L.R. 6 MAGGIO 1985, N° 50 "CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA"

 

La legge regionale 6 maggio 1985, n. 50 "Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica" concede a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, contributi per il finanziamento di opere da eseguirsi negli edifici di proprietà dei predetti Enti e adibiti permanentemente ad uso scolastico. E' altresì possibile destinare parte di finanziamenti per l'acquisto di arredi e l'allestimento di aule speciali e laboratori. Le opere contemplate dalla legge - per le quali si prevedono contributi pluriennali in conto interessi per l'accensione di mutui - possono riguardare:

  • costruzione, adattamento o miglioramento dei locali per i servizi igienici, i servizi sanitari scolastici, le mense e le cucine;
  • realizzazione o potenziamento di condutture idriche;
  • interventi per lo smaltimento dei rifiuti;
  • realizzazione, potenziamento o riattamento di impianti di riscaldamento;
  • interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  • ristrutturazione di immobili destinati a fini scolastici;
  • completamento, ampliamento o sopraelevazione di edifici scolastici;
  • lavori vari indispensabili ad assicurare idoneità agli edifici scolastici.

 

E' altresì possibile, per il miglior funzionamento degli edifici scolastici e per assicurare un adeguato espletamento delle attività didattiche:

  • acquistare materiale per l'arredamento di aule normali e speciali;
  • dotare del necessario materiale didattico, aule speciali e laboratori.

Dallo stanziamento annuale è possibile accantonare una somma non superiore al 10% della disponibilità da destinare interventi di estrema urgenza. Tali fondi (in conto capitale) possono altresì essere utilizzati per l'acquisizione di dati, studi, convegni e quant'altro, in materia di edilizia scolastica.

Per essere ammessi ai benefici di cui alla presente legge, gli Enti Locali interessati devono presentare all'Assessorato regionale all'Istruzione una documentata istanza, entro il 30 gennaio di ogni anno. Il Programma degli interventi viene deliberato dalla Giunta Regionale.

 

 

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