NUOVE SOGLI UE PER GLI APPALTI

Ministero dell'Economia e delle finanze
Comunicato (*)


Limiti di soglia degli appalti pubblici espressi in euro nonché di quelli derivanti dall'accordo Cee-Wto-Gpa espressi in euro ed in Dsp ai fini dell'applicazione della normativa europea.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, dell'art. 1, commi 6 e 7 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, dell'art. 4, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, si comunica che, in relazione al telex in data 3 dicembre 2001, n. 13991 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento politiche comunitarie - Ufficio coordinamento mercato interno, dal 1° gennaio 2002, i limiti di soglia degli appalti pubblici di lavori, forniture di beni e servizi, ivi compresi quelli dei settori esclusi, nonché di quelli derivanti da accordo Cee-Wto-Gpa, sono così determinati:

soglie comunitarie:

1) euro 5.000.000
2) euro 200.000
3) euro 750.000
4) euro 400.000
5) euro 600.000

soglie Wto-Gpa:

1) Dps 130.000 = euro 162.293
2) Dps 200.000 = euro 249,681
3) Dps 400.000 = euro 499,362
4) Dps 5.000.000 = euro 6.242.028



(*) Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2002. n. 2