MEDIE STRUTTURE M1 ACCORPAMENTI E/O CONCENTRAZIONI


Quesito applicazione L.R. 1/2000.

In riferimento alla Vostra nota (omissis...), concernente l'oggetto, si comunica che è parere dello scrivente Settore che:

  • la procedura di cui all'art. 15, comma 6, della L.R. 1/2000, in attuazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del D.Lgs. 114/98, sia immediatamente applicabile, salvo esplicito contrasto con quanto stabilito dall'atto di "intervento comunale per la valorizzazione del centro storico", eventualmente già adottato dal Comune ai sensi di quanto previsto dall'art.16 della citata L.R.;
  • il rilascio della connessa autorizzazione comunale è sottoposto ai termini sul silenzio assenso fissati dall'art. 3 del D.P.R. 18 Aprile 1994, n. 384;


COMMERCIO FISSO MEDIE STRUTTURE M1 CONCENTRAZIONE DI PIU ESERCIZI

L.R. n. 1/2000 - art.15 - comma 6.

In relazione alla nota (…omissis), concernente l'oggetto, si comunica che l'autorizzazione all'apertura di una struttura commerciale risultante dalla concentrazione di due o più esercizi, per i generi di largo e generale consumo, operanti da almeno tre anni, è rilasciata ai sensi dell'art.25, comma 3 del D.L.vo n. 114/98 e nei termini di quanto stabilito dall'art.15, comma 6, della L.R. 1/2000.

In applicazione del citato D.L.vo 114/98, la Circolare MINICOM n.3446 del 15/6/98, all'art.25, comma 3, al punto 3.1, chiarisce le modalità di applicazione di detta concentrazione, secondo quanto riportato nell'estratto copia allegata.

Nella L.R. 1/2000, l'art.15, comma 6 , pone, come ulteriore condizione, che la somma delle superfici cessate sia pari ad almeno il 70% della superficie di vendita della nuova struttura di tipologia M1.

Pertanto, alla luce di quanto esposto, è parere dello scrivente Settore che, la nuova superficie ammissibile a seguito di concentrazione di più esercizi può essere determinata con la seguente formula:

s = a x 100 / 70;

dove s = nuova superficie ammissibile;
a = somma delle reali superfici cessate;



Parere circa l'aggiunta di settore merceologico per media struttura di tipologia M1

In riferimento al quesito richiesto (omissis….) si rappresenta quanto segue:

  1. il richiamo, effettuato dal Comune all'art. 5, della L.R., non appare congruo, in quanto il comma 2., punto d) si riferisce esclusivamente alle grandi strutture di vendita cui è dedicato l'intero articolo.
  2. l'applicazione dell'art. 9 è indipendente dall'articolo 15. Infatti l'art. 9 stabilisce che l'aggiunta di un settore merceologico non autorizzato è atto dovuto, sia nella media che nella grande struttura di vendita esistente, a condizione che non venga variata la superficie di vendita complessiva.
    Tale norma, in particolare, per le strutture di vendita di tipologia M1, regolate dal comma 3. dell'art. 15, è di immediata applicazione e non subordinata all'approvazione dello specifico strumento comunale di intervento.
  3. Và inoltre evidenziato che la sospensione di cui al comma 4. del citato art. 15, vige esclusivamente per le medie strutture di tipologia M2.

Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, è parere dello scrivente Assessorato, che nel caso specifico, (800mq.), trattandosi di ampliamento di settore merceologico che non comporta variazione di superficie totale di vendita di una media struttura di tipologia M1, lo stesso va immediatamente assentito dal Comune, in quanto trattasi di atto dovuto.





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