Legge n. 109/1994
INDICE
Art. 1 - Principi generali
Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione
della legge
Art. 3 - Delegificazione
Art. 4 - Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici
Art. 5 - Disposizioni in materia di personale dell'Autorità
e del Servizio ispettivo e norme finanziarie
Art. 6 - Modifica dell'organizzazione e delle competenze
del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 7 - Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione
Art. 8 - Qualificazione
Art. 9 - Norme in materia di partecipazione alle gare
Art. 10 - Soggetti ammessi alle gare
Art. 11 - Requisiti per la partecipazione dei consorzi
alle gare
Art. 12 - Consorzi stabili
Art. 13 - Riunione di concorrenti
Art. 14 - Programmazione dei lavori pubblici
Art. 15 - Competenze dei consigli comunali e provinciali
Art. 16 - Attività di progettazione
Art. 17 - Effettuazione delle attività di progettazione,
direzione dei lavori e accessorie
Art. 18 - Incentivi e spese per la progettazione
Art. 19 - Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
Art. 20 - Procedure di scelta del contraente
Art. 21 - Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
Art. 22 - Accesso alle informazioni
Art. 23 - Licitazione privata e licitazione privata
semplificata
Art. 24 - Trattativa privata
Art. 25 - Varianti in corso d'opera
Art. 26 - Disciplina economica dell'esecuzione dei
lavori pubblici
Art. 27 - Direzione dei lavori
Art. 28 - Collaudi e vigilanza
Art. 29 - Pubblicità
Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative
Art. 31 - Piani di sicurezza
Art. 31-bis - Norme acceleratorie in materia di
contenzioso
Art. 32 - Definizione delle controversie
Art. 33 - Segretezza
Art. 34 - Subappalto
Art. 35 - Fusioni e conferimenti
Art. 36 - Trasferimento e affitto di azienda
Art. 37 - Gestione delle casse edili
Art. 37-bis - Promotore
Art. 37-ter - Valutazione della proposta
Art. 37-quater - Indizione della gara
Art. 37-quinquies - Società di progetto
Art. 37-sexies - Società di progetto: emissione
di obbligazioni
Art. 37-septies - Risoluzione
Art. 37-octies - Subentro
Art. 37-nonies - Privilegio sui crediti
Art. 38 - Applicazione della legge
Note
LEGGE 11 febbraio 1994 n. 109
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio
1994 - S.O. n. 29)
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Il Presidente della Repubblica omulga la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività
amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la
qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia,
secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza,
nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle
regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e
di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, i principi
desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono norme
fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione
dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi
internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente
legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate
o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento
a singole disposizioni.
Art. 2
Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento
di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati
dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione
di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria
naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei
contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori,
si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo
economico superiore al 50 per cento.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, si applicano:
a. alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli
enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni
locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi
di diritto pubblico;
b. ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma
2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico
servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23
e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle
società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale
pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della
propria attività la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché
ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali
o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori,
di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali
e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono
essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
c. ai soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori
civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni
pubbliche amministrative, di importo superiore a 1 milione di ECU, per
la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lett.
a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale
che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari
di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano
le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14,
18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici
ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni
della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e
2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si
applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità
dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle
disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura
tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono
obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione
privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura,
con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire;
l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo
le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti
di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono
richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei
lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario
di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori
oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori
secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del
presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate;
le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4. bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari
di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico
servizio di cui al comma 2, lettera b), per la realizzazione dei lavori
previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della
normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori
sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado
di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore
a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera
b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo,
ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25,
comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU
sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5. bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori
di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto
o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione
di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati
ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché
tra quelli di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a. per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività
sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui
gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi
di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura
non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
b. per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori
il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c. per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera
a);
d. per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma
2, lettere b) e c).
Art. 3
Delegificazione
1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme
di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:
a. alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori,
al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo
con le annesse normative tecniche;
b. alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c. alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione
telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
d. ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione
dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1
il Governo, entro il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di
seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come
norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla
normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi
della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi,
la presente legge, nonché, per quanto non da essa disposto, la
legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Sullo schema
di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento é
emanato. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si
provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni
del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime
parere entro 45 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il
regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento,
attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie
nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni
della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma
1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento
entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale che avviene contestualmente alla ripubblicazione
della presente legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino
alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti
dalla presente legge e dalle altre disposizioni legislative non abrogate
in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra
in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali
e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
sono adottati uno o più capitolati speciali per lavori aventi ad
oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1º giugno 1939,
n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge,
oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato
definisce in particolare:
a. le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo
4;
b. le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile
del procedimento e il direttore del lavori;
c. le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi
di cui all'articolo 7;
d. i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale
dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché
le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare
per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;
e. la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo
13, comma 7;
f. i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento
dei programmi di cui all'articolo 14;
g. le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h. gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo
17, comma 7;
i. ( abrogata )
l. specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori
di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi del Titolo
I del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali
e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, anche
in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge fatto salvo
quanto specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle
superfici decorate di beni architettonici
m. le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni
giudicatrici di cui all'articolo 21;
n. ( abrogata )
o. le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo
25;
p. l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo
dei lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità
applicative;
q. le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima
del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri
soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r. i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di
apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e
le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità
del collaudo di cui all'articolo 28 e il termine entro il quale il collaudo
stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è
obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di
incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
s. le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'articolo
29;
t. le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui
all'articolo 30, le condizioni generali e p articolari delle polizze e
i massimali garantiti, nonché le modalità di costituzione
delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo articolo 30; le modalità
di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui
all'articolo 13;
u. la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v. la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle
categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 19
marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34, comma 1, della presente
legge;
z. le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte
dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli
appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori;
aa. la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita,
dal Ministro dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta
da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare
qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e
per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento
all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500
milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero
dei lavori pubblici.
7. bis. Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della
Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro della difesa è adottato apposito regolamento in armonia
con le disposizioni della seguente legge, per la disciplina delle attività
del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della
difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento
restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7. ter. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri
delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, eseguiti sul
territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento
ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli affari esteri, tengono
conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di
detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle Organizzazioni
Internazionali e dalla Unione Europea.
Aggiornamento: La legge 18 novembre 1998, n. 415 ha disposto che "il
regolamento di cui al comma 2 del suddetto articolo é adottato
entro sei mesi dall'entrata in vigore della suddetta legge".
Art. 4
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di interesse regionale,
è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio
e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità,
al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze,
sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici
e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità
sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono
essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori
o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici
pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o
cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata
del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai
membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4. L'Autorità:
a. vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b. vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c. accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d. segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e. formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f. predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti
e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1. alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2. alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3. allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera
b);
4. alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in
corso d'opera;
5. al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
6. allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g. sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici
di cui al comma 10, lettera c);
h. esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i. vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c),
delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine
tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici
e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1º giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e
ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici,
in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione,
agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne
abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
di ispettorato tecnico di cui al comma 10, e della collaborazione di altri
organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche
e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi
elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni
o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità
sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto
di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni
se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni
o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od esibiscono
documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono.
Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione
e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla
data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione
avviene mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi
di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano
le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello
Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se
le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali
competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione
dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti
e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura
generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a. la Segreteria tecnica;
b. il Servizio ispettivo;
c. l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10. bis . Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì,
gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità
riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa
con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.
10. ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale
di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di
cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10. quater . Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione
e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10. quinquies . Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal
centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro
di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
11. abrogato.
12. abrogato.
13. abrogato.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione
centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con
gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e delle casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i
seguenti compiti:
a. provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti
i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare,
di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni
e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera
e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b. determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione
a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c. pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori
pubblici affidati;
d. promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché
con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori
pubblici;
e. garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati
raccolti e alle relative elaborazioni;
f. adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g. favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16. bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della
legge 1º giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e
b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei
lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali
e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuarsi
per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei lavori pubblici,
per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, entro trenta giorni
dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata,
i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi
e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione,
il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista
e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione,
l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione
del collaudo, l'importo finale del lavoro. Per gli appalti di importo
inferiore a 500.000 euro non é necessaria la comunicazione dell'emissione
degli stati di avanzamento. Il soggetto che ometta, senza giustificato
motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento
dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire
100 milioni se sono forniti dati non veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio
dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale.
Art. 5
Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio
ispettivo e norme finanziarie
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10, lettera a),
è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4
unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. abrogato
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10,
lettera c), al quale è preposto un dirigente generale di livello
C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità
di livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri è istituito un apposito ruolo
del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto
ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di
mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata,
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell'Autorità
è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché
di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed
industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico
ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei
ministri.
5. bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede
alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria,
mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo
13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale
assunto nell'ambito del sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante
personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure
di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso
alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al
proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione
della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità,
il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione
e le modalità di rendicontazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato
in lire 14.040 milioni per l'anno 1995 e in lire 13.680 milioni per l'anno
1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
7. bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie
per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità
di bilancio.
Art. 6
Modifica dell'organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore
dei lavori pubblici
1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché
l'indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei
lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta
competenza in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche
amministrazioni. Le funzioni di presidente di sezione sono attribuite
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente
del Consiglio superiore dei lavori pubblici".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi dell'articolo
1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì
garantiti:
a. l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'autorità;
b. l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c. la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate
dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
da emanarsi entro il 1 gennaio 1996 si provvede ad attribuire al Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle
già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali,
con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si
provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni
dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché
ad integrare analogamente la composizione dei comitati dei tecnici amministrativi.
Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore
ai 25 milioni di Ecu, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche
amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano
richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di
Ecu, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai Comitati
tecnici amministrativi presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche,
la cui composizione viene parimenti modificata secondo quanto previsto
al comma 4. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni
di Ecu, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità,
il Provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore.
5. bis. Le adunanze delle Sezioni e dell'Assemblea generale del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo
dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.
5. ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine,
il parere si intende espresso in senso favorevole.
Art. 7
Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un
responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento
previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori
per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con
il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata
in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata
per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa,
in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici,
in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare
un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e
informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna
fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria
ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto
e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali
disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e
accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari,
fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali
fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di
sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori,
previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del
direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico
dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta
il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti
di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono
essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere e) ed f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale
e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa
a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere
la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7. abrogato
8. abrogato
9. abrogato
10. abrogato
11. abrogato
12. abrogato
13. abrogato
14. abrogato
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte
delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni
e può essere interrotto per non più di due volte, per un
massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione.
Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Aggiornamento: La legge 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto che "sono
abrogati i commi da 7 a 14 del presente art. 7, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
dall'articolo 9, comma 1, della medesima legge n.340/2000".
Art. 8
Qualificazione
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo
1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi
della qualità, della professionalità e della correttezza.
Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità
aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione,
ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo
conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato
in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a. certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata
da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI
EN 45000;
b. dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera
a);
c. requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a. il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b. le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca
nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti
soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi
devono possedere;
c. le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati
della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione
della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma
3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché
le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d. i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e. la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di
qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo
inferiore a 500.000 ECU;
f. i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
g. le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia
dello stesso, la durata dell'efficacia della qualificazione é di
cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale
da indicare nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata
proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore
ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della qualificazione relativa
alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, é di tre anni, fatta salva
la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;
h. la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4.
5. abrogato
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio,
da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori
e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 10
febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite al predetto
ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7. Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale
dei costruttori dispone la sospensione da 3 a 6 mesi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo
24, primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed
in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili relativa
alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa
previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000 all'esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente
le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1 gennaio 2000, i lavori pubblici possono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo. Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi
speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui
alla dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata
in base al certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
per le imprese nazionali o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla
Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 2000, è abrogata la legge 10 febbraio
1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione
alle procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici
di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori
avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei
requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del medesimo comma
3 dell'articolo 9.
11. bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano
alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base
alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi
Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
11. ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono
possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano
eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative
misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11. quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione
di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a. la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal
comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte,
per le imprese certificate, del 50 per cento;
b. nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione
della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale
sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo
21 della presente legge.
11. quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti
di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese
per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000
ECU.
11. sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro
per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici,
provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori.
E' facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare,
quale ulteriore requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al
presente comma, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore
cui si riferisce l'intervento. Ai fini della comprova del requisito relativo
all'esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento,
potranno essere utilizzati unicamente i lavori direttamente ed effettivamente
realizzati dal soggetto esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.
11. septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché
accessori e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere
eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente
articolo.
Aggiornamento: La L. 18 novembre 1998, n. 415 ha disposto che "il
regolamento di cui al comma 2 della suddetta legge é emanato entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Aggiornamento:La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto che "a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma
8 suddetto, e successive modificazioni, si applica anche alle regioni,
eccetto che per gli albi istituiti nel settore agricolo-forestale".
Art. 9
Norme in materia di partecipazione alle gare
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre
1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici
è altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo di riferimento nonché
alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per
importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che i concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle procedure
di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito
il comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale
sistema di categorie in opere specializzate e le ridetermina adeguandole
ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni
in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria
e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base
della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera
impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria
per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione
dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089 e successive modificazioni.
4. bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo
del comitato regionale.
Art. 10
Soggetti ammessi alle gare
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a. le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali,
le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli
8 e 9;
b. i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti
a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni,
e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente
legge;
c. i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali,
anche artigiane, società commerciali, società cooperative
di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12
della presente legge;
d. le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e
per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13;
e. i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,
costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter
del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge;
e. bis) I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23 luglio
1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo
13 della presente legge.
1. bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino
fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile.
1. ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel
bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il
secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento
dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in
sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di
fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato
e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
1. quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere
all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non
sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione
del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria
e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti
di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta
è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione
delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che
segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti
sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente
eventuale nuova aggiudicazione.
Aggiornamento: La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto che " le
disposizioni di cui al suddetto comma, si applicano agli interventi di
cui al d.l. 23 ottobre 1996, n. 551 e alla l. 7 agosto 1997, n. 270, anche
in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara ".
Art. 11
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui all'articolo
10, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo
8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
Art. 12
Consorzi stabili
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo
11, dei requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 formati da non meno di
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi,
abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo
a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31 dicembre
1999 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei costruttori. Il medesimo
regolamento stabilisce altresì le condizioni ed i limiti alla facoltà
del consorzio di eseguire i lavori anche tramite affidamento ai consorziati,
fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti
del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di
attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso,
purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le norme per l'applicazione
del sistema di qualificazione di cui al medesimo articolo 8 ai consorzi
stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché
l'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo
34 della presente legge.
5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento
dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati. In caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1, previsti all'articolo
4 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.
Non è dovuta la tassa sulle concessioni governative posta a carico
delle società ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del decreto-legge
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati negli enti
di cui al comma 1 non sono soggette alle imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31 dicembre 1997.
8. bis. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per
l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate
da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, é incrementata di una percentuale
della somma stessa. Tale percentuale é pari al 20 per cento nel
primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo
anno fino al compimento del quinquennio.
8. ter. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni
possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione é
acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opera generale
o specializzata per la classifica corrispondente alla somma di quelle
possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica
di importo illimitato, é in ogni caso necessario che almeno una
tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero
che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione
per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che
tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per
classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione
e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali
di cui all'articolo 8, comma 4, lettera e), é in ogni caso sufficiente
che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate
non coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n.
34, la qualificazione é acquisita nella classifica immediatamente
inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche
possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi
rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà
dell'intervallo tra le due classifiche.
Art. 13
Riunione di concorrenti
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle associazioni
temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d)
ed e), è ammessa a condizione che il mandatario o il capogruppo,
nonché gli altri partecipanti, siano già in possesso dei
requisiti di qualificazione, accertati e attestati ai sensi dell'articolo
8, per la quota percentuale indicata nel regolamento di cui al medesimo
articolo 8, comma 2, per ciascuno di essi in conformità a quanto
stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma
1 determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione
nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.
Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità limitata
all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i requisiti di cui
agli articoli 8 e 9, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti
dal mandatario o capogruppo per i lavori della categoria prevalente e
per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori
che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo.
4. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più
di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'articolo 10, comma
1, lettere d) ed e) ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale
qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) , sono tenuti
ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre;
a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla medesima gara.
5. É consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora
costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare
in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5. bis. É vietata l'associazione in partecipazione. É vietata
qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee
e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) , rispetto
a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio di cui al comma 1
concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative ai medesimi
lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione rientrino, oltre
ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti
di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica,
quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora una o più
di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo
totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono
eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti
a costituire, ai sensi del presente articolo, associazioni temporanee
di tipo verticale, disciplinate dal regolamento che definisce altresì
l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali
categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto,
ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più
contratti.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende una riunione
di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), nell'ambito
della quale uno di essi realizza i lavori della o delle categorie prevalenti;
per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle
categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara, assumibili da
uno dei mandanti.
Art. 14
Programmazione dei lavori pubblici
1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base
di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed approvano,
nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa
vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti
di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze
e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in
conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano
i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano
le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie
degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento
nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche,
e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche,
amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici
individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti
tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale
e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione,
mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità.
Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori
di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento
dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché
gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento
con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili
pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter,
possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di
superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati
e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica,
architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione
catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti
dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate.
Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di
legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello
statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 é
subordinata , per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla
previa approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori
di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo
che per i lavori di manutenzione, per i quali é sufficiente l'indicazione
degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente
ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro
sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione
dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito
del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale
devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso
inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente
per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono
esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia
di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano
le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3
gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma
5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce
parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari
stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario
o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di
previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo
3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro
non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già
previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della
formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse resesi disponibili
a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali
si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle
ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna
forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo,
che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi
e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che
ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali,
fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni
locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al
CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti
programmatori vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data
dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto
di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato
nel secondo semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione
aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza dei lavori.
Art. 15
Competenze dei consigli comunali e provinciali
1. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera
b) è sostituita dalla seguente:
b. "I programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani
finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche i
bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consultivi,
i piani territoriali e urbanistici i programmi annuali e pluriennali per
la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere
nelle dette materie;".
Art. 16
Attività di progettazione
1. La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti,
preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo
tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva
ed esecutiva, in modo di assicurare:
a. la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità
relative;
b. la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
c. il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo
nazionale e comunitario;
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute
nei commi 3, 4 e 5 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente
sviluppati. Il responsabile del procedimento della fase di progettazione
qualora, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori
da progettare, ritenga le prescrizioni di cui al comma 4 e 5 insufficienti
o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.
3. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e
funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle
specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa
delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione
delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili
ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività
di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e
tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione,
dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché
in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della
procedura espropriativa.
3. bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere
una scheda tecnica redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata
alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene vincolato
e dell'intervento da realizzare.
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare,
nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi
e delle indicazioni stabilite nel progetto preliminare e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni
ed approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri
utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche
dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio;
nello studio di impatto ambientale ove previsto in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere,
delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione
del tipo di fondazione; negli studi ed indagini preliminari occorrenti
con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti in una disciplinare descrittivo
degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto
nonché in computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti
quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico,
chimico, i rilievi ed i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale
da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e
lo sviluppo del computo metrico estimativo.
5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo,
determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare ed il relativo costo
previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da
consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme
delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali
particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale
o descrittivo, dal computo metrico-estimativo e dall'elenco dei prezzi
unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini
compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi ed indagini,
di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari
sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni
di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo
deve essere altresì corredato da apposito piano di manutenzione
dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità,
i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 3.
6. In relazione alle caratteristiche e all'importanza dell'opera, il regolamento
di cui all'articolo 3, con riferimento alle categorie di lavori e alle
tipologie di intervento e tenendo presenti le esigenze di gestione e di,
manutenzione, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica
dei vari livelli di progettazione.
7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla
vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi,
gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento
e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari
a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi
i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di
strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori.
8. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento della
esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono,
con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi
della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi
a rete.
9. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie
all'attività di progettazione è autorizzato dal Sindaco
del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero dal prefetto in caso
di opere statali.
Art. 17
Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori
e accessorie
1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva
ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi
di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del
programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:
a. dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b. dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane,
le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione
e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui
agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni;
c. dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;
d. da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni ivi compresi,
con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione
di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti
con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa;
e. dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera
a);
f. dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);
g. da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili.
g. bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui
al comma 6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma
6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati
che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura,
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso
di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo
12. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi
di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse,
il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato
da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente é incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo
12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società
di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì
le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio
della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione,
possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali,
qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice,
da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale
tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione
per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze
assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore
dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento
della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico
dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché
lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle
stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi
della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto,
ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza
architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre
progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere
accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g).
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare
di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i soggetti abilitati alla firma
dei progetti.
6. Si intendono per:
g. società di professionisti le società costituite esclusivamente
tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi
II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità,
ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I
soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai
professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi
delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria
cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione
obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti
statutari e i regolamenti vigenti;
h. società di ingegneria le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che
eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica
o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette
attività professionali si applica il contributo integrativo qualora
previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza
della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo
dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che
devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo.
Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al
predetto comma 6, lettera b), devono disporre di uno o più direttori
tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato
in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta
dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con
funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici
della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni
svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali
controfirmano gli elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico
di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti
iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede
di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta,
la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere
la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai
bandi per l'aggiudicazione. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve
essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.
9. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici nonché agli
eventuali subappalti o cottimi per i quali abbiano svolto la suddetta
attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di
lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di
progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento
dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di
attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
10. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o
superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in
materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni,
ovvero, per i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, le disposizioni ivi
previste.
11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato
sia compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento
disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti
devono rispettare, in alternativa alla procedura del pubblico incanto,
in modo che sia assicurata adeguata pubblicità agli stessi e siano
contemperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento
con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità
procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione
dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g),
di loro fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità
professionale degli stessi e con motivazione della scelta in relazione
al progetto da affidare.
12. bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante
e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità
per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli
articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere
tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda
affidarla allo stesso progettista esterno.
12. ter. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle
dei corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai
soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle
tariffe previste per le categorie professionali interessate. I corrispettivi
sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico
della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario é nullo. Fino
all'emanazione del decreto continua ad applicarsi quanto previsto nel
decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano
in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano
le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10
e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del
comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata,
con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista
incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo
stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve
comprendere l'importo della direzione dei lavori.
14. bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati,
ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento,
applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripartendo
in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate,
per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi
livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi
a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione
ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento
dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo
7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto
e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti
dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
14. ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-bis, continuano
ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione
preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e
per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica
l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva
si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato,
per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.
14. quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-bis
nonché ai sensi del comma 14-ter del presente articolo, fatto salvo
quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo
1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989,
n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo
unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico
della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.
14. quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario
non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività
relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche,
nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
14. sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate
al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario
sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento.
In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere
entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello
esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14. septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) , operanti
nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono
affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative
per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione
dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria
di cui al comma 1, lettera f) , che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata
dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni
derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate.
Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile.
Aggiornamento: La L. 18 novembre 1998, n. 415 ha disposto che "il
decreto di cui al comma 14-bis é emanato entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della suddetta legge", ha altresì
disposto che " la disposizione di cui al comma 2 si applica esclusivamente
ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della suddetta legge".
Art. 18
Incentivi e spese per la progettazione
1. Una somma non superiore all'1,5 per cento dell'importo posto a base
di gara di un'opera o un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti
di cui all'articolo 16, comma 7, è ripartita, per ogni singola
opera o lavoro, con le modalità ed i criteri previsti in sede di
contrattazione decentrata ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione,
tra il responsabile unico del procedimento e gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
nel limite massimo dell'1,5 per cento, è stabilita dal regolamento
in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da
realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali
connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della
predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti
dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, costituiscono economie. I commi quarto e quinto dell'articolo
62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti
di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri.
2. Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione
di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con
le modalità ed i criteri previsti nel regolamento di cui al comma
1, tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano
redatto.
2. bis. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli delle categorie
X e XI del bilancio dello Stato, le amministrazioni competenti destinano
una quota complessiva non superiore al 10 per cento del totale degli stanziamenti
stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché
dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche,
studi di impatto ambientale ed altre rilevazioni, alla stesura dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando
previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e agli
studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento
ed adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti già esistenti
d'intervento di cui sia riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico
alla realizzazione dell'opera. Analoghi criteri adottano per i propri
bilanci le regioni e le province autonome, qualora non vi abbiano già
provveduto, nonché i comuni e le province e i loro consorzi. Per
le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni
attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato
a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo,
sia pure anticipate dall'ente mutuatario.
2. ter. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo
parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio
di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. quater. É vietato l'affidamento di attività di progettazione,
direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo
di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle
previste dalla presente legge.
Art. 19
Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici
01. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori
pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6.
1. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge
sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore
e un soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, aventi per oggetto:
a. la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma
1;
b. la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5 e l'esecuzione
dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida
per più del 60 per cento del valore dell'opera;
3) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro.
1. bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera b),
la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo
16, comma 4.
1. ter. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al
comma 1, lettera b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal
bando o deve avvalersi di un progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo individuato in sede di offerta o eventualmente
associato; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva
comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista,
in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di
gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non é
soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli
oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere
di particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione
del progetto esecutivo a verificare la conformità con il progetto
definitivo, al fine di accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio
partecipa anche il progettista titolare dell'affidamento del progetto
definitivo, che si esprime in ordine a tale conformità.
1. quater. I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, non sono suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre
lavorazioni afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali
individuate dal regolamento di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal
regolamento di cui all'articolo 8, comma 2. L'affidamento dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici comprende, di regola, l'affidamento dell'attività
di progettazione successiva a livello preliminare.
1. quinquies. Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità,
qualora la stazione appaltante non abbia già adottato un proprio
sistema di qualità, é fatto obbligo alla stessa di affidare,
ad idonei soggetti qualificati, secondo le procedure di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di supporto al responsabile
del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da assicurare che
anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai livelli
di qualità richiesti dall'appaltatore.
2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma
scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi
ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione
dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi
strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione
funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario , il soggetto
concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in
relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante
un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori
possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione
sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché
beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico,
già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad esclusione
degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione
definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni
progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione
e al suo completamento da parte del concessionario.
2. bis. L'amministrazione aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento
dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario,
può stabilire che la concessione abbia una durata anche superiore
a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale
del prezzo di cui al comma 2 sull'importo totale dei lavori, e dei rischi
connessi alle modifiche delle condizioni del mercato. I presupposti e
le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario
degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse
del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate
dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di
base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano
nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio
del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante
rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la
proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della
predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte
risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà
essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del
concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano
economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere
la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali,
nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato
al termine della concessione.
2. ter. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione
opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione,
in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che
resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2. quater. Il concessionario, ovvero la società di progetto di
cui all'articolo 37-quater, partecipano alla conferenza di servizi finalizzata
all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni
caso essi non hanno diritto di voto.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici ed i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera b) non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto
privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposito disciplinare le
amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia affidare le funzioni di
stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni
provinciali.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati a
corpo ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge
n. 2248 del 1865, allegato F; salvo il caso di cui al comma 5, i contratti
di cui al comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 4), del presente articolo,
sono stipulati a corpo;
5. E' in facoltà dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, stipulare
a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326 della legge 20 marzo
1865. n. 2248, allegato F, i contratti di cui al comma 1, lettera a),
di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti di appalto relativi
a manutenzione, restauro e scavi archeologici nonché quelli relativi
alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di consolidamento
dei terreni.
5. bis. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto
dopo che la stazione appaltante ha approvato il progetto esecutivo. L'esecuzione
dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione
del progetto esecutivo qualora si tratti di lavori di manutenzione o di
scavi archeologici.
5. ter. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti
il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il
trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili
appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel
programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a
funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il
bando di gara può prevedere un momento antecedente per l'immissione
nel possesso dell'immobile.
5. quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola
acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente
l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene
in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori
offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni
ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano
presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per
l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma 5-ter nonché
le modalità di aggiudicazione.
Art. 20
Procedure di scelta del contraente
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico
incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate mediante licitazione
privata, ponendo a base di gara un progetto almeno di livello preliminare
corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali
indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha
ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), nonché
le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara;
i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto
esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso appalto-concorso
o trattativa privata esclusivamente nei casi e secondo le modalità
previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è consentito
ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata decisione, previo parere
del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i lavori di importo pari
o superiore a 25.000.000 di euro, per speciali lavori o per la realizzazione
di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione
richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni
tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato
sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell'articolo
16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione
delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.
Art. 21
Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato:
a. per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari,
anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b. per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo
dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a
prezzi unitari;
c. per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta
offerta a prezzi unitari.
1. bis . Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo
più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve
valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le
offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del
dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata
dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione,
da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative,
indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a
formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base
d'asta. Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità
di presentazione delle giustificazioni, nonche' indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili
da dati ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte
non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il
concorrente e' chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione
potrà provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore
alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di
ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo
del presente comma. La procedura di esclusione
1. ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione
privata può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma
2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria
in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare
rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile
che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni
tecniche proposte dall'appaltatore.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo
in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera
da realizzare:
a. nei casi di appalto-concorso:
1. il prezzo;
2. il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3. il tempo di esecuzione dei lavori;
4. il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b. in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1. il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2. il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3. il tempo di esecuzione dei lavori;
4. il rendimento;
5. la durata della concessione;
6. le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento
delle tariffe da praticare all'utenza;
7. ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando
di gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al
comma medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali
da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta
più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi
del comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice
secondo le norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della
procedura, è composta da un numero dispari di componenti non superiore
a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferiscono i lavori.
La commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non debbono aver
svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od incarico tecnico
od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della procedura, e non
possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza o di
controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati
dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono
essere nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto
tale incarico relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo
territorio provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione
cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della
precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso,
con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione
di atti dichiarati conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a. professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli
ordini professionali;
b. professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte delle facoltà di appartenenza;
c. funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono
avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione
delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
8. bis. L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000
di DSP, e' disposta secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, assumendo quali elementi obbligatori di valutazione il prezzo
e l'apprezzamento dei curricula in relazione alle caratteristiche dell'intervento
individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 16, comma 3-bis.
In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita
una rilevanza prevalente secondo criteri predeterminati.
Art. 22
Accesso alle informazioni
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni
di cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga
alla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare
a terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a. l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici
incanti, prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b. l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno
segnalato il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso
o di gara informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione
ufficiale da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati
da invitare ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa
privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per
i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione
dell'articolo 326 del codice penale.
Art. 23
Licitazione privata e licitazione privata semplificata
1. Alle licitazioni private per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi
importo sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta
e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
1. bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa,
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) , hanno la
facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti
scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1- ter del presente articolo
se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto
ai lavori oggetto dell'appalto.
1. ter . I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c),
d) ed e) , interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-
bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a) , possono presentare un numero
massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al
doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso
fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli
eventuali altri
soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata da
una autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia, con
la quale il richiedente attesta il possesso delle qualifiche e dei requisiti
previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione
dalle gare d'appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore
a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. Le stazioni appaltanti
procedono a verifiche a campione sui soggetti concorrenti e comunque sui
soggetti aggiudicatari. La domanda presentata nel mese di dicembre ha
validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda
presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario
corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni
si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7.
