Decreto Dirigenziale n. 101 del 12 aprile 2006

POR Campania 2000 -2006 Approvazione del bando e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica alle attività concernenti il controllo ordinario sulle misure cofinanziate dal fondo europeo di sviluppo regionale fesr del POR campania 2000 - 2006

FAQ - Domande ricorrenti

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Domanda:
in merito all'ipotesi di partecipazione alla gara da parte di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, si chiede se il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al punto 14, sottopunti 9.2 e 9.3 del Bando, debba essere posseduto e dimostrato per il 70% dal mandatario e per il 30% da ciascuno dei mandanti (come testualmente prescrive il Bando) ovvero se il 30% debba essere posseduto e dimostrato cumulativamente dai mandanti (in proporzione variabile).

Risposta:
l'interpretazione da dare alla prescrizione del presente Bando, è quella letterale: pertanto, nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il possesso dei requisiti di capacità finanziaria di cui ai sottopunti 9.2 e 9.3 del punto 14 del Bando, deve essere dimostrato nella misura del 70% dal mandatario e nella misura del 30% da ciascuno dei mandanti.
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Domanda:
In relazione al punto 14 sub 9.2 del Bando, cosa s'intende per "dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 50% di quello posto a base della presente gara"?
Tale dichiarazione deve essere concretamente riferita ad una delle forme attualmente previste dal sistema bancario per affidare i propri clienti?
Qual è la motivazione per la richiesta di detta dichiarazione, visto che a garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell'Ente da parte dell'assegnataria del servizio in oggetto opererebbe la fidejussione richiesta dal Disciplinare?

Risposta:
Per "dichiarazione bancaria di affidamento per una durata biennale fino ad un importo pari al 50% di quello posto a base della presente gara" deve intendersi una dichiarazione rilasciata da un Istituto di credito, attestante che il soggetto che intende partecipare alla gara possiede i requisiti per accedere ad un affidamento bancario di durata biennale e per un limite massimo di "apertura" che sia almeno pari alla metà dell'importo posto a base della gara stessa.
Tale dichiarazione - che può essere riferita ad una qualsiasi delle forme tecniche di affidamento bancario - è prescritta quale requisito minimo di capacità economico-finanziaria che l'Amministrazione appaltante ha inteso richiedere ai concorrenti, quale indicatore della solidità economica, finanziaria e patrimoniale dei medesimi, in relazione alla complessità ed all'entità del servizio che va ad aggiudicare, unitamente agli altri requisiti di ammissibilità e di capacità tecnico - organizzativa. Peraltro, giova ricordare che il requisito in esame è solo uno dei tre requisiti di capacità economico - finanziaria previsti dal Bando e che, per la partecipazione all'appalto, è sufficiente possederne due su tre.
La dichiarazione bancaria di affidamento nulla ha a che fare con le fidejussioni o le polizze richieste a titolo di cauzione, che assolvono ad una diversa funzione, che, nel caso della cauzione provvisoria, è quella di garanzia della "serietà" dell'offerta ed è perciò richiesta a tutti i partecipanti e, nel caso della cauzione definitiva, è di garanzia per l'esecuzione del servizio e come tale è richiesta all'aggiudicatario.