DI COSA SI OCCUPA IL SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA

Il Servizio Edilizia Scolastica ha, prevalentemente, competenze per la predisposizione degli studi e degli atti finalizzati alla programmazione degli interventi nella detta materia, particolarmente ai sensi della legge regionale n. 50/85 e della legge 23/96. Cura, altresì, l'intero ambito dell'edilizia scolastica per quanto attiene le eventuali procedure residuali ancora da attivarsi ai sensi delle leggi 488/86 e 430/91.

 

QUALI SONO LE LEGGI DI RIFERIMENTO

La legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 "Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica" concede a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, contributi per il finanziamento di opere da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti Enti e adibiti permanentemente ad uso scolastico. E' altresì possibile destinare parte di finanziamenti per l'acquisto di arredi e l'allestimento di aule speciali e laboratori. Le opere contemplate dalla legge - per le quali si prevedono contributi pluriennali in conto interessi per l'accensione di mutui - possono riguardare:

  • costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per i servizi igienici, i servizi sanitari scolastici, le mense e le cucine;
  • realizzazione o potenziamento di condutture idriche;
  • interventi per lo smaltimento dei rifiuti;
  • realizzazione, potenziamento o riattamento di impianti di riscaldamento;
  • interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  • ristrutturazione di immobili destinati a fini scolastici;
  • completamento, ampliamento o sopraelevazione di edifici scolastici;
  • lavori vari indispensabili ad assicurare idoneità agli edifici scolastici.

 

E' altresì possibile, per il miglior funzionamento degli edifici scolastici e per assicurare un adeguato espletamento delle attività didattiche:

  • acquistare materiale per l'arredamento di aule normali e speciali;
  • dotare del necessario materiale didattico, aule speciali e laboratori.

Dallo stanziamento annuale è possibile accantonare una somma non superiore al 10% della disponibilità da destinare interventi di estrema urgenza. Tali fondi (in conto capitale) possono altresì essere utilizzati per l'acquisizione di dati, studi, convegni e quant'altro, in materia di edilizia scolastica.

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge, gli Enti Locali interessati devono presentare all'Assessorato regionale all'Istruzione una documentata istanza, entro il 30 gennaio di ogni anno. Il Programma degli interventi viene deliberato dalla Giunta Regionale.

 

La legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", si pone l'obiettivo di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo quantitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

La programmazione degli interventi per le finalità sopra espresse deve garantire:

  • il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
  • la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;
  • l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
  • l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
  • un'equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
  • la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
  • la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

In base alla legge 23/96 possono essere finanziati i seguenti interventi:

  • la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili
  • le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
  • la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

 

I Piani Generali Triennali ed i Piani Annuali di attuazione, sulla base del disposto dell'art. 4, comma 2 della L. 23/96, sono predisposti ed approvati dalle regioni - cui spetta la programmazione in materia di edilizia scolastica - sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti competenti, sentiti gli uffici scolastici provinciali.

Con decreto del Ministro della P.I. vengono stabiliti i criteri per la ripartizione dei fondi tra le Regioni, sentita la Conferenza Stato/Regioni, indicate le somme disponibili e fissati gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale, sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica.

Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto sopra citato, approvano e trasmettono al Ministro della Pubblica istruzione i Piani generali triennali ed i Piani Annuali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione dei destinatari in relazione alle disponibilità finanziarie.

Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei Piani, in assenza di osservazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, le Regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Ove, al contrario, il Ministro della Pubblica Istruzione riscontri delle difformità dei Piani regionali rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, invita le Regioni a modificare opportunamente i rispettivi Piani. Le Regioni provvedono a tali modifiche entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni ministeriali.

 

L'ANAGRAFE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA

Va ancora evidenziato come la citata legge 23/96, preveda - all'art. 7 - la realizzazione dell'Anagrafe Nazionale dell'Edilizia Scolastica. Si tratta di un'Anagrafe articolata per regioni, da realizzare con la collaborazione degli Enti Locali interessati e diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico.

Le metodologie e le modalità di realizzazione dell'anagrafe nazionale sono determinate dal Ministero della P.I., sentito l'Osservatorio per l'edilizia scolastica.

Allo stato, con Decreto del Ministero della P.I. del 16 giugno 1999, è stato approvato il Progetto relativo alle metodologie e alle modalità cui sopra si faceva riferimento. Tale progetto, tra l'altro, assegna alla Campania, per la precipua finalità, la somma di £. 1.476.975.462. Si tratta di fondi del 1996, per il cui utilizzo si è reso necessario richiedere al Ministero del Tesoro, la reiscrizione in Bilancio.

Con DGR n. 900, del 15/02/2000, si è proceduto ad approvare, in sede regionale, il Progetto per la realizzazione dell'Anagrafe ed a nominare il responsabile del "Nodo regionale", individuato nello Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica.

Con nota n. 1030, del 04/04/2000, il Ministero P.I. ha inoltrato al Ministero del Tesoro la richiesta di reiscrizione in bilancio della somma assegnata alla Campania.

Una bozza di scheda per la rilevazione dei dati da inserire nell'Anagrafe è ancora allo studio dell'Osservatorio Nazionale per l'edilizia scolastica.

 

FUNZIONI SOSTITUTIVE E DI CONTROLLO

Va infine evidenziato come la Regione e, segnatamente, il Settore Istruzione e Cultura, eserciti funzioni di controllo circa il corretto uso degli stanziamenti assentiti. Particolarmente per quanto riguarda la legge 23/96, esercita poteri sostitutivi laddove le Amministrazioni locali non ottemperino, nei tempi previsti, a quanto richiesto dalla legge.

In particolare, i Comuni, che non hanno presentato alla Cassa Depositi e Prestiti la prevista istanza di accensione di mutuo, corredata dei necessari progetti esecutivi, entro 180 giorni dalla pubblicazione del relativo piano sul Bollettino Ufficiale, sono surrogati dalla Regione che provvede alle opportune nomine di Commissari ad Acta che procedono in loro luogo.

Il Settore, altresì, vigila - in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione - sul puntuale utilizzo dei finanziamenti erogati agli Enti Locali ai sensi della legge 488/86 (legge "Falcucci") e della legge n. 430/91.

 

 

[ torna all'home page del settore istruzione ]