Art. 24
Trattativa privata
1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti
di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;
a. lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000
euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello
Stato e, in particolare, dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827;
b. lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e
rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora
motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti
dalle altre procedure di affidamento degli appalti;
c. appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati
e comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi
atti sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata
devono possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale
importo mediante pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al
fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi del comma 1,
lettera b), avviene mediante gara informale alla quale debbono essere
invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti
qualificati ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto.
5. bis. L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui
importo stimato sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale
sulla base di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale
devono essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale
numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge per i lavori
oggetto dell'appalto. Per l'affidamento di appalti di cui al comma 1,
lettera c), il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati,
di propria fiducia. In questo caso comunque le stazioni appaltanti devono
verificare la sussistenza, in capo agli affidatari, dei requisiti di cui
alla presente legge e motivarne la scelta in relazione alle prestazioni
da affidare.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200.000 ECU.,
fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in
economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati
dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo
3, comma 7-bis.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato
a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura
altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima
opera.
7. bis. Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili
e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni
di tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia
di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490, e' ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un
soggetto esecutore di un appalto, di lavori complementari, non figuranti
nel progetto inizialmente approvato o nell'affidamento precedentemente
disposto, che siano diventati necessari, a seguito di circostanza non
prevedibile, all'intervento nel suo complesso, sempreche' tali lavori
non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto
principale senza grave inconveniente per il soggetto aggiudicatario oppure,
quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente
necessari al suo perfezionamento. L'importo dei lavori complementari non
può complessivamente superare il 50 per cento dell'appalto principale.
8. abrogato
Art. 25
Varianti in corso d'opera
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista
ed il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:
a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b. per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità
di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità del
b. bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità
dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti
imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
c. nei casi previsti dall'articolo 1664, secondo comma, del codice civile;
d. per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo
che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero
la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne
dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni
subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni
della progettazione di cui al comma 1, lettera d)
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori
di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che
non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la
realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse
dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze
derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
4. Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione
del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà
luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per
cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto.
5. bis. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione
di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata
od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione,
il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti
e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza
nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Art. 26
Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o
dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e
ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque
superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore
dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura
accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di
cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo
di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione
in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione
di risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici
e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere
alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo
1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente
nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione
reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore
al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno
intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale
è fissata, con decreto del Ministro dei lavori pubblici da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale
del 2 per cento. In sede di prima applicazione della presente legge, il
decreto è emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in
vigore della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese
ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di
appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti
di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali
per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità
delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal
regolamento.
Art. 27
Direzione dei lavori
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati
in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire
un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori
ed eventualmente da assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare, nei
casi di cui al comma 4 dell'articolo 17, l'attività di direzione
dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a. altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione
di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b. il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
c. altri soggetti scelti con le procedure previste dalla normativa nazionale
di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia.
2. -bis. Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte
alle disposizioni di tutela previste dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'ufficio di direzione dei lavori
del direttore dei lavori deve comprendere tra gli assistenti con funzioni
di direttore operativo un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della normativa vigente.
Art. 28
Collaudi e vigilanza
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il
quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere
luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori. Il medesimo regolamento
definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo
le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante,
nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione
del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato
di regolare esecuzione.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi
a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un
certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento.
Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere
definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale
termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché
l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare
esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione
di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni aggiudicatrici nominano
da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento
al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi.
I tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata
e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle
commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari
amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in
uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono
avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo,
di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori
sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio
rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono
inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di
controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità
tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei
materiali.
7. È obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a. quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c);
b. in caso di opere di particolare complessità;
c. in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d. in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile
del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi
di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione
del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore
risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili purché denunciati dal soggetto appaltante prima che
il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 29
Pubblicità
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli appalti
e delle concessioni sulla base delle seguenti norme regolatrici:
a. per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP, I.V.A. esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi
e degli avvisi di gara, nonché degli avvisi di aggiudicazione,
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
b. per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, I.V.A.
esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;
c. per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, I.V.A. esclusa,
prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale
e provinciale;
d. prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli avvisi di gara
del responsabile del procedimento;
e. disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in modo uniforme
per i lavori di qualsiasi importo, le procedure, comprese quelle accelerate,
i termini e i contenuti degli inviti, delle comunicazioni e delle altre
informazioni cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f. prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori
o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione,
anche nei casi in cui l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa
privata, provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati
e dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del sistema di
aggiudicazione adottato, dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei
tempi di realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei lavori
designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo
finale del lavoro;
f. bis. nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più
del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione
dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto
al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione
o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse
modalità di cui alle lettere b) e c) del presente comma ed a carico
dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni
del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f. ter. nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31- bis , commi
2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle
sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze
o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione
o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico
della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere
b) e c) del presente comma.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione,
che e' tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo
80, comma 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle
disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme
di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità
di rivalsa sull'amministrazione.
Art. 30
Garanzie e coperture assicurative
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori
pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo
dei lavori, da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale
di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dall'impegno del fidejussore a rilasciare
la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita
entro trenta giorni dall'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia
fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione
con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria
è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato
od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio.
2. bis. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi
1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione
provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta
giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare
una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici
e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione
da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore,
e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni
a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è inoltre obbligato
a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale, nonché
una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima
durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera,
ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti
dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori posti
che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'articolo
25, comma 1, lettera d). Resesi necessarie in corso di esecuzione. La
garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento
dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di ECU,
per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa, e
per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500.000 ECU, per lavori di importo
superiore a 5 milioni di ECU, I.V.A. esclusa. La mancata presentazione
da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti
dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti
di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi
di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7. bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo
schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni
di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b).
Aggiornamento: La L. 18 novembre 1998, n. 415 ha disposto che " il
regolamento di cui al suddetto comma e' emanato entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge ".
Art. 31
Piani di sicurezza
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali
e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità
alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE
del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale
di recepimento.
1. bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della
consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b. un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti
ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere
e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale
piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494,
ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma
1- bis , nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera
c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o
di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e
non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del
committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.
2. bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in
corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei
lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte
di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti
alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza
di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima
data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20
maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori
pubblici e determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente
occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie,
appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
4. bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori
con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
Art. 31-bis
Norme acceleratorie in materia di contenzioso
1. Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora,
a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo
economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso
non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile
del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione perche'
formuli, acquisita la relazione del direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima
delle predette riserve, proposta motivata di accordo bonario. In merito
alla proposta si pronunciano, nei successivi trenta giorni, l'appaltatore
ed il soggetto committente. Decorso tale termine e' in facoltà
dell'appaltatore avvalersi del disposto dell'articolo 32. La procedura
per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per
una sola volta. La costituzione della commissione e' altresi' promossa
dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico
delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo
28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione e' formulata
entro novanta giorni dal predetto ricevimento.
1. bis. La commissione di cui al comma 1 e' formata da tre componenti
in possesso di specifica idoneità, designati, rispettivamente,
il primo dal responsabile del procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice
o concessionaria ed il terzo, di comune accordo, dai componenti già
designati contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico.
In caso di mancato accordo, alla nomina del terzo componente provvede
su istanza della parte più diligente, per le opere di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e dei loro
concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove e' stato stipulato
il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla designazione del componente
di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla richiesta del responsabile
del procedimento, questi provvede a formulare direttamente la proposta
motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del direttore dei
lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri connessi
ai compensi da ri conoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi.
1. ter. L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi
1 e 1-bis ed accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti
hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere
decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo
bonario risolutivo delle riserve.
1. quater. Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai
lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già
intervenuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
per gli appalti di importo inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione
della commissione e' facoltativa ed il responsabile del procedimento può
essere componente della commissione stessa.
2. I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori
pubblici, per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione
ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034, devono essere discussi nel merito entro novanta giorni dalla
data dell'ordinanza di sospensione.
3. Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia
di lavori pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda
di provvedimento d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente
possono chiedere che la questione venga decisa nel merito. A tal fine
il presidente fissa l'udienza per la discussione della causa che deve
avere luogo entro novanta giorni dal deposito dell'istanza. Qualora l'istanza
sia proposta all'udienza già fissata per la discussione del provvedimento
d'urgenza, il presidente del collegio fissa per la decisione nel merito
una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta giorni e autorizza
le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici giorni prima
dell'udienza stessa.
4. Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori
pubblici sono equiparate agli appalti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie
relative ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Aggiornamento: Il D.L. 3 aprile 1995, n. 101, nel testo introdotto dalla
legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216 ha disposto che "il termine
di novanta giorni di cui al presente art. 31-bis, comma 1, nel caso di
riserve iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
n. 101/1995, decorre dalla data di entrata in vigore della legge n. 216/1995
di conversione dello stesso d.l. n. 101/1995".
Art. 32
Definizione delle controversie
1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese
quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto
dal comma 1 dell'articolo 31-bis , possono essere deferite ad arbitri.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente
legge, qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è
demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale
per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo
4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le
norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti
di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità
di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina
i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i
requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico
di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo princìpi
di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia
gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale
d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16
luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali
da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole
dei contratti di appalto già stipulati, deve intendersi riferito
ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità
previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo
la disciplina da essi fissata. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono
la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa
abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto
già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti
commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie
nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.
Art. 33
Segretezza
1. Le opere destinate ad attività della Banca d'Italia,delle forze
armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti
di istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza
e di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarante indifferibili ed urgenti,
possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma
2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei
quali debbono svolgersi gare informali e le modalità delle stesse,
i criteri di individuazione dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione
dei lavori di cui al comma 1, nonché le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo
successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì
sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
Art. 34
Subappalto
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già
sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, é sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante é tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo
importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre
lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte
le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili
e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono
per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato
ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
é definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo é
sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o
le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e
abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti
lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta
deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte
del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
2. che l'appaltatore preveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione,
al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;
3. che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta
più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento
del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto,
l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante
il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero
4) del presente comma;
4. che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano
o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità
europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente
normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, é sufficiente per eseguire
il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
5. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del
cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni".
2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991,
n. 406, e' inserito il seguente:
"3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il
subappalto il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto
dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, il subappalto il cottimo possono essere affidati
ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri
4) e 5), del presente articolo".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano
alle gare per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge
non sia stato ancora pubblicato il bando.
4. ( abrogato )
Art. 35
Fusioni e conferimenti
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione
relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente
effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino
a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,
fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni
previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei
requisiti previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi
al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto,
con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione
alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti
di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema
di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni
di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui
al comma 1 producono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici,
tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni
di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985,
n. 382, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti
di beni effettuati nelle società risultanti da fusioni relative
ad imprese che eseguono opere pubbliche non sono soggette alle imposte
sui redditi da conferimento.
