20 |
Domanda:
Il calcolo del contributo in presenza di contratti part-time.
In presenza di contratto part-time l’incentivo all’assunzione
previsto dall’avviso “più apprendi più
lavori” come deve essere riparametrato?
Risposta:
L’incentivo di 5000 euro è riferito alle assunzioni
delle singole unità lavorative, cosi come previsto dal
regolamento CE 800 del 2008, in riferimento alle ore previste
dai rispettivo Contratti Collettivi Nazionali. In presenza di
contratto part-time lo stesso deve essere riparametrato in percentuale.
|
19 |
Domanda:
E' possibile aggiornare il catalogo dei profili formativi?
Risposta:
Nel caso in cui un profilo non risultasse inserito nel catalogo
è possibile inserirlo. Il catalogo è consultabile
sul sito www.apprendistatoregionecampania.it.
Il datore di lavoro può chiederne l'inserimento, inviando
una mail alla posta certificata indicata nella piattaforma specificando
macrosettore, settore di riferimento e profilo, nonchè
il contratto di lavoro e/o l'accordo interconfederale, nazionale
o regionale, stipulato all'interno del quale lo stesso profilo
è contemplato. |
18 |
Domanda:
Anche per il disabile sussiste il requisito di non aver un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi?
Risposta:
Sì, anche per il disabile iscritto alle liste previste
dalla L. 68/99 è richiesta l'iscrizione al Centro Per l'Impiego
da almeno 6 mesi con la condizione di disoccupato o inoccupato. |
17 |
Domanda:
Vorrei assumere un giovane di 24 anni. Come posso essere sicuro
di essere in regola con quanto disposto dall'art. 7 del regolamento
800/2008?
Risposta:
Se ha intenzione di assumere un giovane con un contratto di apprendistato,
che prevede un costo del salario lordo annuo di € 20.000,00
i finanziamenti che può ricevere per questa unità
lavorativa sono pari al massimo a € 10.000,00 (pari a 50%
del costo salariale lordo annuo). Essendo, quindi, l'incentivo
previsto dal presente avviso pari a € 5.000,00, potrà
ricevere massimo ulteriori € 5.000,00 come eventuali altri
finanziamenti da parte di enti pubblici per la stessa unità
per finanziare il restante costo del salario lordo. |
16 |
Domanda:
Quali sono i settori economici a cui si applica il presente avviso?
Risposta:
Il presente avviso si applica a tutti i settori economici previsti
nell’Accordo sottoscritto con le parti sociali recepito
con DGR n. 1001/10 e consultabili sul sito www.apprendistatoregionecampania.it
non esclusi dall’art. 1 comma 2 e comma 3 del Reg. 800/2008. |
15 |
Domanda:
La formazione dell'apprendista sia quella formale che quella tecnica
può essere erogata completamente dal datore di lavoro?
Risposta:
Il presente avviso non finanzia la formazione. Si chiarisce, tuttavia,
che è possibile svolgere attività formative formali
realizzate all'interno dei luoghi di lavoro (formazione on the
job ed in affiancamento), che siano finalizzate all’acquisizione
delle competenze tecnico professionali, purchè siano rispettati
i seguenti requisiti relativi alla formazione: - sia svolta in
un ambiente organizzato e strutturato (ad es. sul luogo di lavoro
in presenza di requisiti minimi coerenti con il concetto di impresa
formativa da individuare in analogia della D.G.R. N° 226/2006);
- sia assistita da figure professionali competenti; - sia esplicitamente
progettata come apprendimento in termini di obiettivi, tempi e
risorse; - sia realizzata in base al piano formativo individuale
allegato al contratto di apprendistato; - sia coordinata da un
tutor aziendale; - sia intenzionale dal punto di vista del soggetto
che apprende; - sia verificabile e certificabile riguardo agli
esiti. |
14 |
Domanda:
Cosa si intende per spese ammissibili, considerato che il contributo
previsto dall'Avviso è “una tantum“? Rappresentano
un contributo ulteriore a quello “una tantum”?
Risposta:
Il riferimento al contributo "una tantum" indicato all'art.
6 dell'Avviso riguarda l'importo massimo finanziabile per singolo
apprendista nel limite dell'intensità indicato nel medesimo
articolo. Limitatamente a quell'importo si può rendicontare
il costo del salario lordo annuo pagabile dell'apprendista assunto
(spesa ammissibile di cui all'art. 7) nel rispetto dell'elenco
dei costi del salario lordo annuo indicati. Pertanto la voce “Spese
ammissibili” non rappresenta un valore aggiuntivo rispetto
al contributo “una tantum” previsto dal presente Avviso. |
13 |
Domanda:
Una domanda di incentivo per i lavoratori in apprendistato inviata
il 21 febbraio 2011 può prevedere che tali persone siano
assunte materialmente in data successiva al 21 febbraio 2011?
Risposta:
Sì, è possibile purchè siano indicati i dati
del lavoratore, così come richiesti nella procedura informatizzata.
In ogni caso, è necessario che le assunzioni vengano effettuate
entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’assegnazione
dell’incentivo e comunque prima della sottoscrizione dell’atto
di concessione. |
12 |
Domanda:
Sono compatibili gli sgravi fiscali previsti a livello
nazionale con l'incentivo dell'avviso?
Risposta:
Gli sgravi fiscali sono compatibili con l'incentivo previsto dal
presente avviso. Ovviamente, non possono essere rendicontati e
imputati all'incentivo del presente avviso. |
11 |
Domanda:
Una ditta che intende assumere un ragazzo di 18 anni diplomato
a giugno 2010, iscritto al centro per l'impiego solo da qualche
giorno, può essere considerato destinatario dell'avviso?
