Legge Regionale 20 Marzo 2001, n. 2

“Disposizioni urgenti in materia di personale” Riesame
(BURC n. 17 del 26 marzo 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

1. Al fine di un razionale utilizzo e di una valorizzazione delle risorse umane dell’Ente, da attuarsi secondo gli strumenti contrattuali ed in relazione alle mutate esigenze organizzative derivanti dall’informatizzazione delle attività amministrative di natura esecutiva, la dotazione organica approvata con la legge regionale 21 aprile 1997, n. 12, viene conseguentemente variata con l’istituzione di n. 200 posti di quinta qualifica funzionale (categoria B, posizione economica B3) e la corrispondente riduzione di n. 70 posti di dirigenti.

ARTICOLO 2

  1. In attuazione di quanto previsto dalla legge regionale del 28 marzo 2000, n. 8, e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2/1 del 25 gennaio 2000, la tabella F allegata alla legge regionale del 21 aprile 1997, n. 12, è così modificata:
  • contingente ruolo ordinario qualifica 8^ da 900 a 997
  • contingente ruolo ordinario qualifica 7^ da 1931 a 2062
  • contingente ruolo ordinario qualifica 6^ da 1440 a 1345
  • totale ruolo ordinario qualifica 8^ da 922 a 1019
  • totale ruolo ordinario qualifica 7^ da 2279 a 2410
  • totale ruolo ordinario qualifica 6^ da 2109 a 2014.
  1. Ai fini di cui innanzi viene istituito un posto di Istruttore Direttivo Chimico - Categoria D, posizione economica D1 - nonché quattro posti di Istruttore Chimico - Categoria C, posizione economica C1 - da coprire tutti mediante concorso pubblico.
  2. I posti istituiti come innanzi, n. 108 con il profilo professionale di Istruttore Direttivo Divulgatore Agricolo - Categoria D, posizione economica D1, saranno coperti con le modalità di cui all’articolo 4, comma 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.
  3. I posti istituiti come innanzi, n. 57 con il profilo professionale di Funzionario Divulgatore Agricolo - Categoria D, posizione economica iniziale D3 - saranno coperti con l’immissione nei ruoli ordinari del personale già inquadrato nel ruolo soprannumerario ad esaurimento della Giunta regionale con decreto dirigenziale n. 22 del 29.6.2000, ai sensi della Legge regionale n. 8 del 28 marzo 2000.
  4. Le procedure concorsuali, di cui innanzi, dovranno essere espletate entro 90 giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge.
  5. La copertura dei restanti posti istituiti, con i profili professionali di Divulgatore Agricolo, sarà attuata con la procedura della modalità esterna prevista dall’articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
  6. All’onere finanziario, scaturente dall’attuazione del presente articolo, quantificato in tre miliardi, si provvederà con le risorse di cui al capitolo 30 del “Bilancio” di previsione per l’esercizio finanziario 2001.

ARTICOLO 3

  1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a procedere, ai sensi dell’articolo 7 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 integrativo del C.C.N.L. del 1° aprile 1999, all’assunzione a tempo determinato per nove mesi di un contingente di Avvocati utilizzando la graduatoria dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami indetto con deliberazione di Giunta regionale n. 10273 del 18 dicembre 1997.
  2. All’onere derivante dall’applicazione del comma precedente, quantizzato in lire 800 milioni, si fa fronte in termini di competenza e cassa con lo stanziamento di cui al capitolo 30 del “Bilancio” della spesa del corrente esercizio finanziario, che viene aumentato di pari importo, mediante prelievo dal capitolo 1030 sempre del corrente “Bilancio di previsione dell’anno finanziario 2001".

ARTICOLO 4

  1. L’articolo 1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così modificato: “Il personale docente e non docente di cui all’articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali”.
  2. La disposizione, prevista al 3° comma dell’articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, confermato dal 3° comma dell’articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola “restribubitivi”, aggiungere “(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l’Ente di provenienza”.
  3. All’articolo 5, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, sostituire le parole “articolo 1” con le parole “articolo 1, 4° comma”.
  4. All’onere relativo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 30 del Bilancio di previsione dell’anno 2001, dotato della sufficiente disponibilità.

ARTICOLO 5

  1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

20 marzo 2001

 
Bassolino