Art. 36
Trasferimento e affitto di azienda
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi
di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura
concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi
secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive
modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti
di soci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti, a seguito della
procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino
in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità
di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 37
Gestione delle casse edili
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le
parti sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse
edili, anche al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori.
Qualora l'intesa non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici istituiti
attraverso la contrattazione collettiva devono intendersi reciprocamente
riconosciuti tutti i diritti, i versamenti, le indennità e le prestazioni
che i lavoratori hanno maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.
Aggiornamento: La L. 18 novembre 1998, n. 415 ha disposto che " Il
termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 e' riaperto e fissato
in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo
37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori
pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un
protocollo di intesa.
Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui
al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità
con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarità contributiva. "
Art. 37-bis
Promotore
1. I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative
alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità,
inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma
2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di
concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o
parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte sono presentate
entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui entro tale scadenza
non siano state presentate proposte per il medesimo intervento, entro
il 31 dicembre. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto
preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite
dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, una specificazione
delle caratteristiche del servizio e della gestione nonche' l'indicazione
degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie
offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice; il regolamento
detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione.
Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per
la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno
di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione
da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare
il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione
di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi
di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento
e gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun
diritto del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla
realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati
dal regolamento, nonche' i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma
1, lettera f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori
e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito
degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico
dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità
o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte
di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando
la loro autonomia decisionale.
2. bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui
al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza
negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati,
in quanto suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo
con le modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante
affissione presso la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi,
nonche' pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione,
sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n.
340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso e' trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità.
Fermi tali obblighi di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici
hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso facendo ricorso a
differenti modalità, nel rispetto dei principi di cui all'articolo
1, comma 1, della presente legge.
2. ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a. alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b. alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.
Art. 37-ter
Valutazione della proposta
1. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle
proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale,
nonche' della qualità progettuale, della funzionalità, della
fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del
rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle
tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza
di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione
e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori
che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono
di pubblico interesse. La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici
deve intervenire entro quattro mesi dalla ricezione della proposta del
promotore. Ove necessario, il responsabile del procedimento concorda per
iscritto con il promotore un più lungo programma di esame e valutazione.
Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il promotore potrà
adeguare la propria proposta a quella giudicata dall'amministrazione più
conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario
della concessione.
Art. 37-quater
Indizione della gara
1. Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni anno
le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate
ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario,
le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al
fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione
di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:
a. ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b) , ponendo
a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse,
nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste
dal piano economico-finanziario presentato dal promotore; e' altresi'
consentita la procedura di appalto-concorso
b. ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte
nella gara di cui alla lettera a) ; nel caso in cui alla gara abbia partecipato
un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e
questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante
per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è
garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore
cauzione articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di
gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30,
comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore
cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto .
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera
b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta
ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è
effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma
3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore
risulti aggiudicatario, lo stesso e' tenuto a versare all'altro soggetto,
ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura,
il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento e' effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione
versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. ( comma abrogato )
Art. 37-quinquies
Società di progetto
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione
e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica
utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà,
dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in
forma di società per azioni o a responsabilità limitata,
anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da più
soggetti, nell'offerta e' indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche
alla gara di cui all'articolo 37-quater. La società cosi' costituita
diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro
non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresi',
prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1. bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio
anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società
ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti
dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali
che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti
terzi.
1. ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce
cessione del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria
a titolo originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti
con l'Amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo
in corso d'opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della
società restano solidalmente responsabili con la società
di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale rimborso
del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto
può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo
in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto
di concessione stabilisce le modalità per la eventuale cessione
delle quote della società di progetto, fermo restando che i soci
che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti
a partecipare alla società ed a garantire, nei limiti di cui sopra,
il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale
sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano
concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia
avvenire in qualsiasi momento.
Art. 37-sexies
Società di progetto: emissione di obbligazioni
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola
infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono
emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni,
anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile,
purche' garantite pro-quota mediante ipoteca; dette obbligazioni sono
nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio
del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies
Risoluzione
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi
di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:
a. il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al
netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora
superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b. le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza
della risoluzione;
c. un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari
al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della
parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da
parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. La efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla
condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste
dai commi precedenti.
Art. 37-octies
Subentro
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto
potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal
ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione
di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione
al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente
a condizione che:
a. la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche
tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute
dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;
b. l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione
cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui
all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che
potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri
e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1
.
Art. 37-nonies
Privilegio sui crediti
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici,
di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno
privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli
articoli 2745 e seguenti del codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto.
Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari
dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento
o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono
il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma,
del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta
trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate
presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile,
il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia
possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
Art. 38
Applicazione della legge
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero
per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1º
giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16,
20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1- bis, limitatamente all'importo
dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali
di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non
oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle
varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto
deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto
ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
• Il testo dell'art. 97 della Costituzione è il seguente:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni
di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità
dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le
sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie
dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
• Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme legislative
nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse
nazionale e con quello di altre regioni: ordinamento degli uffici e degli
enti amministrativi dipendenti dalla regione; circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica
ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale
e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica;
turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche d'interesse
regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave
e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste;
artigianato; altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi
della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme
per la loro attuazione".
• Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
"Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri).
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Sono sottoposti alla deliberazione del consiglio dei Ministri: a)-c)
(omissis); d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
Bolzano; gli atti di sua competenza previsti dall'articolo 127 della Costituzione
e dagli statuti regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito dagli statuti
speciali per la regione siciliana e per la regione Valle d'Aosta;".
Note all'art. 2:
• La direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, coordina
le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 luglio 1992,
n. L. 209/1).
• La direttiva 93/38 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, coordina
le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli
enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che
operano nel settore delle telecomunicazioni (pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 2a serie speciale - del 21 ottobre 1993).
Note all'art. 3:
• Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, citata
in nota all'art. 1, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione
delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
• Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, citata
in nota all'art. 1, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al
ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati
con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali
non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione". - La legge 1 giugno 1939,
n. 1089, reca: "Tutela delle cose d'interesse artistico o storico".
• Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, reca: "Regolamento recante
disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti
partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche".
• Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),
modificata dal D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n.
406, è il seguente:
"Art. 18.
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori a
diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è
consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque
per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto
dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo
e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle
di classificazione dell'albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato,
inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire
le dette opere;
2. che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente
appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare
in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo
l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa;
3. che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta,
se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente
per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4. che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni".
Nota all'art. 4:
• Il testo dell'art. 14, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ("Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza
e buon andamento dell'attività amministrativa") è il
seguente:
"Art. 14 -
1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche,
pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi
consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando
i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge
8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata
istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio
del genio civile".
Note all'art. 5:
• Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
• Il capo III del predetto D.Lgs. n. 29 del 1993, tratta degli "Uffici,
piante organiche, mobilità e accessi".
Note all'art. 6:
• Il testo dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460 (Organi
consultivi in materia di opere pubbliche) è il seguente:
"Art. 8. - Il Presidente del Consiglio superiore e i presidenti
di sezione sono nominati con decreto reale, su proposta del Ministro per
i lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri".
• Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952,
n. 524 (Modificazioni a disposizioni della legge 18 ottobre 1942, n. 1460,
sulla costituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, sui piani regolatori), è il seguente:
"Art. 1. Commi 1›-2›. (Omissis). La ripartizione delle
attribuzioni e dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici
fra le varie sezioni è stabilita all'inizio di ogni biennio con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
i lavori pubblici".
Note all'art. 7:
• Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:
"Art. 4.
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento,
le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo
di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa
responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo
quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 5.
3. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare
a sè o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento
nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
4. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1,
è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario
preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma
1 dell'articolo 4.
5. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile
del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e,
a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".
"Art. 6.
6. Il responsabile del procedimento:
a. valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità,
i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per
l'emanazione del provvedimento;
b. accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni
e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può
esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c. propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze
di servizi di cui all'articolo 14;
d. cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste
dalle leggi e dai regolamenti;
e. adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero
trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione".
• Il testo dell'art. 14 della sopra citata legge n. 241 del 1990,
come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
il seguente:
"Art. 14.
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può, essere indetta anche quando l'amministrazione
procedente debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque
denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti,
le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2. bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per la
decisione e questa non venga raggiunta, le relative determinazioni possono
essere assunte dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza
di servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente
la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente
il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni
adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso
da quello originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute
dei cittadini".
• Il testo dell'art. 81, comma 2›, del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio
1975, n. 382), è il seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato). Comma 1›. (Omissis). Per
le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che
per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato,
d'intesa con la regione interessata".
Note all'art. 8:
• Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,
si veda in nota all'art. 3.
• La norma europea della serie UNI EN 29000, adottata dal CEN il
10 dicembre 1987, reca: "Regole riguardanti la conduzione aziendale
per la qualità e l'assicurazione (o garanzia) della qualità.
Criteri di scelta e di utilizzazione";
la norma europea della serie UNI EN 29004, adottata dal CEN il 10 dicembre
1987, reca: "Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la qualità
e i sistemi qualità aziendali".
Le norme della serie UNI EN 45000 costituiscono la base comune sulla
quale si attuano le procedure per riconoscere i risultati delle prove
e dei certificati rilasciati. In particolare, la norma europea della serie
UNI EN 45012, adottata dal CEN/CENELEC il 23 giugno 1989, reca: "Criteri
generali per gli organismi di certificazione dei sistemi qualità".
• Il testo dell'art. 6, sesto comma, della legge 10 febbraio 1962,
n. 57 (Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori) è il seguente:
"Art. 6 (Comitato centrale per l'Albo).
Commi 1-5 (Omissis).
Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri servizi esecutivi
inerenti all'Albo sono disimpegnati dall'Ispettorato generale per i contratti
e l'Albo nazionale degli appaltatori, già esistente presso il Ministero
dei lavori pubblici che assume la denominazione di ispettorato generale
per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti".
• Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure
di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza
e per la pubblica moralità), come modificato dalla legge 3 agosto
1988, n. 327, è il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato
condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano
pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Alla sorveglianza speciale
può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il
divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più
province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute
idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale".
• Il testo degli articoli 20, primo comma, n. 2 (numero così
modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982 n. 646) e 21, primo
comma, n. 2, della legge n. 57 del 1962 sopracitata, è il seguente:
"Art. 20 (Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione). - L'efficacia
dell'iscrizione nell'Albo può essere sospesa dal Comitato centrale,
quando a carico del costruttore si verifichi uno dei seguenti casi: 1)
(omissis); 2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi contemplati
nel successivo art. 21, n. 2) o procedimenti per l'applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423;".
