LEGGE REGIONALE N. 34 DEL 4-05-1981 REGIONE CAMPANIA

" Concessione di contributi per favorire la razionalizzazione del settore distributivo e lo sviluppo dell' associazionismo economico tra medi e piccoli operatori commerciali - Delega ai Comuni".

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA N. 32 del 12 maggio 1981

ARTICOLO 1

Finalità

Allo scopo di favorire una razionale organizzazione della distribuzione commerciale, ai sensi dell' art. 4 dello Statuto, la Regione Campania concede contributi in conto capitale per lo sviluppo delle forme di associazionismo economico e di cooperazione tra piccoli e medi operatori commerciali, delle cooperative di consumo e per l' attuazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita.

ARTICOLO 2

Iniziative ammesse a contributo


Sono destinatari dei contributi, nella misura massima del 60% della spesa ammissibile e non oltre la somma di L. 300 milioni, i seguenti soggetti:

- le Cooperative di consumo, le Cooperative tra dettaglianti, i loro Consorzi, gli esercenti il commercio, al dettaglio, anche in forma ambulante;

nonchè le piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tra loro associati, o che si associno, in qualsiasi forma, anche con la partecipazione di capitale degli Enti Locali territoriali o di altri Enti pubblici, per la gestione comune di un punto di vendita al dettaglio o di centri commerciali al dettaglio, con priorità per quelli di vendita di genere di largo e generale consumo;

- i gruppi di acquisto fra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, e le altre forme di commercio associato, legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, anche con la partecipazione di operatori turistici e agricoli o di capitali degli Enti Locali territoriali o di altri Enti pubblici, aventi quale attività primaria l' acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate, il deposito e la conservazione delle stesse e la produzione di servizi comuni.

Sono inoltre destinatari dei contributi, nella misura massima del 40% e non oltre la somma di L. 50 milioni, i seguenti soggetti, semprechè trattasi di piccole e medie imprese commerciali:

- le imprese commerciali con esercizi di vendita al dettaglio, di generi di largo e generale consumo che trasferiscano detti esercizi da zone che presentano saturazione merceologica in zone di sviluppo previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita;

- gli operatori commerciali che procedano all' ampliamento della superficie di vendita del proprio esercizio, in misura pari o superiore alla superficie minima prescritta per il settore merceologico di appartenenza;

- gli operatori commerciali e le Cooperative alla vendita che procedano alla conversione ed allo ammodernamento del proprio esercizio tradizionale in << discount >> o << magazzino sconto >> mediante apposite ristrutturazioni organizzative e strutturali rivolte a ridurre i costi della gestione ed a migliorare il servizio reso ai consumatori.

I contributi sono concessi sull' intera spesa sostenuta per l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento dei beni immobili destinati all' espletamento dei servizi e per l' acquisto di beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto.

Nella spesa complessiva ammessa a contributo può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione de programmi entro il limite massimo del 25% dell' ammontare degli investimenti ammessi a contributo.

ARTICOLO 3

Modalità per la concessione dei contributi

La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la commissione regionale di cui all' art. 17 della legge 11 giugno 1971, n. 426 e la Commissione consiliare competente, determina:

a) i criteri di ripartizione dei fondi tra i Comuni, tenuto conto dell' esigenza di assicurare priorità alle zone interne;

b) le modalità ed i termini di presentazione delle domande ai Comuni, nonchè i criteri per l' accoglimento delle stesse.

Le domande per la concessione del contributo devono essere presentate al Comune nel cui territorio è previsto o è in atto lo svolgimento dell' attività commerciale e devono essere corredate da:

a) una relazione tecnico - finanziaria dell' inizitiva, contenente le caratteristiche progettuali delle opere da realizzare, l' elenco e le caratteristiche delle attrezzature da acquistare, i preventivi di spesa ed ogni altra utile, compresa l' elencazione dei contributi e dei finanziamenti comunque richiesti od ottenuti per la stessa iniziativa o, eventualmente, una dichiarazione negativa;

b) certificato di iscrizione al registro delle Cooperative ovvero al registro ditte della Camera di Commercio, ovvero copia notarile dell' atto costitutivo della società richiedente;

c) situazone patrimoniale relativa, ove possibile, all' ultimo consuntivo approvato e per le Cooperative copia del bilancio dell' ultimo anno di attività , depositato in Tribunale.

I Sindaci dei Comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale - entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande - copia delle stesse e della relazione tecnico - finanziaria allegata unitamente al parere del Comune.

ARTICOLO 4

Delega di funzioni ai Comuni

La Giunta regionale. giusta art. 18 della legge regionale 24 maggio 1980, n. 54, ripartisce annualmente i fondi disponibili tra i Comuni, ai quali vengono delegate le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi ai sensi della presente legge.

ARTICOLO 5

Liquidazione dei contributi

Alla liquidazione dei contributi provvedono i Comuni sulla base di idoneo accertamento effettuato tramite i propri uffici.

Qualora l' onere effettivamente sostenuto per la realizzazione delle iniziative o per l' acquisizione dei beni risulti inferiore a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata.

La Giunta regionale controlla la corrispondenza della destinazione dei contributi alle finalità della presente legge.

I contributi utilizzati per fini diversi da quelli previsti vengono revocati.

Le somme non erogate e quelle recuperate sono restituite alla Regione e reincamerate nei modi di legge.

ARTICOLO 6

Assistenza tecnica

La Regione, ai sensi dell' art. 52 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, svolge attività integrativa in tema di promozione dell' associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio, nonchè assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali, singole o associate, avvalendosi dell' IDIMER - Istituto di Studi per la Promozione delle attività Commerciali ed Economiche nelle Regione meridionali - del quale la Regione Campania è socio fondatore o di altri Istituti idonei a tale fine.

Lo svolgimento dell' attività di cui al comma precedente avviene sulla base di un piano annuale di interventi approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

ARTICOLO 7

Norme finanziarie e finali

Per la corresponsione dei contributi previsti dai precedenti artt. da 1 e 5 è autorizzata, per il 1981, la spesa di L. 950.000.000, con imputazione in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 832, di nuova istituzione, con la seguente denominazione:

"Contributi per lo sviluppo dell' associazionismo economico tra piccoli e medi operatori commerciali e per favorire la razionalizzazione del settore distributivo (artt. da 1 a 5 della presente legge)".

Per lo svolgimento dell' assistenza prevista dal precedente art. 6 è autorizzata, per il 1981, la spesa di L. 50.000.000, con imputazione in termini di competenza e di cassa al capitolo n. 833, di nuova istituzione, con la seguente denominazione:

"Spese per l' assistenza integrativa alle piccole e medie imprese commerciali e per l' attività integrativa in tema di promozione dell' associazionismo e della cooperazione nel settore del commercio (art. 6 della presente legge) ".

All' onere complessivo di L. 1.000.000.000 per le autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo, si fa fronte:

- per L. 270.000.000, mediante prelievo, ai sensi dell' art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, di pari somma dal fondo globale di cui al capitolo n. 201 stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1980;

- per L. 730.000.000, mediante prelievo di pari importo dallo stanziamento di cui al capitolo n. 201 dello stato di previsione della spesa per l' anno finanziario 1981.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con appositi stanziamenti che saranno determinati con la legge di approvazione di bilancio, utilizzando quote - parti delle risorse assegnate alla Regione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Sono abrogate le disposizioni di legge regionali che siano in contrasto con quelle della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 4 maggio 1981