testina.jpg (13998 byte)

Deliberazione n. 4708 dei 23 luglio 1999

Area Generale di Coordinamento LL. PP.
Settore: OO.PP. Attuazione Espropriazioni

-          Osservatorio regionale sui Lavori Pubblici - Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso:

-          CHE l'esecuzione dei lavori pubblici è regolamentata da Leggi dello Stato e Regionali;

-          CHE le vigenti leggi di riferimento sono la "Legge quadro in materia di lavori pubblici", ovverosia la legge 11.2.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, e la L.R. 31.10.78 n. 51;

-          CHE ai fini di una corretta pianificazione del territorio regionale è indispensabile avere una conoscenza delle esigenze e necessità delle comunità locali, nonché delle opere programmate dalle stesse;

-          CHE in tale ottica l'art. 4 della Legge 109194 e successive modifiche ed integrazioni ha previsto la costituzione, tra l'altro, dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici, articolato in una sezione centrale ed in servizi regionali aventi sede presso le Regioni e Province Autonome;

-          CHE l'Osservatorio dei Lavori Pubblici ha il compito di:

a)    provvedere alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli afferenti ai bandi e agli avvisi di gara, alle aggiudicazioni e agli affidamenti, alle imprese partecipanti, all'impiego della mano d'opera e alle relative norme di sicurezza, ai costi e agli scostamenti rispetto a quelli preventivati, ai tempi di esecuzione e alle modalità di attuazione degli interventi, a ritardi e alle disfunzioni;

b)    determinare annualmente costi standardizzati per tipo di lavori in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una singola pubblicazione;

c)    pubblicare semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d)    promuovere la realizzazione di un collegamento informatica con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori e realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e)    garantire l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f)    adempiere agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

g)    favorire la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate.

 In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni di legge 1 giugno 1939 n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) sono svolti dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici su comunicazione del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici avente sede nel capoluogo della Regione Campania, da effettuarsi per il tramite della Sezione Regionale dell'Osservatorio;

-         CHE le amministrazioni aggiudicatrici e agli altri enti aggiudicatori o realizzatoti sono tenuti a comunicare all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 Ecu, entro quindici giorni dalla data dei verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro trenta giorni dalla data dei loro compimento ed esecuzione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale dei lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa dei pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri;

-         CHE i dati di cui al comma precedente, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che li trasmettono alla sezione centrale;

-         CHE, tra l'altro, il comma 5 dell'art. 4 della Legge n. 109/94 prevede che per l'espletamento dei propri compiti, la istituita Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si avvale delle Unità Specializzate di cui all'art. 14, comma 1, del decreto legge 13.5.1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.7.1991, n. 203;

-         CHE con decreto del Presidente della G.R. n. 385 del 18.1.1993 sono state costituite le Unità Specializzate presso i Settori Provinciali dei Genio Civile;

CONSIDERATO CHE:

-         con delibera di G.R. n. 022 del 30.3.99 è stato approvato il disegno di legge ad oggetto "Disciplina delle funzioni amministrative concernenti la materia dei territorio, ambiente e infrastrutture, non riservate allo Stato, ai sensi dei Titolo 111 del D.L.vo n. 112 dei 3110311998", che prevede, all'art. 36, l'istituzione, presso l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici, dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

-         si rende opportuno dare anche impulso all'attività di consulenza in materia di appalti di OO.PP., forniture e servizi alle Province, ai Comuni, ai rispettivi consorzi, alle Comunità Montane mediante le costituite Unità Speciali presso i Settori Provinciali del Genio Civile; si ritiene opportuno provvedere alla organizzazione dei costituendo Osservatorio dei Lavori Pubblici, in via sperimentale ed in pendenza dell'approvazione di specifica legge regionale, attraverso l'utilizzo della esistente organizzazione dei Settori dell'Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici, facendo uso nella prima fase operativa, di soli supporti cartacei e possibilmente telematici;

-         la costituita Autorità per la vigilanza sui LL.PP., con nota Prot. n. 761 dei 31.5.99, che si allega in copia, ha invitato l'Assessore ai LL.PP. a segnalare fenomeni o prassi di applicazione distorta di norme in materia di LL.PP., per cui si rende necessario ed urgente la costituzione dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici e dare maggiore impulso ed operatività alle Unità Speciali;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

-         CHE le premesse si intendono qui integralmente riportate;

-         CHE sono attribuite, in via provvisoria, in pendenza di una organica riorganizzazione degli uffici, con particolare riferimento a quelli dell'A.G.C. Lavori Pubblici, al Settore OO.PP. -Attuazione ed Espropriazione dell'A.O.C. dei LL.PP., le funzioni ed i compiti "dell'Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici"; per assicurare un'organica presenza sul territorio, i Settori Provinciali del Genio Civile assolveranno al compito di acquisire tutti i dati e gli atti secondo le indicazioni dei Settore Centrale e saranno sede delle Unità Speciali di cui alla Legge 12.7.1991, n. 203;

-         CHE l'istituito "Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici", in analogia ai compiti svolti dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di cui al comma 16 dell'art. 4 della legge 109194 e successive, svolge i seguenti compiti:

a)    provvede, sulla scorta dei dati forniti dalle Sezioni Provinciali presso i Settori Provinciali del Genio Civile, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio regionale e in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b)    determina annualmente, sulla scorta dei dati forniti dalle Sezioni Provinciali, costi standardizzati per tipo di lavori in relazione a specifiche aree territoriali provinciali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;

c)    pubblica semestralmente sul B.U.R.C. i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, a livello regionale, nonché l'elenco dei lavori pubblici affidati;

d)    promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;

e)    garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

f)    favorisce !a formazione di archivi a livello regionale, in particolare in materia contrattuale e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni locali interessate.

-         CHE le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare alle Sezioni Provinciali dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 50.000 Ecu, entro quindici giorni dalla data dei verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e dei progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro compimento ed esecuzione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione dei collaudo, l'importo finale del lavoro;

-         CHE con successivo eventuale provvedimento si provvederà, se necessario, a meglio regolamentare le attività dell'Osservatorio e delle Unità Speciali;

-         DI APPROVARE lo schema della scheda informativa allegato per l'acquisizione dei primi dati riferiti ai lavori pubblici appaltati a partire dall'1.1.1999;

-         DI INVIARE per l'esecuzione la presente delibera al Coordinatore dell'A.G.C. Lavori Pubblici ed al B.U.R.C. ai fini della sua pubblicazione;

-         Il presente provvedimento non rientra fra le attività soggette a controllo previste dall'art. 17 comma 3 della Legge n. 127197.