"Art. 21 (Cancellazione dall'albo). - Sono cancellati dall'Albo
con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori per i quali si
verifichi uno dei seguenti casi: 1) (omissis); 2) condanna per delitto
che per la sua natura o per la sua gravità faccia venir meno i
requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'Albo;".
• La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: "Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le
aziende private".
• Per la legge n. 55 del 1990, si veda in nota all'art. 3. - La
legge 15 novembre 1986, n. 768, reca: "Ulteriori norme per l'aggiornamento
dell'albo nazionale dei costruttori".
Note all'art. 9:
• Per la legge n. 57 del 1962 si veda in nota all'art. 8. - Per
il D.P.C.M. n. 55 del 1991 si veda in nota all'art. 3.
• Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 55 del 1990, citata
in nota all'art. 3, è il seguente:
" Art. 17.
1. (Omissis).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità
di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti
dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché, per le
finalità della presente legge, disposizioni per la qualificazione
dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si applicano a
tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici relative
agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni
di costruzione e di gestione".
• Per la legge n. 1089 del 1939, si veda in nota all'art. 3.
Note all'art. 10:
• La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: "Costituzione di consorzi
di cooperative per appalti di lavori pubblici".
• La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge-quadro per l'artigianato".
• Il testo dell'art. 2615-ter del Codice civile è il seguente:
"Art. 2615-ter (Società consortili). - Le società
previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto
sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo
può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".
• Il testo dell'art. 2602 del Codice civile è il seguente:
"Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto di
consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune
per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive
imprese. Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle
norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali".
Note all'art. 12:
• Il capo II del titolo X del libro quinto del codice civile (Del
lavoro) tratta "Dei consorzi per il coordinamento della produzione
e degli scambi".
• Il testo dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, citata in nota
all'art. 3, è il seguente:
"Art. 18.
1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti
di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate
o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a
eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto
non può essere ceduto, a pena di nullità.
3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori a
diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo non è
consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque
per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto
dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo
e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle
di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato,
inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire
le dette opere;
2. che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente
appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare
in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo
l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. Tale termine può essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso
tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende
concessa;
3. che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta,
se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente è sufficiente
per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4. che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni.
3. bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare
che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o
al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa,
che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i
soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante
la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con
la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate
in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione,
con ribasso non superiore al venti per cento.
5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve
essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente
e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto
stesso.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati
anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché
i dati di cui al comma 3, numero 3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in
solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché
copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici
l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo
a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche
ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico
di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare
alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro
il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n.
3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile
con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso
di associazione temporanea, società o consorzio.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può
formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche
consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977,
n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese
riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le opere scorporabili,
nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche
ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni
si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti
in appalto.
12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del
materiale fornito, quando il calore di quest'ultimo sia inferiore rispetto
a quello dell'impiego della mano d'opera.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano
anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione
di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese
iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese
la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate
dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale
dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi
5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi di lavori
pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore
della presente legge. Fino al duecentoquarantesimogiorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui
al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo
può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo
restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo
comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".
• Il testo dell'art. 353 del codice penale è il seguente:
"Art. 353 (Turbata libertà degli incanti). - Chiunque, con
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti,
impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private
per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti,
è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire
duecentomila a due milioni. Se il colpevole è persona preposta
dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette,
la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione
a quattro milioni. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche
nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico
ufficiale (375) o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla
metà".
• Il testo dell'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro) è il seguente:
"Art. 4. - Atti propri delle società di qualunque tipo ed
oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi,
le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o
senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali o agricole:
a. costituzione e aumento del capitale o patrimonio: 1) con conferimento
di proprietà o diritto reale di godimento sui beni immobili, salvo
il successivo n. 2): le stesse aliquote di cui all'art. 1; 2) con riferimento
di proprietà o diritto reale di godimento su fabbricati destinati
specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili
di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree
destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati
o come loro pertinenze, semprechè i fabbricati siano ultimati entro
cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche:
4%; 3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento
su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa:
1%; 4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento
su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo art. 7; 5) con
conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti diversi da quelli
indicati nei numeri precedenti: 1%; 6) mediante conversione di obbligazioni
in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle constituite
con soprapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo
perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione
monetaria: 1%;
b. fusione tra società e analoghe operazioni poste in essere da
enti diversi dalle società: 1%;
c. altre modiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe:
L. 150.000;
d. assegnazione ai soci, associati o partecipanti: 1) se soggette all'imposta
sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro: L. 150.000;
2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera a);
e. regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione
ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio
dell'impresa: 1%;
f. operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del testo
unico: 1%;
g. atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%.
Note:
VIII. Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto capitale
o a fondo perduto datti dai soci, associati o partecipanti; in tal caso
l'imposta di applica in base a denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre
da presentarsi dalla società o ente entro i primi venti giorni
del mese successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili
o beni mobili registrati si intendono confermati dalla data dell'atto
che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
IX. In caso di riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all'imposta,
fino a concorrenza dell'ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro
relativi all'aumento di capitale contemporaneamente deliberato.
X. Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche agli atti che
importano assunzione di attività commerciale o agricola come oggetto
esclusivo o principale.
XI. Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti all'imposta nella
misura di L. 100.000 se la società destinataria del conferimento
o la società risultante dalla fusione o incorporante a la sede
legale o amministrativa in altro Stato membro della Comunità economica
europea.
XII. L'aliquota di alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione
è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In
ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché
derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'art.
22 del testo unico.
XIII. Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli
indicati nel presente articolo di applica l'articolo della tabella.
XIV. Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico, contemplati
alle lettere a), n. 4, c) e d), n. 1, si applicano le imposte ivi rispettivamente
previste".
La misura dell'imposta di registro di cui alle lettere c) e d), n. 1,
è stata così elevata dall'art. 17, comma 1 del decreto-legge
22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 243.
• Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, reca: "Disposizioni in materia
di imposte sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni
relative, all'Amministrazione finanziaria". I commi 18 e 19 dell'art.
3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di concessione
governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella dovuta
entro il 30 giugno di ciascun anno solare".
Nota all'art. 13:
Per il D.P.C.M. n. 55 del 1991 si veda in nota all'art. 3.
Nota all'art. 14:
• Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990 n. 403 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza locale), modificato dal D.L. 18 gennaio
1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è il seguente:
"Art. 3 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti locali).
1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi
sono autorizzati ad alienare il patrimonio disponibile per la realizzazione
di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite di gestione delle
aziende pubbliche di trasporto, o per i fini indicati agli articoli 24
e 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto-
legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488.
2. bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla alienazione
del patrimonio di edilizia residenziale di loro proprietà, ancorché
abbiano usufruito negli anni precedenti di contributo o finanziamento
in conto capitale o in conto interessi dallo Stato o dalle regioni. la
cessione delle unità immobiliari deve avvenire con priorità
assoluta per coloro che ne fanno uso legittimo, in base a contratto di
affitto, di concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90 per cento
del valore di cessione, corrispondendo agli enti proprietari il valore
ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono prestare garanzia parziale agli
istituti mutuanti in misura non superiore al 40 per cento del prezzo di
cessione. I comuni e le province possono utilizzare i proventi per le
finalità previste al comma 1; nella eventualità di alienazione
di valore non inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino
almeno il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia economica
e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e nazionali di nuova
formazione sulla materia per i successivi nove anni.
3. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di cui al comma
1, nelle more del perfezionamento di tali atti, possono ricorrere a finanziamenti
presso istituti di credito. Possono altresì utilizzare in termini
di cassa le somme a specifica destinazione fatta, eccezione per i trasferimenti
di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui, purché
si impegnano esplicitamente a reintegrarle con il ricavato delle predette
alienazioni.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono designati
gli istituti di credito abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui
al comma 2 e sono altresì stabilite le relative condizioni e mobilità".
Nota all'art. 15:
• Il testo dell'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8 giugno
1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 32 (Competenze dei consigli).
1. (Omissis).
2. Il consiglio ha competenza limitamente ai seguenti atti fondamentali:
a) (omissis); b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali
e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali
e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
Note all'art. 17:
• Il testo degli articoli 24, 25 e 26 della legge n. 142 del 1990,
citata in nota all'art. 15, è il seguente:
"Art. 24 (Convenzioni).
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati,
i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione
degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi
e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per
la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra i
comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo".
"Art. 25 (Consorzi).
4. comuni e le province, per la gestione associata di uno o più
servizi possono costituire un consorzio secondo le norme previste per
le aziende speciali di cui all'art. 23, in quanto compatibili.
5. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei
componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 24, unitamente allo
statuto del consorzio.
6. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli
enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
7. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli
enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro
delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione e dallo statuto.
8. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli
atti fondamentali previsti dallo statuto.
9. Tra gli stessi comuni e province non può essere costituito più
di un consorzio.
10. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può
prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate
funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali".
"Art. 26 (Unioni di comuni).
11. In previsione di una loro fusione, due o più comuni contermini,
appartenenti alla stessa provincia, ciascuno con popolazione non superiore
a 5.000 abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una
pluralità di funzioni o di servizi.
12. Può anche far parte dell'unione non più di un comune
con popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
13. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con
unica deliberazione dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.
14. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il presidente che
sono eletti secondo le norme di legge relative ai comuni con popolazioni
pari a quella complessiva dell'unione. Il regolamento può prevedere
che il consiglio sia espressione dei comuni partecipanti alla unione e
ne disciplina le forme.
15. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli organi e dei
servizi da unificare, nonché le norme relative alla finanze dell'unione
ed ai rapporti finanziari con i comuni.
16. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve procedersi alla
fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non si pervenga alla fusione,
l'unione è sciolta.
17. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i contributi
sui servizi dalla stessa gestiti.
18. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine provvedono
alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti
per i singoli comuni. In caso di erogazione di contributi aggiuntivi,
dopo dieci anni dalla costituzione l'unione di comuni viene costituita
in comune con legge regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata
prima di tale termine su richiesta dei comuni dell'unione".
• Il testo dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme
per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), modificato
dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 253, è il seguente:
"Art. 9 (I servizi tecnici nazionali).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituti i servizi
tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza
del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali
è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori
pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici
nazionali: idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico. Con
la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori
servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo
della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro
trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture
della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché
quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento
straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente
i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione
civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi
preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale
per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la
Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici,
il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e
il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini
e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente,
nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni: a) svolgere
l'attività conoscitiva, qual è definita all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati
di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5; c)
fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo
un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il Comitato dei ministri di cui all'articolo 4.
Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al
costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un
sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento
e sorveglianza, definendo con le Amministrazioni statali, le regioni e
gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed
i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete
sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto
nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito
delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e),
della legge 11 marzo 1988 n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.
