REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 12 ottobre 2001 - Deliberazione N. 4870 - Area Generale di Coordinamento Assistenza Sociale, Attività Sociali Sport Tempo Libero e Spettacolo - L. 6/3/1987, n. 65, art. 1, lett. “c” e succ. mod. ed integr. - ritiro delibera G.R. 28/9/1997, n. 8883 e 3/11/1999, n. 6838 e di tutti gli atti connessi, nonchè indizione di un nuovo bando di partecipazione ai contributi statali per gli impianti sportivi.

omissis

Visto:

  • il d.l. 3/1/1987, n. 2, conv. con mod. dalla l. 6/3/1987, n. 65, a sua volta mod. ed integr. dal d.l. 2/2/1988, n. 22, conv. con mod. dalla l. 21/3/1988, n.92, dettante norme “per la costruzione e l’ammodernamento di impianti sportivi e per la realizzazione o il completamento di strutture sportive di base”;

PREMESSO:

  • che con delib. del 2/6/1997, n. 3838, questa Giunta, ex art. 8, ult. co., del cit. d.l. 22/1988, ha provveduto alla revoca dei finanziamenti per strutture sportive, già concessi in base alle precitate norme e non utilizzati dagli Enti pubblici territoriali assegnatari;
  • che con delib. del 28/11/1997, n.8883, pubbl. sul B.U.R.C. del 19/1/1988, n.3, questa Giunta ha emanato il bando per le istanze di contributo degli Enti pubblìci territoriali interessati a partecipare alla ripartizione della somma, recuperata con la predetta revoca 3838/1997 e messa a disposizione di questa Regione dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ripartizione Impiantistica Sportiva, per lavori strettamente attinenti a strutture pubbliche sportive;
  • che detto Ministero, con nota del 23/3/1999, n. 289/S8/65187, ha precisato che tale somma sì aggira su £. 70.400.000.000 ed è variabile secondo il tasso di interesse praticato dalla Cassa Depositi e Prestiti;
  • che, a seguito di tale bando, con delib. 31/12/1998, n.9774, questa Regione ha provveduto alla individuazione delle opere giudicate meritevoli di finanziamento ed alla quantificazione delle somme che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avrebbe dovuto assegnare per contribuire alla contrazione di mutui da parte degli Enti pubblici territoriali beneficiari;
  • che tale delibera 9774/1998, a seguito di ricorso di un Comune escluso dalle designazioni de quíbus, è stata sospesa dal T.A.R. Campania con ordinanza del 20/4/1999, n.1791, per perplessità in ordine ai criteri seguiti dall’Amministrazione regionale nella scelta degli Enti beneficiari;
  • che, pertanto, con successiva delib. 3/11/1999, n. 6838, di annullamento della precedente, questa Regione ha approvato un altro riparto di contributi limitato alle sole opere di completamento di impianti pubblici sportivi;
  • che anche tale ultima delibera è stata impugnata dinanzi al T.A.R. Campania il quale, finora, ha già accolto avverso essa numerose istanze di sospensiva dell’esecuzione per la “necessità di attivare una nuova procedura in dipendenza della riconosciuta esigenza, occasionata dalla limitatezza delle risorse disponibili, di restringere l’ammissibilità delle iniziative finanziabili alle sole ipotesi di completamento di impianti preesistenti”;

CONSIDERATO:

