Legge Regionale 10 aprile 2001, n. 4

“Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione”
(BURC n. 21 del 17 aprile 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1
Istituzione dei servizi

  1. Sono istituiti distintamente i Servizi delle professioni infermieristiche ed ostetriche, delle professioni della riabilitazione, delle professioni tecnico sanitarie, delle professioni tecnico della prevenzione a livello regionale e di Aziende Sanitarie Locali, Ospedaliere di rilievo nazionale, delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Campania, presso ogni presidio ospedaliero a distretto, nonché delle strutture private.

Articolo 2
Elenco dei servizi

  1. I servizi di cui al precedente articolo espletano le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali, nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzano metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza, così come previsto dalla legge 10 agosto 2000, n. 251:
    - Servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e professioni sanitarie ostetriche;
    - Servizio professioni sanitarie riabilitative;
    - Servizio professioni tecnico sanitarie;
    - Servizio professioni tecniche della prevenzione.
  2. Le funzioni ed i compiti dei singoli servizi, nonché i rapporti con gli altri centri di direzione, saranno individuati da un apposito regolamento attuativo, da emanare entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità.

Articolo 3
Finalità

  1. L’istituzione dei Servizi di cui all’art. 1 della presente legge ha l’obiettivo di assicurare una adeguata risposta ai bisogni di salute dei singoli e della collettività, mediante l’ottimizzazione, il coordinamento ed il controllo di qualità delle prestazioni delle professioni, di cui alla Legge 10 agosto 2000, n. 251.
  2. I Servizi regionali delle professioni sanitarie hanno i seguenti fini:
    a) propongono e collaborano alle finalità dei rispettivi Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale, delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente della Regione Campania, presso ogni presidio ospedaliero o distretto, nonché delle strutture private, nel rispetto della legge regionale 3.11.94, n. 32;
    b) pianificano e programmano i rispettivi profili ed i servizi correlati, in coordinamento con i Servizi aziendali sia centrali, che periferici;
    c) prevedono in relazione ai piani e programmi la spesa sia delle risorse umane, che dei mezzi per le singolo Aziende;
    d) programmano la formazione nei rapporti con le Università, determinata in relazione ai bisogni ed organizzano e controllano la formazione di base, la formazione di base, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale.
  3. I Servizi delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale, delle Aziende Universitarie e degli Istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania, presso ogni presidio ospedaliero di distretto, nonché delle strutture private, hanno i seguenti fini:
    a) curano nel proprio ambito, in coordinamento con il Servizio regionale, le funzioni di cui alle lettere b) e c) del comma precedente rispetto ai servizi di base con relazioni semestrali;
    b) in coordinamento con il Servizio regionale rilevano i dati necessari per le proposte di programmi di formazione, in relazione ai bisogni e coordinano la formazione di base e la formazione complementare e l’aggiornamento professionale.
  4. I Servizi locali di base delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliere di rilievo nazionale, degli istituti a carattere scientifico, dell’Agenzia Regionale della Protezione Ambientale in Campania, presso ogni presidio ospedaliero e distretto, nonché delle strutture private, hanno i seguenti fini:
    a) organizzano gli uffici dei servizi delle professioni sanitarie in relazione ai rispettivi profili professionali, in coordinamento con il corrispondente Servizio centrale;
    b) curano nel proprio ambito con relazioni trimestrali, in coordinamento con il Servizio centrale, le funzioni di cui alle lettere b, c, d, del secondo comma del presente articolo;
    c) comunicano al Servizio centrale della propria Azienda i dati necessari per le proposte di programmi di formazione, in relazione ai bisogni e curano con lo stesso la formazione di primo livello, la formazione complementare e l’aggiornamento professionale.

Articolo 4
Direttori dei Servizi

  1. I Direttori dei Servizi di cui all’art. 2 della presente legge sono nominati mediante concorsi per avviso pubblico a rapporto quinquennale tra coloro che, con lo specifico titolo professionale, sono in possesso di almeno otto anni di anzianità nel ruolo di operatore professionale dello specifico profilo, con selezione per titoli di carriera accademici e di studi, pubblicazioni e titoli scientifici, curriculum formativo e professionale.
  2. In via transitoria per quanto riguarda le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere si rimanda all’articolo 7 delle disposizioni transitorie della legge 10 agosto 2000, n. 251.

Articolo 5
Dichiarazione d’urgenza

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 127, II comma, della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino Ufficiale della Regione Campania.
  2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
  3. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 10 aprile 2001

 
Bassolino

ALLEGATO A
(con riferimento all’articolo 4)
L’applicazione delle norme transitorie della legge del 10 agosto 2000, n. 251, determinano un evidente sperequazione di inquadramento giuridico e di trattamento economico tra i soggetti, così come individuati dall’articolo 4 della presente legge regionale.
Si propone di inserire uno specifico riferimento sulla necessità di prevedere la possibilità di uno scivolamento dei soggetti di cui all’articolo 4 della presente legge regionale nella categoria immediatamente superiore.