Risposta:
Sì, il giovane dovrà presentare il certificato di
iscrizione al CPI competente con l'indicazione dello status di
“inoccupato”. |
10 |
Domanda:
Il requisito dell'età, che deve essere compresa tra i 18
ed i 29 anni, deve essere posseduto solo alla data di presentazione
della domanda? Un ente che assuma un giovane, che compia 30 anni
nel corso dell'attività di apprendistato, decade dall'incentivo?
Risposta:
Sì, il requisito dell'età del destinatario (compresa
tra i 18 ed i 29 anni) deve essere posseduto esclusivamente alla
data di presentazione della domanda. Il superamento dei 29 anni
durante il rapporto di apprendistato non è causa di revoca
dell'incentivo. |
9 |
Domanda:
La formazione dell'apprendista, prevista nell'ambito dell'iniziativa
“Più apprendi più lavori”, deve essere
realizzata internamente o esternamente all'ente che stipula il
contratto?
Risposta:
La formazione dell'apprendista non è prevista finanziata
nell'ambito dell'iniziativa “Più apprendi più
lavori”. |
8 |
Domanda:
A partire da quale data è possibile procedere con le assunzioni
per usufruire delle agevolazioni a valere sull'iniziativa “Più
apprendi più lavori”?
Risposta:
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, sono ammissibili i
contratti di assunzione stipulati a partire dalla data del 2 gennaio
2011. |
7 |
Domanda:
Qual è l'indirizzo web su cui è possibile registrarsi
e presentare domanda a valere sul presente Avviso?
Risposta:
La registrazione on line e l'invio della domanda sarà effettuato
dal link presente all'interno della sezione “Campania al
Lavoro!” sul sito internet della Regione Campania (www.regione.campania.it).
nella sezione "La Regione informa" e nella sezione Imprese.
Il datore di lavoro dovrà successivamente cliccare sul
Progetto “Più apprendi più lavori” e,
una volta entrato nell’area riservata per la registrazione,
dovrà seguire tutte le fasi indicate e compilare tutti
i format previsti. Per l’utilizzo della procedura informatizzata
finalizzata all’inserimento delle candidature è prevista
una guida in linea che accompagna l’utente durante il percorso
di compilazione delle varie maschere,semplificando l’accesso
al finanziamento.(art. 11 dell'Avviso). |
6 |
Domanda:
E' necessario che siano identificati i nominativi degli apprendisti
da assumere al momento di presentazione della domanda di contributo?
Risposta:
Sì, devono essere identificati nell'apposita sezione Anagrafica
del Lavoratore. |
5 |
Domanda:
Sono il titolare di un'azienda che ha già beneficiato di
contributi di altra amministrazione locale per le assunzioni?
Posso richiedere il contributo anche a valere su questa iniziativa
o c'è un problema di cumulo di contributi sulle medesime
unità lavorative?
Risposta:
Il contributo concesso dalla Regione Campania con l'iniziativa
“Più apprendi più lavori” è cumulabile
con altri incentivi concessi da altri Enti, purché la somma
degli incentivi erogati non superi il valore del 50% dei costi
salariali lordi annui. Detto limite è elevato al 75% nel
caso di assunzione di lavoratori iscritti alle liste della Legge
68/99, (ai sensi del comma 2 dell'art. 40, Reg. CE 800/2008 e
dell'art 6 dell'Avviso). |
4 |
Domanda:
Chi beneficia del contributo sul presente Avviso, può in
seguito chiedere finanziamento per la formazione obbligatoria
dell'apprendista (120 ore)?
Rispondi:
Sì, nel rispetto dei massimali di cumulo disciplinati all'art.
6 del presente Avviso. |
3 |
Domanda:
Sono un giovane, disoccupato/a da oltre 12 mesi e regolarmente
iscritto/a al Centro per l'Impiego, come posso fare per aderire
a questo Avviso? A chi devo inviare il Curriculum e la candidatura?
Risposta:
La richiesta di agevolazione alla Regione Campania deve essere
presentata da coloro che intendono effettuare contratti di assunzione
(Beneficiari/Soggetti proponenti) a favore di soggetti in possesso
dei requisiti indicati nell'Avviso (Destinatari). Quindi essendo
Destianatario dell'Avviso, deve utilizzare i canali di incontro
della domanda e dell'offerta di lavoro autonomamente. |
2 |
Domanda:
Qual è il contributo minimo erogabile per singolo occupato?
Qual è il contributo massimo erogabile per singolo occupato?
Risposta:
Il soggetto proponente potrà richiedere un contributo individuale
massimo pari a € 5.000 per i destinatari della categoria
A e € 7.500 per i destinatari della categoria B previsti
all'art. 4 "Destinatari" e comunque la somma degli incentivi
erogati, anche da altri enti, non deve superare il valore del
50% dei costi salariali lordi annui per i destinatari della categoria
A e del 75% nel caso di assunzione di lavoratori iscritti alle
liste della Legge 68/99. |
1 |
Domanda:
Esiste un massimale di assunzioni per singolo datore di lavoro?
Risposta:
L'avviso all'art. 8 rinvia alla normativa nazionale in materia
di apprendistato e precisamente al comma 2 dell’art. 47
del D.lgs 276/03 che recita: "Il numero complessivo di apprendisti
che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato
non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate
e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il
datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori
qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero
inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese
artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di
cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443." Tuttavia,
occorre ricordare il rispetto del tetto dell'intensità
massima di aiuto per singolo beneficiario, definita al punto h)
dell'art. 6 del Reg. CE 800/2008. |