La legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica", si pone l'obiettivo di assicurare alle strutture scolastiche uno sviluppo quantitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali.

La programmazione degli interventi per le finalità sopra espresse deve garantire:

  • il soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, riducendo gli indici di carenza delle diverse regioni entro la media nazionale;
  • la riqualificazione del patrimonio esistente, in particolare di quello avente valore storico-monumentale;
  • l'adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza e igiene;
  • l'adeguamento delle strutture edilizie alle esigenze della scuola, ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi, all'innovazione didattica e alla sperimentazione;
  • un'equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico, anche con riferimento agli andamenti demografici;
  • la disponibilità da parte di ogni scuola di palestre e impianti sportivi di base;
  • la piena utilizzazione delle strutture scolastiche da parte della collettività.

In base alla legge 23/96 possono essere finanziati i seguenti interventi:

  • la costruzione e il completamento di edifici scolastici, nonché l'acquisto e l'eventuale riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uso scolastico, in particolare al fine di eliminare le locazioni a carattere oneroso, i doppi turni di frequenza scolastica e l'utilizzazione impropria di stabili che non siano riadattabili
  • le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie dirette ad adeguare gli edifici alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche;
  • la riconversione di edifici scolastici da destinare ad altro tipo di scuola;
  • la realizzazione di impianti sportivi di base o polivalenti, eventualmente di uso comune a più scuole, anche aperti all'utilizzazione da parte della collettività.

 

I Piani Generali Triennali ed i Piani Annuali di attuazione, sulla base del disposto dell'art. 4, comma 2 della L. 23/96, sono predisposti ed approvati dalle regioni - cui spetta la programmazione in materia di edilizia scolastica - sentiti gli uffici scolastici regionali, sulla base delle proposte formulate dagli enti competenti, sentiti gli uffici scolastici provinciali.

Con decreto del Ministro della P.I. vengono stabiliti i criteri per la ripartizione dei fondi tra le Regioni, sentita la Conferenza Stato/Regioni, indicate le somme disponibili e fissati gli indirizzi volti ad assicurare il coordinamento degli interventi ai fini della programmazione scolastica nazionale, sulla base delle indicazioni formulate dall'Osservatorio Nazionale per l'Edilizia Scolastica.

Le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto sopra citato, approvano e trasmettono al Ministro della Pubblica istruzione i Piani generali triennali ed i Piani Annuali contenenti i progetti preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione dei destinatari in relazione alle disponibilità finanziarie.

Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione dei Piani, in assenza di osservazioni del Ministro della Pubblica Istruzione, le Regioni provvedono alla loro pubblicazione nei rispettivi Bollettini Ufficiali.

Ove, al contrario, il Ministro della Pubblica Istruzione riscontri delle difformità dei Piani regionali rispetto agli indirizzi della programmazione scolastica nazionale, invita le Regioni a modificare opportunamente i rispettivi Piani. Le Regioni provvedono a tali modifiche entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle disposizioni ministeriali.

 

 

 

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