Decreto Dirigenziale n. 1408 del 17 dicembre 2008

Approvazione avviso pubblico rivolto agli ambiti sociali territoriali tra loro associati per la realizzazione di programmi di fruizione del mare e della montagna da parte delle persone con disabilità per l'anno 2009.

FAQ (domande ricorrenti)

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Domanda:
E' possibile prevedere 2 coordinatori del programma ed 1 esperto di monitoraggio e valutazione (esigenza avvertita per la dimensione vasta e morfologicamente differenziata del territorio dei 2 Ambiti partecipanti e per la numerosità dei soggetti del privato sociale coinvolti nella gestione delle attività); se si, il costo delle figure suddette ricadono sulla voce "interventi di miglioramento dell'accessibilità" che è pari ad almeno il 20% del costo dell'intero programma?

Risposta:
Nel programma (Mod. B - quadro B) viene richiesta l'individuazione di un solo coordinatore, il quale solo riveste tale ruolo nei confronti della Regione Campania, fermo restando che il raggruppamento è libero di individuare, con solo rilievo sull'organizzazione interna, altre figure di coordinamento. Per quanto riguarda i costi per la copertura delle figure di coordinamento previste, essi non potranno essere considerati parte del 20% minimo del costo totale, che, secondo l'art. 3 dell'avviso pubblico dovrà essere finalizzato "all'acquisto di attrezzature o a piccoli lavori di ristrutturazione che portino all'adeguamento e al miglioramento duraturi dell'accessibilità di specifici siti individuati per le attività oggetto del presente programma o che si prevede di rendere disponibili per le medesime finalità".
Per i costi relativi alle figure di coordinamento, laddove esse siano individuate al di fuori dei dipendenti dell'ente o che abbiano già con l'ente un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, deve invece farsi riferimento all'art. 3 dell'avviso pubblico il quale, con riguardo alle spese ammissibili, contempla la possibilità di retribuire "fino a 2 unità di personale da affiancare agli operatori dell'ambito territoriale rappresentante, ai fini dell'organizzazione e del coordinamento delle attività".

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Domanda:
E' necessario trasferire le quote finanziarie degli sponsor al Comune Capofila?

Risposta:
Al riguardo si specifica che dovranno essere adottate le modalità che consentano il rendiconto da parte del Comune capofila dell'ambito rappresentante del raggruppamento ammesso a contributo secondo quanto previsto dall'art. 6 dell'avviso pubblico.
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Domanda:
La compartecipazione finanziaria è obbligatoria per gli Ambiti Sociali? O è possibile far compartecipare solo gli Enti aderenti al programma (Terzo Settore, Privato Sociale ecc..)?

Risposta:
La compartecipazione a carico degli ambiti sociali potrebbe anche essere totalmente coperta con contributi garantiti dallo/gli sponsor. Sembra però opportuno chiarire un equivoco che sembra insito nella domanda. I soggetti sponsor e i soggetti partner sono due figure in linea di principio differenti, nel senso che la sponsorizzazione è totalmente indipendente dalla partecipazione al programma in qualità di attuatori delle attività, e disinteressata (salvo il ritorno di immagine che un soggetto sponsor può avere in seguito al co-finanziamento di un'iniziativa di carattere sociale). Per i contratti di sponsorizzazione si può fare riferimento a quanto previsto dall'art. 43 della L. 449/97.
La distinzione affermata si evince anche dal fatto che gli articoli dell'avviso pubblico in cui vengono citate le due figure sono differenti. Degli sponsor si parla infatti nell'art. 3 dove si specifica che "l'ulteriore quota di finanziamento necessaria (alla realizzazione del programma - n.d.r.) dovrà essere messa a disposizione dagli enti aderenti al protocollo d'intesa (ambiti sociali - n.d.r.) o da altri soggetti pubblici o privati (sponsor) che vorranno co-finanziare l'iniziativa". Dei soggetti partner si parla invece agli artt. 2.2 (laddove si indica la modalità per il relativo coinvolgimento, prima o dopo la presentazione della domanda) e 2.3 (laddove si specificano le forme giuridiche di cui devono essere in possesso). Si ribadisce, come già scritto in una nota del Settore già inviata agli ambiti, che con le previsioni di cui all'art. 2.2 non si è inteso stabilire un nuovo procedimento con cui individuare i soggetti ai quali affidare un servizio o con cui stipulare convenzioni, in quanto al riguardo resta chiaro che gli ambiti sono senz'altro tenuti al rispetto delle norme vigenti e all'osservanza dei principi di trasparenza e partecipazione.
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Domanda:
Poiché non è possibile, al momento, inserire nel protocollo d'intesa, i nominativi specifici degli enti del 3° settore che parteciperanno al bando, come è possibile specificare che sono tanti gli Enti che saranno coinvolti ed accedere così alla valutazione (10 punti x la numerosità degli enti coinvolti)?

