LEGGE REGIONALE
N. 8 DEL 7 Febbraio 1994
" Norme
in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 Maggio 1989,
n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni".
Il Consiglio
Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO
1
- In attuazione
della Legge 18 maggio 1989, n. 183 recante " Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo", così
come modificata ed integrata dalla Legge 7 agosto 1990, n. 253, i bacini
idrografici di interesse regionale sono quelli di seguito riportati:
-
Rio d' Auriva;
- Savone;
- Agnena;
- Regi
Lagni;
- Lago
Patria;
- Alveo
Camaldoli;
-
Bacini Flegrei;
- Volla;
- Torrenti
Vesuviani;
- Ischia
e Procida;
- Sarno;
- Penisola
Sorrentina;
- Capri;
- Penisola
Amalfitana;
- Irno;
- Picentino;
- Tusciano;
- Minori
Costieri in destra del fiume Sele;
- Minori
Costieri in sinistra del fiume Sele;
- Alento;
- Lambro;
- Mingardo;
- Bussento;
- Minori
Costieri del Cilento;
- Coleggio
e Cervaro, per i quali si applica il disposto dell' art. 20, comma 2
della citata legge 18 maggio 1989, n. 183.
ARTICOLO
2
- Ai fini
della elaborazione dei Piani di Bacino Regionale, ai sensi dell' art.
20 della Legge 18 maggio 1989, nº 183 così come modificato
dalla legge 7 agosto 1990, nº 253, i bacini idrografici regionali
sono raggruppati nei complessi territoriali di seguito riportati e indicati
nella cartografia allegata:
-
Bacino Nord - occidentale della Campania, comprendente i bacini idrografici
del Rio D' Auriva, Savone, Agnena, Regi Lagni, Lago Patria e Alveo Camaldoli,
Campi Flegrei, Volla, Isola di Ischia e Procida;
- Bacino
del Sarno, comprendente i bacini idrografici del Sarno Torrenti Vesuviani,
Penisola Sorrentina e Capri;
- Bacino
in destra Sele comprendente i bacini idrografici della Penisola Amalfitana,
Irno, Picentino, Tusciano e Minori Costieri in destra Sele;
- Bacino
in sinistra Sele comprendente i bacini idrografici Minori, Costieri
in sinistra Sele, Alento, Lambro, Mingardo, Bussento, Minori Costieri
del Cilento.
ARTICOLO
3
- Per ciascun
complesso territoriale, di cui al precedente articolo 2, è istituita
una Autorità di bacino regionale.
- La suddetta
Autorità opera in conformità agli obiettivi della Legge
18 maggio 1989, n. 183 ed in particolare, al fine di perseguire l' unitario
governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività
conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione, inerenti
il bacino idrografico di competenza, aventi per finalità :
-
la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi naturali
ed antropici;
- il
mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche
qualitative richieste per gli usi programmatici;
- la
tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;
- la
tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento alle zone di interesse
naturale, forestale e paesaggistico, ai fini della valorizzazione e
qualificazione ambientale.
- Nel perseguimento
delle predette finalità , l' Autorità di bacino regionale
ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli Enti
locali territoriali e con gli altri Enti pubblici e di diritto pubblico
operante nel bacino idrografico.
ARTICOLO
4
- Sono Organi
dell' Autorità di bacino regionale:
-
il Comitato Istituzionale;
- il
Comitato Tecnico;
- Il
Segretario Generale e la Segreteria tecnico - operativa.
ARTICOLO
5
- Il Comitato
Istituzionale è presieduto dal Presidente della Giunta Regionale
ovvero dall' Assessore delegato alla gestione della Legge 18 maggio
1989, n. 183 ed è composto dagli Assessori Regionali aventi competenza
in materia di Lavori Pubblici, Acqua, Ecologia, Aree Protette ai sensi
della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33, Agricoltura e Foreste,
Beni Culturali ed Ambientali e dai Presidenti o loro delegati delle
Amministrazioni Provinciali e dell' Area Metropolitana competente per
territorio.
- Il Comitato
Istituzionale delle Autorità di bacino regionale ha i seguenti
compiti:
-
adotta criteri e metodi per l' elaborazione del Piano di bacino in conformità
agli indirizzi ed ai criteri di cui all' art. 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183;
- individua
tempi e modalità per l' adozione del Piano di bacino che può
articolarsi in Piani riferiti agli specifici bacini di cui all' art.
1;
- adotta
i provvedimenti necessari per garantire l' elaborazione del Piano di
bacino;
- adotta
il Piano di bacino, una volta approvata dal Consiglio Regionale secondo
le procedure di cui all' ultimo comma del presente articolo;
- assicura
il coordinamento dei Piani di Risanamento e tutela delle acque;
- predisposizione
della relazione annuale sull' uso del suolo, sulle condizioni dell'
assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del
programma d' intervento in corso, ai sensi e per gli effetti della lettera
i) del primo comma dell' articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n.
