DELIBERAZIONE di G.R. n. 2458 del 29/05/2001

L.R.1/2000 - CRITERI E REQUISII PER L'ISTITUZIONE DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA C.A.T. - MODALITA' PER LA RICHIESTA ED IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLO STATUTO PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI A FAVORE DEI MEDESIMI.

Premesso che, la L.R. 07/01/2000 in attuazione del D.lgs. 31/3/98 n. 114 disciplina all'articolo 21 la istituzione dei centri di assistenza tecnica";

  • che le attività svolte dai Centri di Assistenza Tecnica potranno essere finanziate con il fondo di cui alla Legge n. 266/97, "Interventi urgenti per l'economia", con la Legge n.488/92 e con eventuali altri strumenti finanziari disponibili;

Ritenuto opportuno approvare con il presente atto i criteri ed i requisiti per l'istituzione dei centri di assistenza tecnica, nonché le modalità per l'ottenimento dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste dallo statuto e per l'accesso agli incentivi a favore dei medesimi;

visto il D.lgs. 114/98;
vista la L.R. 1/2000;
vista la L. 266/97;
vista la L. 488/92

la Giunta Regionale, unanime, a voti resi nelle forme di legge,

DELIBERA

  • di approvare i criteri ed i requisiti per l'istituzione dei Centri di Assistenza Tecnica, nonché le modalità per le richieste ed il rilascio dell'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività previste dallo statuto e per l'accesso agli incentivi a favore dei medesimi, secondo quanto previsto nel presento atto, come di seguito indicato:
  1. Definizione
    I Centri di assistenza tecnica al commercio, denominati CAT, svolgono attività di assistenza tecnica, formazione ed aggiornamento professionale a favore delle imprese commerciali della Campania, nelle seguenti materie:
    a) innovazione tecnologica ed organizzativa;
    b) gestione economica e finanziaria d'impresa;
    c) accesso ai finanziamenti, anche europei;
    d) sicurezza e tutela dei consumatori;
    e) tutela dell'ambiente;
    f) igiene e sicurezza sul lavoro;
    g) interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualità negli esercizi commerciali ed alla loro certificazione;
    h) altre materie previste dallo statuto del CAT ed autorizzate dalla Regione Campania.

  2. Requisiti dei CAT
    I soggetti costitutori dei CAT possono essere:
    a) le associazioni di categoria del settore commercio, rappresentative di almeno il 10% delle aziende commerciali operanti sul territorio della provincia di appartenenza o il 5% di quelle operanti sul territorio regionale, desumibile dai dati forniti dal registro imprese delle Camere di Commercio, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati;
    b) le associazioni e gli altri soggetti che abbiano svolto attività di assistenza tecnica alle imprese commerciali, nei tre anni precedenti la costituzione del CAT.
    I soggetti costitutori devono disporre di una struttura articolata e funzionante sul territorio provinciale e/o regionale e non devono già essere stati autorizzati dalla Regione Campania per altri CAT nell'ambito della stessa provincia.

  3. Autorizzazione regionale
    L'autorità competente per l'esame delle richieste e dei controlli della documentazione presentata viene individuata nel Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali della REGIONE CAMPANIA.
    I CAT saranno autorizzati con deliberazione di Giunta Regionale e potranno essere autorizzati in misura massima di uno per soggetto costituente.
    Ai fini della concessione dell'autorizzazione si richiede che lo statuto, tra l'altro, preveda lo svolgimento delle attività di cui al punto 1 a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dall'appartenenza delle stesse ai soggetti costitutivi del CAT.

  4. Termini per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione
    Le richieste di autorizzazione devono pervenire alla REGIONE CAMPANIA - SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI e devono essere prodotte in originale in bollo, ai sensi della normativa vigente.
    Le richieste di autorizzazione devono essere presentate e sottoscritte dal legale rappresentante del centro di assistenza tecnica - CAT.
    L'autorizzazione sarà rilasciata entro 60 giorni dal completamento della connessa istruttoria.

  5. Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione
    Alla domanda di autorizzazione si deve allegare la seguente documentazione:
    · Atto costitutivo del CAT;
    · Statuto del CAT che preveda, tra l'altro, le attività e le materie che verranno svolte dal Centro e che devono corrispondere almeno a quelle previste e la disponibilità a svolgere tali attività a favore di tutte le imprese commerciali richiedenti le prestazioni, a prescindere dalla loro appartenenza ai soggetti costitutivi dei CAT;
    · Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà presentata e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun soggetto costitutore del CAT che dichiari, per le associazioni di categoria:
    a) il numero di aziende commerciali associate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la costituzione del CAT;
    b) di avere svolto attività di assistenza tecnica nei tre anni precedenti la costituzione del CAT;
    c) di non avere partecipato alla costituzione di altri CAT.
    Per gli altri soggetti costitutori, la dichiarazione deve contenere gli elementi di cui ai precedenti punti b) e c);
    · Curriculum dell'attività di cui al precedente punto b);
    · Relazione sulla articolazione strutturale, funzionale e territoriale del CAT.
    Il Settore Sviluppo e promozione delle Attività Commerciali si riserva di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l'espletamento dell'istruttoria e dei relativi controlli.

  6. Controlli
    I controlli saranno effettuati dal Settore Sviluppo e promozione delle Attività Commerciali e riguarderanno la verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi dei CAT e dei soggetti costitutori.

  7. Incentivazioni
    Le attività svolte dai Centri di Assistenza potranno essere finanziate con il fondo di cui alla Legge n. 266/97, "Interventi urgenti per l'economia", con la Legge n.488/92 e con eventuali altri strumenti finanziari disponibili.
    La Giunta Regionale verifica la coerenza degli interventi proposti dai centri di assistenza con i requisiti previsti dalla normativa vigente e ne determina le priorità in relazione agli obiettivi ed ai criteri contenuti nei relativi provvedimenti di attuazione.

La Giunta Regionale approva il programma degli interventi e contestualmente la relazione sugli interventi svolti nell'anno precedente e sui risultati da questo conseguiti.

  • La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.C.
  • copia del presente atto sarà inviato al Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, per quanto di propria competenza;
  • il presente atto non è soggetto al visto della CCARC ai sensi dell'art. 17 della Legge 127/97, commi 31 e 32;


IL SEGRETARIO
Di Giacomo

IL PRESIDENTE
Bassolino