Legge
Regionale 20 Marzo 2001, n. 2
Disposizioni
urgenti in materia di personale Riesame
(BURC n. 17 del 26 marzo 2001)
IL
CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL
COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto
IL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO
1
1. Al fine di
un razionale utilizzo e di una valorizzazione delle risorse umane
dellEnte, da attuarsi secondo gli strumenti contrattuali ed
in relazione alle mutate esigenze organizzative derivanti dallinformatizzazione
delle attività amministrative di natura esecutiva, la dotazione
organica approvata con la legge regionale 21 aprile 1997, n. 12, viene
conseguentemente variata con listituzione di n. 200 posti di
quinta qualifica funzionale (categoria B, posizione economica B3)
e la corrispondente riduzione di n. 70 posti di dirigenti.
ARTICOLO
2
- In attuazione
di quanto previsto dalla legge regionale del 28 marzo 2000, n. 8,
e dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 2/1 del 25 gennaio
2000, la tabella F allegata alla legge regionale del 21 aprile 1997,
n. 12, è così modificata:
- contingente
ruolo ordinario qualifica 8^ da 900 a 997
- contingente
ruolo ordinario qualifica 7^ da 1931 a 2062
- contingente
ruolo ordinario qualifica 6^ da 1440 a 1345
- totale ruolo
ordinario qualifica 8^ da 922 a 1019
- totale ruolo
ordinario qualifica 7^ da 2279 a 2410
- totale ruolo
ordinario qualifica 6^ da 2109 a 2014.
-
Ai fini di cui innanzi viene istituito un posto di Istruttore Direttivo
Chimico - Categoria D, posizione economica D1 - nonché quattro
posti di Istruttore Chimico - Categoria C, posizione economica C1
- da coprire tutti mediante concorso pubblico.
- I posti istituiti
come innanzi, n. 108 con il profilo professionale di Istruttore
Direttivo Divulgatore Agricolo - Categoria D, posizione economica
D1, saranno coperti con le modalità di cui allarticolo
4, comma 2, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999.
- I posti istituiti
come innanzi, n. 57 con il profilo professionale di Funzionario
Divulgatore Agricolo - Categoria D, posizione economica iniziale
D3 - saranno coperti con limmissione nei ruoli ordinari del
personale già inquadrato nel ruolo soprannumerario ad esaurimento
della Giunta regionale con decreto dirigenziale n. 22 del 29.6.2000,
ai sensi della Legge regionale n. 8 del 28 marzo 2000.
- Le procedure
concorsuali, di cui innanzi, dovranno essere espletate entro 90
giorni dalla data dellentrata in vigore della presente legge.
- La copertura
dei restanti posti istituiti, con i profili professionali di Divulgatore
Agricolo, sarà attuata con la procedura della modalità
esterna prevista dallarticolo 33 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
- Allonere
finanziario, scaturente dallattuazione del presente articolo,
quantificato in tre miliardi, si provvederà con le risorse
di cui al capitolo 30 del Bilancio di previsione per
lesercizio finanziario 2001.
ARTICOLO
3
- La Giunta regionale
della Campania è autorizzata a procedere, ai sensi dellarticolo
7 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000 integrativo del C.C.N.L. del
1° aprile 1999, allassunzione a tempo determinato per
nove mesi di un contingente di Avvocati utilizzando la graduatoria
dei vincitori e degli idonei al concorso pubblico, per titoli ed
esami indetto con deliberazione di Giunta regionale n. 10273 del
18 dicembre 1997.
- Allonere
derivante dallapplicazione del comma precedente, quantizzato
in lire 800 milioni, si fa fronte in termini di competenza e cassa
con lo stanziamento di cui al capitolo 30 del Bilancio
della spesa del corrente esercizio finanziario, che viene aumentato
di pari importo, mediante prelievo dal capitolo 1030 sempre del
corrente Bilancio di previsione dellanno finanziario
2001".
ARTICOLO 4
- Larticolo
1, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è
così modificato: Il personale docente e non docente
di cui allarticolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984,
n. 32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con
decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31
dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla
legge regionale 16 novembre 1989, n. 23 e successivo accordo, nellambito
della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata
alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 32, in base alla corrispondenza
tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali.
- La disposizione,
prevista al 3° comma dellarticolo 3 della legge regionale
9 luglio 1984, n. 32, confermato dal 3° comma dellarticolo
2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così
integrata: dopo la parola restribubitivi, aggiungere
(virgola) ad eccezione del salario di anzianità maturato
al 30 agosto 1986 presso lEnte di provenienza.
- Allarticolo
5, 1° comma, della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, sostituire
le parole articolo 1 con le parole articolo 1,
4° comma.
- Allonere
relativo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo
30 del Bilancio di previsione dellanno 2001, dotato della
sufficiente disponibilità.
ARTICOLO
5
- La presente
legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del
secondo comma dellarticolo 127 della Costituzione ed entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge
regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania.
E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Campania.
20 marzo 2001
|