6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo 4, ciascuno
dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza
le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione
del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in
particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione
della base di dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori,
composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che
lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui
al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare,
del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico
della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del
Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.
8. Il Consiglio dei direttori: a) provvede, in conformità alle
deliberazioni di cui all'articolo 4, al coordinamento dell'attività
svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei
soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonché dagli
altri organismi indicati al precedente comma 7; b) esercita ogni altra
funzione demandatagli con i regolamenti di cui a comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con appositi regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento
dei servizi, tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:
a. l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di
organizzazione, anche sotto il profilo della articolazione territoriale,
di ogni singolo servizio;
b. i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi
tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività
svolta dai servizi tecnici regionali;
c. i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciascun servizio,
con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate, sul possesso del titolo
professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni
singolo servizio e sul livello professionale della mansioni da svolgere;
d. i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e
dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del
principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici
di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;
e. le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo
unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;
f. le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi
dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori
di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto
ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono
l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio
culturale e scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico,
sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e la modalità di cui al comma 9 si provvede,
tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali,
a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore
dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali,
nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera c),
il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi
idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato
senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso
le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento
nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il
trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale
da ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreto del Ministro
competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili
professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire.
I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico
del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto
con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo
transitorio".
• Il testo dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340
(Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per gli
ingegneri ed architetti), è il seguente:
"Art. unico. - All'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
è aggiunto il comma seguente:
"I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a percentuale
ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, o stabiliti
secondo il disposto della presente legge, sono inderogabili. L'inderogabilità
non si applica agli onorari a discrezione per le prestazioni di cui all'articolo
5 del testo unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana.
è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato".
• Il titolo V del libro quinto del codice civile (Del lavoro), tratta
"Delle società"; i capi V, VI e VII trattano rispettivamente
di: "Della società per azioni", "Della società
in accomandita per azioni", "Della società a responsabilità
limitata". Il titolo VI del citato libro quinto tratta "Delle
imprese cooperative e delle mutue assicuratrici"; il capo I tratta
"Delle imprese cooperative".
• Il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina
giuridica degli studi di assistenza e di consulenza), è il seguente:
"Art. 2. - è vietato costituire, esercire o dirigere, sotto
qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo, società,
istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo scopo di dare, anche
gratuitamente, ai propri consociati od ai terzi, prestazioni di assistenza
o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa,
contabile o tributaria".
• Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate).
- Sono considerate società controllate:
1. le società in cui un'altra società dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2. le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società
in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini
dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche
i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie
e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di
terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra
società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume
quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un
quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate
in borsa".
• Per la direttiva 92/50 CEE del 1992 si veda in nota all'art. 2.
Nota all'art. 18:
• Per il D.Lgs. n. 29 del 1993 si veda in nota all'art. 5.
Note all'art. 19:
• Il testo dell'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F (Legge sulle opere pubbliche) è il seguente:
"Art. 326. Comma 1. (Omissis).
Per le opere e provviste a corpo, il presso convenuto è fisso
ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità
di dette opere o provviste".
• Il testo dell'art. 326, comma 3, della legge n. 2248, allegato
F, del 1865, indicata al punto a), è il seguente:
"Art. 326. Commi 1, 2. (Omissis).
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto può
variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità
effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro sono fissati nel capitolato
di appalto pressi invariabili per unità di misura e per ogni specie
di lavoro".
• Per la legge n. 1089 del 1939 si veda in nota all'art. 3.
Nota all'art. 21:
• Il testo dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (Norme
sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione
privata), è il seguente:
"Art. 5. - Quando la licitazione privata si tiene con il metodo
di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti,
unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descritto delle voci relative
alle varie categorie di lavoro, senza la indicazione dei corrispondenti
prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: 'lista delle
categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto.
Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante,
quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e forniture:
a. nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie
di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
b. nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto
per ciascuna voce.
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono
all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo
di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi
unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa
alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti
dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati
nella terza. Il presso complessivo offerto, che è rappresentato
dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce
al modulo stesso.
I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso
di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto
in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni
che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna
ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo
offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.
Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara,
alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il
prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo
per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo ove si riscontrino
errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo
comma del presente articolo.
Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta
verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che preside
la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente
rettificato.
Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata,
risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato
proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore
di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o
al giorno successivo.
L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere
di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non
devono oltrepassare.
I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali
prezzi contrattuali.
Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano
in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente
non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto
che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori
riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità
eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto
dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta
vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale
annullamento dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate
non appena ultimata la gara.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte
presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla
prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante
verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla
data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci
giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o
di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono ritenuti adeguati,
l'ente appaltante annulla con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude
le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente
che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta
per non oltre trenta giorni dalla data della gara.
Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il
contratto di appalto, l'ente appaltane ha diritto di pretendere, a titolo
di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito
per la cauzione provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme
di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639".
Nota all'art. 22:
• Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
"Art. 326 (Rivelazione di segreti di ufficio). - Il pubblico ufficiale
o la persona incaricata di un pubblico servizio che, violando i doveri
inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità,
rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola
in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione
a un anno".
Note all'art. 24:
• Si riporta il testo dell'art. 41 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento
per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale
dello Stato):
"Art. 41. - Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa
privata:
1. Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano
fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
2. Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa
industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il
concorso di pubbliche offerte;
3. Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione
che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado
di perfezione richiesti;
4. Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
5. Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale
da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
6. E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme
degli articoli da 37 a 40 del presente regolamento.
Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la quale si ricorre
alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto di approvazione
del contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo
preventivo avviso".
• Si riporta il testo dell'art. 9 del D.lgs. n. 406/1992 (Attuazione
della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di approvazione degli
appalti di lavori pubblici):
"Art. 9 (Trattativa privata).
1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono
essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando
di gara, contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:
a. in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti
di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione
col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell'appalto
concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del
bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le
imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno
presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;
b. per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione
o messa a punto e non per assicurare una reddittività o il recupero
dei costi di ricerca e di sviluppo;
c. in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i
cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei
prezzi.
2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono
essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare
di un bando di gara:
a. in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a seguito di pubblico
incanto, licitazione privata o appalto- concorso, purché le condizioni
iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando
una relazione alla Commissione delle comunità europee, se richiesta;
b. per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici o inerenti
alla tutela dei diritti d'esclusiva, può essere affidata solo ad
un imprenditore determinato;
c. nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza
non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione
ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
purché le circostanze invocate a giustificazione dell'urgenza non
siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;
d. per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato
nè nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari,
a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi
descritta, purchè vengano attribuiti all'impreditore che esegue
tale opera e semprechè non possano essere tecnicamente o economicamente,
distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'amministrazione
oppure, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano
strettamente necessari al suo perfezionamento. L'importo degli appalti
affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare
il cinquanta per cento dell'importo dell'appalto principale;
e. per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate
all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione
aggiudicatrice, purchè tali lavori siano conformi a un progetto
di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei
pubblici incanti, della licitazione privata o dell'appalto-concorso. In
tal caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio
successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve essere previsto
nel bando di gara relativo al primo appalto; l'importo totale previsto
per il seguito dei lavori viene preso in considerazione dall'amministrazione
aggiudicatrice per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
1.
3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice attribuisce
gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti, della
licitazione privata e dell'appalto concorso".
Note all'art. 26:
• Si riporta il testo dell'art. 33 della legge n. 41/1986 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 1986):
"Art. 33.
1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1981, n. 741,
è abrogato.
2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi, con concedersi
o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle Aziende dello Stato, anche
con ordinamento autonomo, dagli enti locali o da altri enti pubblici,
non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei
prezzi.
3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata superiore all'anno,
la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi è ammessa,
a decorrere dal secondo anno successivo alla aggiudicazione e con esclusione
dei lavori già eseguiti nel primo anno e dell'intera anticipazione
ricevuta, quando l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo
della prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al
10 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti intervenute
successivamente alla aggiudicazione stessa. Le variazioni dei prezzi da
prendere a base per la suddetta revisione per ogni semestre dell'anno
sono quelle rilevate, rispettivamente, con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio
di ciascun anno.
4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà,
esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo chiuso, consistente
nel prezzo del lavoro al netto del ribasso di asta, aumentato del 5 per
cento per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì
ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi aggiudicati successivamente
all'entrata in vigore della presente legge.
6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quelle di cui
al presente articolo".
• Si riporta l'art. 1664 del codice civile.
"Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione).
- Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati
aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali
da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo
complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere
una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata
solo per quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione
derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti,
che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore,
questi ha diritto a un equo compenso".
Nota all'art. 27:
• Per il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 si veda la nota
all'art. 17.
Note all'art. 28:
• Si riporta l'art. 1666, secondo comma, del codice civile:
"Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite). - Se si tratta
di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere
che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore
può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata;
non produce questo effetto il versamento di semplici acconti".
• Si riporta l'art. 1669 del codice civile:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si tratta
di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga
durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte,
ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore
è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia".
Note all'art. 31:
• La direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989 concernente
l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori durante il lavoro, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale CEE del 21 agosto 1989, è stata recepita con l'art. 43
della legge 19 febbraio 1992, n. 142. La direttiva 92/57/CEE del Consiglio
del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare
ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.
• Si riportano gli articoli 9, 11 e 35 della legge n. 300/1970 (Norme
sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della
libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica). -
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica".
"Art. 11 (Attività culturali, ricreative e assistenziali
e controlli sul servizio di mensa). - Le attività culturali, ricreative
ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati
a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali
aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare
la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite
dalla contrattazione collettiva".
"Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese industriali e
commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma
dell'art. 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici
dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole
che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali
e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più
di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17,
i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di
cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante".
Note all'art. 32:
• Gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile recano
norme sul procedimento giurisdizionale in materia di lavoro.
• Si riportano gli articoli 806 e seguenti del codice di procedura
civile:
"Capo I
DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
"Art. 806 (Compromesso). - Le parti possono far decidere da arbitri
le controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli articoli
409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e di separazione personale
tra coniugi e le altre che non possono formare oggetto di transazione".
"Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a pena
di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della
controversia.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la validità
dei contratti eccedenti la ordinaria amministrazione".
"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, del contratto che
stipulano o in un atto successivo, possono stabilire che le controversie
nascenti dal medesimo siano decise da arbitri, purchè si tratti
di controversie che possono formare oggetto di compromesso. La clausola
compromissoria deve risultare da atto scritto a pena di nullità.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri
solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di
lavoro, purchè ciò avvenga, a pena di nullità, senza
pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità
giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla
ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari
il lodo non impugnabile.
La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità
previste dall'art. 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei
contratti e accordi collettivi".
"Art. 809 (Numero e modo di nomina degli arbitri). - Gli arbitri
possono essere uno o più, purchè in numero dispari.
Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina
degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullità".
• Si riporta l'art. 13 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle
autonomie locali) modificato dall'art. 10 della legge n. 81/1993:
"Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale).
1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano il
loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi
di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate
dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti possono
articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di decentramento
secondo quanto previsto dal comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione
della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune ed è
eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie il sistema di elezione,
che è disciplinato con regolamento.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un presidente.
6. è abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e successive modifiche
e integrazioni".
• Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 1034/1971 (Istituzione
dei tribunali amministrativi regionali):
"Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che
ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto
direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine
di giorni sessanta da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la
notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti
di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo l'obbligo di integrare
le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati,
che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato
nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale, entro trenta
giorni dall'ultima notifica. Nel termine stesso deve essere depositata
anche copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornire prova
del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento
medesimo.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica
decadenza.
L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre
il provvedimento impugnato nonché, anche in copie autentiche, gli
atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente ordina
l'esibizione degli atti e dei documenti nel tempo e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare nei confronti
di soggetti diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti
di cui ritenga necessaria l'esibizione in giudizio. In ogni caso qualora
l'esibizione importi una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte
che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione
dell'atto, ne chiede la sospensione, sull'istanza il tribunale amministrativo
regionale pronuncia con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio.
I difensori delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio,
ove ne facciano richiesta".
Note all'art. 34:
• Il comma 3 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni
per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre forme
di manifestazioni di pericolosità sociale) modificato dall'art.
34 del decreto legislativo n. 406/1991 (Attuazione della direttiva n.
89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di
lavori pubblici) così recita:
"Art. 18.
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi, ulteriori a
diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo e non è
consentito per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque
per la totalità dei lavori della categoria prevalente ed è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1. che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano indicato all'atto
dell'offerta le opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo
e, per i lavori ad alta specializzazione da individuarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle
di classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano indicato,
inoltre, una o più imprese subappaltatrici candidate ad eseguire
le dette opere;
2. che i soggetti aggiudicatari comunichino all'amministrazione o ente
appaltante i nominativi dei soggetti cui intendono subappaltare o dare
in cottimo i lavori; il relativo contratto potrà stipularsi dopo
l'autorizzazione da darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro
trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.
Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa;
3. che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia iscritta,
se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche
di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente
per eseguire lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4. che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni".
• Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988 vedasi
in nota all'art. 3.
• Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n. 575/1965 (Disposizioni
contro la mafia):
"Art. 10.
1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo
una misura di prevenzione non possono ottenere:
a. licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b. concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché
concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio
di attività imprenditoriali;
c. concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione
di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi
pubblici;
d. iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni
e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale
dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio
del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso
i mercati annonari all'ingrosso;
e. altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio,
o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque
denominati;
f. contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello
stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato,
di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento
di attività imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione
determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni,
iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché
il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario,
di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli
a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni
e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura
degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono
motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria
i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni,
delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi
commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento
revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato
con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta
alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni,
società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione
sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In
tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle
relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti
di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi
verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5. bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque
conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati
da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze,
le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite
e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non
può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva
comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone
i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3.
A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino
a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore
a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto
alla comunicazione.
6. ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti
delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non
definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale".
Note all'art. 35:
• Si riporta l'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187 (Regolamento
per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti appaltanti
di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie presunte
dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso):
"Art. 1.
1. Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità
limitata, le società cooperative per azioni o a responsabilità
limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità
limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie
e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente
o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la
propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento
o di garanzia sulle azioni 'con diritto di votò sulla base delle
risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi
altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti
muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee
societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore
sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma
1, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino
alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
3. fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione
committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni
dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione
dell'autorità giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce
poteri di accesso, di accertamento o di verifica per la prevenzione e
la lotta contro la delinquenza mafiosa.
4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti
alla conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione
e dei relativi dati".
• Si riporta l'art. 10-sexsies della legge n. 575/1965 (Disposizioni
contro la mafia):
"Art. 10-sexies.
1. La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze,
le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le
iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare
o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo
deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa
la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma
della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa
la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione
o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5- ter, e di
quelli che dispongono divieti sospensioni o decadenze a norma dell'articolo
10, ovvero del secondo comma dell'articolo 10-quater. Per i rinnovi, allorché
la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale,
per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti,
salvo gli atti di esecuzione e per i contratti derivati da altri già
stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo
alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano
la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze.
Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo
per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita
per ciascun anno di durata del contratto.
2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione
gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione
o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e
di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi
pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione
o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su
richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei
certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore
a tre mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione
è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è
altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche
consortili ai sensi dell'art. 2615- ter del codice civile, o di società
cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro
V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del
legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società
consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di
quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili
o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la certificazione
è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli
imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società
in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti
di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice,
nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società
di cui all'art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta
nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio
dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale
dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei
confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del
privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo
ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società,
impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati
prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali
la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o
enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti
e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La
certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o
dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche
in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione
o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti
di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione
con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura
di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico
e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della
misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli
albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata
con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle
opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica
amministrazione.
8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto
o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica
ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità
provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita
dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a. per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con
esercenti professioni intellettuali;
b. per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art.
10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi
pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
c. per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti
la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla
lettera b) il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;
d. per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento
di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera
i cinquanta milioni di lire.
10. è fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione
che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente
ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente
all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti
proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la
documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da
imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni
dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta
attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché
i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono
sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui
al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione
di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo,
attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà
di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti
dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica
possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici
committenti o concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori
per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente
o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui
al comma 15".
• La circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985,
n. 382, reca: "Snellimento delle procedure concernenti modifiche
di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori per importi di competenza
del comitato centrale che non richiedono il preventivo parere del comitato
regionale".
Note all'art. 36:
• La legge n. 59/1992 reca: "Nuove norme in materia di società
cooperative".
• Si riporta l'art. 6 della legge n. 223/1991 (Norme in materia
cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione
di direttiva della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"Art. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale
per l'impiego).
1. L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base
delle direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi
tecnica da parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei lavoratori
in mobilità, sulla base di schede che contengano tutte le informazioni
utili per individuare la professionalità, la preferenza per una
mansione diversa da quella originaria, la disponibilità al trasferimento
sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori di
cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano
fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma
1 ed inoltre:
a. assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori
iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia
per l'impiego;
b. propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità
dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il
reimpiego; i lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando
le Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c. promuove le iniziative di cui al comma 4;
d. determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità.
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale
europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art.
24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, devono dare priorità ai
progetti formativi che prevedono l'assunzione di lavoratori iscritti nella
lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale
per l'impiego può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori
iscritti nella lista di mobilità in opere o servizi di pubblica
utilità, ai sensi dell'art. 1- bis del decreto-;legge 28 maggio
1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981,
n. 390, modificato dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e
dal decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1-
bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata
utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato ad
una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al
lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui
all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49".
Note all'art. 38:
• La legge 1 marzo 1975, n. 44, reca: "Misure intese alla protezione
del patrimonio archeologico artistico e storico nazionale".
• Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, reca: "Regolamento delle
spese da farsi in economia per i servizi dell'Amministrazione centrale
e periferica del Ministero dei beni culturali ed ambientali".
• Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237:
"Art. 7.
1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte
degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali,
sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva,
entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il
piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie
e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici.
Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il
parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce
quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto
parere di organi consultivi dello Stato. Il piano può essere aggiornato,
nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, in caso di necessità, con decreto motivato.
2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte
degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione
dei funzionari delegati mediante ordini di accreditamento emessi soltanto
sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti
funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in
deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni
giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto.
3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e
sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono
predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del
Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilità
la predisposizione dei progetti può essere affidata, con apposita
convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti
esterni.
I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti
nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese
di cui al comma 1, nonché quelli gravanti sui fondi relativi ad
esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici
del Ministro per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo
di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente Ufficio
centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti
dalle vigenti norme. Il predetto limite può essere modificato con
decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti
di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori
generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati,
sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali
e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire,
entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati
per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei
lavori, nonché non oltre un mese dalla data di ultimazione dei
lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso
invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione
scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce
inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi
e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. è
abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145".
Aggiornamenti
Il D.L. 3 aprile 1995, n. 101 (in G.U. 3/4/1995, n. 78) nel testo introdotto
dalla legge di conversione 2 giugno 1995, n. 216 (in G.U. 2/6/1995, n.
127) ha disposto (con l'intero provvedimento) la modifica degli artt.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27,
30, 32 e l'introduzione dell'art. 31-bis.
La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 1995, n.
482 (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995, n. 47), ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale parziale dell'art. 1, comma 2.
N.B. E' stato creato il fittizio art. 39 della presente legge n. 109/1994
in cui é riportato l'intero testo dell'art. 1 del D.L. n. 101/1995
convertito con legge n. 216/1995 recante "Applicazione della legge
11 febbraio 1994, n. 109".
La L. 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153, relativo alla G.U. 29/12/1995,
n. 302) ha modificato l'art. 7.
La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L, relativo alla G.U. 17/5/1997
n. 113) ha modificato (con gli artt. 6 e 11) gli artt. 6 e 18.
La L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L relativo alla G.U. 4/1/2
1998, n. 284) ha disposto (con gli artt. da 1 a 11) la modifica degli
artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 38, e l'introduzione degli
artt. 37-bis, 37-ter, 37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies,
37-octies e 37-nonies.
La L. 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. n. 99/L, relativo alla G.U. 22
maggio 1999, n. 118) ha disposto (con l'art. 6) la modifica dell'art.
37-quinquies.
La L. 17 maggio 1999, n. 144 (in S.O. n. 99/L, relativo alla G.U. 22
maggio 1999, n. 118) ha disposto (con l'art. 13) la modifica dell'art.
18.
La L. 16 dicembre 1999, n. 494 (in G.U. 28/12/1999, n. 303) ha disposto
(con l'art. 7) la modifica dell'art. 10.
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. n. 219/L, relativo alla G.U.
29/12/2000, n. 302), ha disposto (con gli artt. 65 e 145) la modifica
degli artt. 2, 8, 17 e 30.
La L. 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24/11/2000, n. 275) ha disposto
(con l'art. 14) la modifica dell'art. 7.
La L. 1 agosto 2002, n. 166 (in S.O. n. 158/L, relativo alla G.U. 3/8/2002,
n. 181) ha disposto (con l'art. 7) la modifica degli artt. 2, 3, 4, 8,
12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31-bis, 32, 33,
37-bis, 37-ter, 37-quater e 37-quinquies e l'introduzione dell'art. 38-bis.
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