183;
- predispone
relazione annuale sull' uso del suolo sulle condizioni dell' assetto
idrogeologico del territorio sullo stato di attuazione del programma
di intervento.
- Il comitato
nominato istituzionalmente entro il 30 settembre di ciascun anno invia
alla Giunta Regionale il Piano di bacino, la Giunta lo approva entro
il 31 ottobre e lo invia al Consiglio regionale per la successiva approvazione
che deve avvenire entro il 30 novembre.
- Il Piano
approvato dal Consiglio Regionale, ai sensi dell' art. 20 terzo comma
della legge 18 marzo 1989, n. 183 viene trasmesso al Comitato Nazionale
per la Difesa del Suolo per la definitiva approvazione.
- Il Comitato
istituzionale si avvale della consulenza del Comitato tecnico di cui
al successivo articolo.
ARTICOLO
6
- Il Comitato
Tecnico è organo di consulenza del Comitato Istituzionale. Esso
è presieduto dal Segretario Generale ed è costituito da:
-
un funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici;
- un
funzionario del Ministero dell' Ambiente;
- nove funzionari
regionali di comprovata qualificazione appartenenti ai settori:
-
Piani e Programmi di intervento ordinario e straordinario;
- Ecologia;
- Protezione
Civile;
- Interventi
sul territorio agricolo, bonifica ed irrigazione;
- Foreste,
caccia e pesca;
- Acque
ed Acquedotti;
- Geotecnica,
Geotermia, Difesa del Suolo;
- Opere
Pubbliche, attuazione, espropriazioni;
- Urbanistica;
-
un funzionario per ciascun Amministrazione Provinciale ed Area Metropolitana
competente per territorio;
- tre
docenti universitari esperti nelle materie regolate dalla presente legge.
- Il Comitato
Tecnico svolge funzioni di supporto tecnico - amministrativo al Comitato
Istituzionale, avvalendosi in tale attività della segreteria
tecnico - operativa. In particolare predispone e svolge i seguenti compiti:
-
istruttoria degli atti di competenza del Comitato Istituzionale, al
quale formula proposte di merito;
- cura
l' elaborazione del Piano di bacino e dei relativi programmi d' intervento;
- cura
l' attuazione delle direttive del Comitato Istituzionale.
- Alla nomina
dei componenti e degli esperti del Comitato Tecnico provvede, con proprio
decreto, il Presidente della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore
delegato alla Gestione della Legge 18 maggio 1989, n. 183, previa designazione
motivate dei rispettivi funzionari da parte dei Ministeri, degli Assessori
Regionali e dei Presidenti delle Amministrazioni Provinciali e dell'
Area metropolitana, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge.
- Ai componenti
il Comitato Tecnico di bacino si applicano le disposizioni di cui al
primo comma dell' articolo 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 253.
- Il Comitato
Tecnico si intende regolarmente costituito quando sono stati nominati
almeno 2/ 3 dei componenti.
ARTICOLO
7
- Il Segretario
generale provvede agli adempimenti di cui all' articolo 12 della Legge
18 maggio 1989, n. 183 ed è nominato, con decreto del Presidente
della Giunta Regionale su proposta dell' Assessore delegato alla gestione
della Legge 18 maggio 1989, n. 183 tra i dirigenti regionali di seconda
qualifica particolarmente esperti e di comprovata qualificazione nel
settore disciplinato dalla presente legge: la nomina avviene sulla base
di motivata relazione allegata agli atti. Ovvero tra professionisti
esperti con la stessa comprovata qualificazione: la nomina viene fatta
per pubblico concorso per soli titoli. Il limite di età richiesto
è quello di cui al terzo comma dell' articolo 10 del DPR 26 ottobre
1972, n. 636.
- Ai sensi
dell' articolo 13 della Legge 7 agosto 1990, nº 253 il rapporto
di lavoro del Segretario Generale è disciplinato da un contratto
di diritto privato che ne regola la durata in cinque anni salvo rinnovo.
- Il Segretario
Generale può affidare le funzioni vicarie, da esercitare in caso
di assenza o impedimento, ad uno dei componenti la Segreteria Tecnica
operativa di adeguata professionalità . A questi nel periodo
di effettivo esercizio della funzione compete lo stesso compenso attribuito
al Segretario Generale.
- I Segretari
Generali delle Autorità di bacino regionale ed interregionali
sono membri di diritto del Comitato Tecnico Regionale di cui all' art.
47 della legge regionale 31 ottobre 1978, n. 51.
- Il Segretario
generale:
- presiede
il Comitato Tecnico;
- dirige
la segreteria tecnico - operativa;
- partecipa
alle riunioni del Comitato Istituzionale con diritto al voto;
- cura
i rapporti con gli Enti;
- rende
al Comitato Istituzionale, il conto delle somme accreditate entro il
mese di marzo dell' anno successivo.