Risposta:
Laddove non si possano già indicare i nominativi dei soggetti privati coinvolti nella gestione delle attività, ma emergano dal protocollo o dagli allegati informazioni valide che permettano di prevedere la numerosità degli enti privati coinvolti, esse potranno essere prese in considerazione dalla Commissione di valutazione, alla quale comunque sono rimesse le decisioni in merito.
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Domanda:
Nell'avviso per la richiesta di partenariato relativo agli organismi del terzo settore, è possibile circoscrivere i requisiti per la partecipazione agli organismi che hanno avuto esperienza esclusivamente sui territori degli Ambiti Aderenti, e non come prevede l'avviso "su tutto il territorio campano"?

Risposta:
L'avviso pubblico considera ammissibili al partenariato "gli organismi non lucrativi di utilità sociale, gli organismi della cooperazione, le organizzazioni di volontariato, le associazioni, gli enti di promozione sociale, le fondazioni, gli enti di patronato, che operano da almeno tre anni sul territorio campano con documentabili attività relative alla fruizione del mare o della montagna (a seconda dei coinvolgimento previsto) da parte delle persone con disabilità". Rimane alla libera determinazione del raggruppamento la possibilità di ridurre ulteriormente l'accesso ai soli enti che hanno operato sul territorio del raggruppamento stesso, fermo restando il possesso dell'esperienza negli specifici settori e comunque nel rispetto delle vigenti norme e principi di trasparenza e partecipazione.
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Domanda:
E' obbligatorio prevedere nel programma tutte le azioni riportate? Se si, per le Azioni B, C, D, E quale può/deve essere la durata minima delle esperienze da realizzare?

Risposta:
Si. L'avviso prevede all'art. 3 che "ogni programma deve comprendere tutte le azioni riportate". Per le azioni B, C, D ed E non è specificata una durata minima per cui essa andrà stabilita in maniera autonoma in base alle caratteristiche dei partecipanti e delle attività che si prevedono.
4
Domanda:
In riferimento alla compartecipazione dei partners aderenti è da considerarsi solo ed esclusivamente in termini finanziari, e/o possibile considerare anche risorse umane e strumentali?

Risposta:
L'avviso pubblico prevede che la compartecipazione possa essere messa a disposizione da due soggetti:
a) enti aderenti al protocollo d'intesa (ossia gli ambiti territoriali e i Comuni che li costituiscono);
b) altri soggetti pubblici o privati (sponsor) che vorranno co-finanziare l'iniziativa.
In tutti e due i casi deve trattarsi di una compartecipazione in termini finanziari. Tale conclusione si desume anche da quanto riportato al punto 2.2 dell'avviso: "Il protocollo deve inoltre indicare la partecipazione finanziaria di ciascun ambito, che dovrà gravare su fondi dei bilanci dei Comuni appartenenti agli ambiti. L'ambito rappresentante del raggruppamento è garante verso la Regione Campania del co-finanziamento previsto dagli ambiti appartenenti al raggruppamento."
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Domanda:
In ordine al contributo erogabile l'avviso prevede che non si può superare € 300.000,00, l'ammontare quindi rappresenta il 70% del costo totale del programma che risulterebbe essere pari a € 428.000,00 circa, pertanto i partners dovrebbero co-finanziare complessivamente il programma con € 128.000,00?

Risposta:
Nel caso in cui il piano finanziario del programma raggiunga il costo di € 428.571,43, il contributo richiesto potrà essere pari a quello massimo, ossia ad € 300.000. La quota rimanente deve essere coperta dalla compartecipazione. Ciò non impedisce né che il costo totale possa essere superiore (ad € 428.571,43), né che il raggruppamento possa richiedere un contributo inferiore al 70% del costo totale. In tali circostanze la compartecipazione deve coprire la maggiore quota non erogabile o non richiesta alla Regione. Per le modalità di copertura della compartecipazione si rinvia alla risposta precedente.
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Domanda:
Considerando che non sempre si riescono a creare dei raggruppamenti di ambiti che comprendano le zone marine e montane necessarie a realizzare tutte le azioni del programma, è possibile realizzarle su siti che non ricadono all'interno del territorio del raggruppamento?

Risposta:
Si. L'avviso indirizza senz'altro verso la costituzione di raggruppamenti di area vasta che comprendano al loro interno sia zone marine che montane. Ma tale indirizzo è preferenziale, come dimostrato anche dal fatto che uno dei criteri di valutazione premi la "numerosità degli ambiti coinvolti, come risultante dal protocollo d'intesa, e relativa copertura di aree marine e montane indicate nel programma". Pertanto, laddove sul territorio del raggruppamento non siano presenti aree marine o montane, le attività ad esse relative potranno essere realizzate su altri territori.
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Domanda:
E' possibile per un ambito sociale partecipare da solo?

Risposta:
No. L'art. 2.2 prevede espressamente che "possono presentare programmi di attività gli ambiti sociali (in numero minimo di due) tra loro associati attraverso uno specifico protocollo d'intesa".