi al 31 dicembre 1996 ammontano complessivamente a lire 4.013.947.232.300, così risultano:
Somme Pagate
Somme rimaste da pagare
Totale
Impegni
11.718.874.236.748
3.204.465.054.943
14.923.339.291.691
Residui Passivi dell’esercizio 1995
1.231.378.740.268
809.482.177.357
2.040.860.917.625
   
4.013.947.232.300
  1. Per effetto di quanto sopra accertato, l’ammontare complessivo dei residui passivi al 31 dicembre 1996 iscritti nel Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, viene rideterminato in lire 4.013.947.232.300, cosi come risulta dall’elenco dei residui passivi, distinti per capitolo e per esercizio di provenienza, allegato al Conto Consuntivo finanziario per l’esercizio 1996.

Articolo 8
Disavanzo della Gestione di Competenza

  1. Il disavanzo della gestione di competenza dell’esercizio finanziario 1996 è stabilito in lire 267.872.409.736, così come risulta dai seguenti dati:
- Entrate complessivamente accertate
lire 14.655.466.881.955
- Spese complessivamente impegnate
lire 14.923.339.291.691
- Disavanzo di competenza
lire 267.872.409.736

Articolo 9
Situazione di Cassa

  1. Il fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio finanziario 1996 ammonta a lire 4.131.285.890.440, e risulta stabilito come segue:
Fondo cassa alla chiusura dell’esercizio 1995  
lire 4.821.637.269.121
Riscossioni dell’esercizio 1996
- In c/competenza (art.6)
lire 11.374.775.644.441
- In c/residui (art.6)
lire 885.125.953.894
Totale
lire 12.259.901.598.335
lire 12.259.901.598.335
 
Totale
lire 17.081.538.867.456
 
Pagamenti dell’esercizio 1996    
- In c/competenza (art.7)
lire 11.718.874.236.748
 
- In c/residui (art.7)
lire 1.231.378.740.268
 
 
Totale lire 12.950.252.977.016
lire 12.950.252.977.016
Fondo di cassa alla chiusura dell’esercizio 1996  
lire 4.131.285.890.440
  1. Per effetto di quanto sopra accertato, la giacenza di cassa al 1° gennaio 1997 iscritta nello Stato di previsione dell’entrata del Bilancio per l’anno finanziario 1997, approvato con legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, per lire 3.600.000.000.000 viene rideterminata in lire 4.131.285.890.440.

Articolo 10
Situazione Finanziaria

  1. L’avanzo finanziario alla fine dell’esercizio 1996 ammonta a lire 7.238.820.985.767
    e risulta stabilito così come di seguito indicato:
Disavanzo della Gestione di competenza (art.8)  
lire - 267.872.409.736
Avanzo dell’esercizio 1995  
6.527.458.599.374+
Diminuzione dei residui passivi
provenienti dall’esercizio 1995:
 
Accertati
Al 1° gennaio 1996 (art.7)
3.020.721.175.418
Al 31 dicembre 1996 (art.7)
2.040.860.917.625
979.860.257.793-
Diminuzione dei residui attivi
provenienti dall’esercizio 1995:
Accertati
Al 1° gennaio 1996 (art.6)
4.726.542.505.671
Al 31 dicembre 1996 (art.6)
4.725.917.044.007
625.461.664
 
Totale lire
+7.506.693.395.503
Avanzo finanziario al 31 dicembre 1996
lire 7.238.820.985.767

Articolo 11
Conto Generale del Patrimonio

  1. E’ approvato il Conto Generale del Patrimonio per l’esercizio finanziario 1996, allegato alla presente Legge, di cui forma parte integrante, che presenta i seguenti dati riassuntivi:

Situazione al 1° gennaio 1996
ATTIVITA’
- attività finanziarie
lire 9.548.179.774.792
- attività disponibili
lire 255.655.199.980
- attività non disponibili
lire 341.590.988.877
TOTALE ATTIVITA’
lire 10.145.425.963.649
- passività finanziarie
lire 6.531.418.957.656
- passività diverse
lire 2.903.363.951.013
TOTALE PASSIVITA’
lire 9.434.782.908.669
Eccedenza delle attività al 1° gennaio 1996
lire 710.643.054.980
Situazione al 31 dicembre 1996
ATTIVITA’
- attività finanziarie
lire 11.252.768.218.067
- attività disponibili
lire 254.551.319.490
- attività non disponibili
lire 332.867.420.214
TOTALE ATTIVITA’
lire 11.840.186.957.771
PASSIVITA’
- passività finanziarie
lire 7.755.966.631.539
- passività diverse
lire 3.457.612.154.557
TOTALE PASSIVITA’
lire 11.213.578.786.096
Eccedenze delle Attività al 31 dicembre 1996
lire 626.698.171.675

Il peggioramento patrimoniale dell’esercizio 1996 risulta essere di lire 84.034.883.305, così come espresso dalla seguente situazione riepilogativa:

 
INIZIALE
FINALE
VARIAZIONE
ATTIVITA’
10.145.425.963.649
11.840.186.957.771
1.694.760.994.122
PASSIVITA’
9.434.782.908.669
11.213.578.786.096
1.178.795.877.427
ECCEDENZA ATTIVITA’
710.643.054.980
626.608.171.675
NETTO PATRIMONIALE DELL’ESERCIZIO 1996  
lire -84.034.883.305
 

Articolo 12

  1. La Giunta regionale è autorizzata ad iscrivere, nello Stato di previsione della entrata del Bilancio 1998, una quota di lire 142.561.686.500, proveniente dall’avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1996, per effettuare la regolarizzazione del sospeso di cassa di pari importo ancora esistente presso il Tesoriere regionale dovuto ad anticipazione di cassa disposte in esercizi pregressi a favore di aziende di trasporto e debitamente riconosciuto con deliberazione di Giunta regionale n. 2680 del 27 aprile 1994.

Articolo 13

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 16 maggio 2001

 
Bassolino