ARTICOLO
8
- La Segreteria
tecnico - operativa è costituita da dipendenti dell' Amministrazione
Regionale appartenenti ai settori di cui al punto c) dell' articolo
6 ed è articolata negli uffici:
-
segreteria;
- studi
e documentazione;
- piani
e programmi;
- Il Presidente
della Giunta Regionale con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni
dall' entrata in vigore della presente legge, definisce i titoli, unicamente
professionali e di anzianità di servizio e di carriera per le
graduatorie di accesso alla segreteria Tecnico - operativa.
- La segreteria
tecnico - operativa provvede agli adempimenti necessari al funzionamento
dell' Autorità di Bacino Regionale ed ai relativi atti.
- Alla costituzione
della segreteria tecnico - operativa si provvederà mediante decreto
del Presidente della Giunta Regionale. L' individuazione dei componenti
avverrà su proposta dell' Assessore delegato previa designazione
del Segretario Generale. L' emanazione del decreto di nomina dovrà
avvenire entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge.
- Al trattamento
economico del personale, collocato in posizione di comando, provvede
l' Amministrazione; per essi si applica il disposto del terzo comma
dell' articolo 16 della legge regionale 7 agosto 1990 n. 253 e, qualora
partecipino ai lavori del Comitato Tecnico, anche il disposto dell'
articolo 14 della stessa legge.
- Presso
la Segreteria tecnico - operativa è istituito un sistema informatico
centralizzato con funzioni di monitoraggio ambientale.
ARTICOLO
9
- Il Piano
di Bacino ha valore di Piano territoriale di settore ed è lo
strumento conoscitivo, normativo e tecnico - operativo mediante il quale
sono pianificate e programmate le azioni e le norme d' uso finalizzate
alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla
corretta utilizzazione delle acque, nel rispetto delle caratteristiche
fisiche ed ambientali del territorio interessato.
- Il Piano
di Bacino deve comprendere:
-
il quadro
conoscitivo, organizzato ed aggiornato del sistema fisico, delle utilizzazioni
del territorio previste dagli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali,
nonchè dei vincoli, relativi al Bacino, di cui al Regio decreto
- Legge 30 dicembre 1923, n. 3267, ed alle Leggi 1o giugno 1939, n.
1089 e 20 giugno 1939, n. 1497 e loro successive modificazioni ed
integrazioni; Legge 6 dicembre 1991, nº 394, leggi regionali
1o settembre 1993, n. 33, 21 gennaio 1993, n. 10, 2 luglio 1992, n.
4;
-
la individuazione
e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali, di degrado
del sistema fisico, nonchè delle relative cause;
-
le direttive
alle quali devono uniformarsi la difesa del suolo, la sistemazione
idrogeologica ed idraulica e l' utilizzazione delle acque e dei suoli;
-
l' indicazione
delle opere necessarie distinte in funzione dei pericoli di inondazione
e della gravità ed estensione del dissesto, del perseguimento
degli obiettivi di sviluppo sociale ed economico o di riequilibrio
territoriale, nonchè del tempo necessario per assicurare l'
efficacia degli interventi;
-
la programmazione
e l' utilizzazione delle risorse idriche, agrarie, forestali ed estrattive;
-
la individuazione
delle prescrizioni, dei vincoli e delle opere idrauliche, con particolare
riferimento alle opere idraulico - agrarie, idraulico - forestali,
di forestazione, di bonifica idraulica, di stabilizzazione e consolidamento
dei terreni e di ogni altro intervento o norma di vincolo o d' uso,
finalizzati alla conservazione del suolo ed alla tutela dell' ambiente;
-
il proseguimento
ed il completamento delle opere indicate alla precedente lettera f),
qualora siano già state intraprese con stanziamenti disposti
da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio;
-
le opere
di protezione, consolidamento e sistemazione dei titolari marini che
sottendono il bacino idrografico;
-
la valutazione
preventiva, anche al fine di scegliere tra ipotesi di governo e gestione
tra loro diverse, del rapporto costi - benefici, dell' impatto ambientale
e delle risorse finanziarie per i principali interventi previsti;
-
la normativa
e gli interventi rivolti a regolare l' estrazione dei materiali litoidi
dal demanio fluviale, lacuale e marittimo e le relative fasce di rispetto,
specificatamente individuate in funzione del buon regime delle acque
e della tutela dell' equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni
e dei litorali;
-
l' indicazione
delle zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto
alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione
del suolo, della tutela dell' ambiente e della prevenzione contro
presumibili effetti dannosi di intervento antropici;
-
le prescrizioni
contro l' inquinamento del suolo ed il versamento nel terreno di discariche
di rifiuti civili ed industriali che comunque possono incidere sulle
qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;
-
le misure
per contrastare i fenomeni di subsidenza;
-
il rilievo
conoscitivo delle derivazioni in atto con specificazione degli scopi
energetici, idropotabili, irrigui altri e delle relative portate;
-
il rilievo
delle utilizzazioni diverse per la pesca, la navigazione od altre;
-
il piano
delle possibili utilizzazioni future sia per le derivazioni che per
altri scopi, distinte per tipologie di impiego e secondo le quantità
;
-
le priorità
degli interventi ed il loro organico sviluppo nel tempo in relazione
alla gravità del dissesto.
ARTICOLO
10
- Il Piano
di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento
ai sensi degli articoli 21 e 22 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
- Il programma
di intervento specifica le azioni e gli interventi prioritari, attuativi
del piano di bacino, ed i relativi finanziamenti, fermo restando la
riserva del 15% degli stanziamenti per gli interventi previsti dal secondo
comma dell' articolo 21 della citata Legge 18 maggio 1989, n. 183.
- Il programma
di intervento è elaborato dal Comitato Tecnico ed è sottoposto
alle procedure di cui al secondo comma dell' articolo 5 della presente
legge.
ARTICOLO
11
- Gli Enti,
territorialmente interessati dal piano di bacino, sono tenuti a rispettare
le prescrizioni. Qualora gli stessi Enti non adottassero i provvedimenti
finalizzati all' adeguamento dei propri strumenti urbanistici al piano
di bacino, entro tre mesi dalla data di notifica del predetto piano,
la Regione provvederà d' ufficio all' adeguamento tramite la
nomina di Commissari ad acta.
ARTICOLO
12
- Allo scopo
di assicurare le idonee dotazioni logistiche e strumentali l' Autorità
di bacino regionale, previa circostanziata relazione al Comitato Istituzionale,
procede ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi,
nonchè a reperire i locali per ubicare gli uffici, se non dati
in disponibilità dalla Giunta Regionale, ed a provvedere a tutte
le opere di sistemazione logistica e funzionale.
- Gli atti
adottati dall' Autorità di bacino regionale saranno sottoposti
al visto di approvazione della Giunta Regionale della Campania.
ARTICOLO
13
- Il funzionamento
dei bacini interregionali del Sele, del Fortore e dell' Ofanto, è
regolato dalle intese interregionali di cui al secondo comma dell' articolo
15 della Legge 18 maggio 1989, n. 183.
- Tali
intese sono approvate dalla Giunta Regionale, sentita la Quarta Commissione
Consiliare Permanente del Consiglio Regionale.
ARTICOLO
14
- Al fine
di consentire il necessario coordinamento e la razionalizzazione delle
competenze amministrative, il Comitato Istituzionale delle Autorità
di bacino regionale fino all' approvazione del Piano di bacino, esprime
un parere obbligatorio sugli atti di rilievo, di competenza degli Enti
rappresentati nel Comitato Istituzionale.
ARTICOLO
15
- All' onere
derivante dalla presente legge, la Regione Campania fa fronte: a) per
quanto riguarda le spese relative agli studi, alle consulenze, e alle
collaborazioni tecnico - scientifiche, provvedendo mediante l' utilizzazione
dei fondi stanziati al Capitolo di spesa 1102 per l' anno finanziario
1994, legge 183/ 89. b) per quanto concerne le spese per l' espletamento
dell' attività delle Autorità di Bacino, ivi compreso
il trattamento economico del Segretario Generale ed i compensi e le
indennità dei membri del Comitato Tecnico, provvedendo mediante
istituzione del Cap. 1150 denominato: " Spese per l' espletamento
delle attività di bacino - trattamento economico del Segretario
Generale e compensi ai membri del Comitato tecnico" con lo stanziamento
di L. 200 milioni per l' esercizio finanziario 1994. All' onere di cui
innanzi si farà fronte con lo stanziamento di cui al capitolo
1102 che si riduce di pari importo.
- All'
onere per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi
stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata
con leggi di approvazione di bilancio, utilizzando quota parte delle
risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli articoli 8 e 9 della
Legge 16 maggio 1970, n. 281.
ARTICOLO
16
- La Giunta
Regionale della Campania, entro sei mesi dall' approvazione della presente
legge, predisporrà un disegno di legge al fine di regolamentare,
in conformità con quanto disposto dal primo comma dell' articolo
11 della Legge 18 maggio 1989, n. 183, le funzioni e l' organizzazione
dei Consorzi di Bonifica.
- Per quanto
non previsto dalla presente legge, si applica, la normativa di cui alla
Legge 18 maggio 1989, n. 183 così come integrata e modificata
dalla Legge 7 agosto 1990, n. 253. La presente legge regionale sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare
come Legge della Regione Campania.
7 febbraio
1994
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