  • che, a seguito della nota del 31/7/2000, n. P638/SP65/87, allegata alla presente delibera, con la quale il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha comunicato che i fondi de quibus sì prescriveranno nel 2005, l’Assessore Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, al fine di evitare la perdita di tali risorse economiche per gli impianti sportivi della Campania nonché il permanere di una situazione di incertezza in ordine alla eseguibilità dell’impugnata delibera di assegnazione, di fatto sospesa dal Ministero a seguito dei ricorsi dei Comuni da essa esclusi, con nota dell’11/7/2001, n. 3110, ha chiesto all’Avvocatura regionale se fosse legittimo da parte della Regione il ricorso ai propri poteri di autotutela per l’annullamento del bando di concorso e l’indizione di un nuovo bando;
  • che l’Avvocatura ha risposto a tale nota con parere del 26/7/2001, n.6797, allegata alla presente delibera e che forma parte integrante e, sostanziale della stessa, con il quale, evidenziato che la delib. G.R.8883/1997 contiene “criteri, parametri e priorità” la cui eterogeneità e genericità li rende non graduabili e tali “da impedire, di fatto, una scelta tra gli aspiranti al contributo in questione con conseguente rischio di dover procedere a favore di tutti gli aventi diritto con erogazioni superiori alle somme stanziate”, ha ritenuto potersi procedere all’annullamento della delibera bando 8883/1997 e di tutti gli atti conseguenti “per violazione di legge”, a nulla rilevando le pretese dei Comuni assegnatari i quali “vantano, allo stato, solo una posizione soggettiva di interesse legittimo la quale cede a fronte dell’interesse concreto ed attuale all’annullamento dell’atto”;

RITENUTO:

che dalla contemperanza degli opposti interessi dei Comuni ricorrenti e dei Comuni assegnatari, sulla base delle pronunce dei T.A.R. e dell’allegato parere dell’Avvocatura regionale, risulta preminente l’interesse pubblico dell’Amministrazione Regionale a non disperdere risorse finanziarie e che tale interesse pubblico, concreto ed attuale, rende legittima la rimozione dei provvedimento per violazione di legge ex art. 12 l. 7/8/1990, n.241;

di dover provvedere pertanto al ritiro della delibera G.R. 8883 del 1997 e dì tutti gli atti consequenziali adottando una nuova delibera nella quale sia previsto un diverso bando che, accogliendo le censure mosse dal T.A.R. e le osservazioni dell’Avvocatura Regionale, stabilisca criteri certi e trasparenti tali da garantire una scelta inequivocabile ed imparziale;

altresì, che è interesse preminente dell’Amministrazione incentivare ed agevolare la realizzazione degli interventi di cui ai finanziamentì in parola nelle aree periferiche nonché in quelle con minore popolazione residente, in quanto più bisognose dell’implementazione di servizi;

VALUTATA:

  • l’urgenza del presente provvedimento onde evitare la perdita dei contributi statali in questione, stante la allegata nota ministeriale del 31/7/2000, si ritiene di non adottare le procedure di cui al capo III della l. 241/1990, già citata, per particolari esigenze di celerità, come previsto dall’art. 7, co. l°, di tale legge;
    PRESO ATTO: - che, ai sensi della l. 7/8/1989, n. 289, art. 1, co. 3, l’ammortamento dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti di cui alla l. 6/3/1987, n. 65 e succ. mod. ed integr. è “assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata calcolata nella misura massima consentita dalla legislazione vigente al momento della emanazione del decreto di approvazione del programma di finanziamento degli impianti sportivi;
    PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA:
  1. di annullare le deliberazioni di questa Giunta del 28/9/1997, n. 8883 e del 3/11/1999, n. 6838, e di tutti gli atti ad esse connessi;
  2. di approvare il seguente bando di partecipazione di Comuni singoli o consorziati e di Comunità Montane all’ammortamento di mutui ventennali per l’impiantistica pubblica sportiva, bando che sostituisce quello di cui alla precedente delibera 8883/1997;
  3. di stabilire che le istanze, per essere ammesse al contributo di cui al presente bando, debbano avere i seguenti requisiti:
    a) firma del legale rappresentante dell’Ente o di persona dal medesimo delegata;
    b) presentate da un Comune, ovvero da un Consorzio di Comuni o da una Comunità Montana avente lo sport e la tenuta degli impianti per la pratica sportiva tra i propri fini istituzionali;
    c) prodotta entro, e non oltre, sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.C.;
    d) relative ad opere strettamente sportive;
    e) con indicazione degli sport praticabili e della esatta ubicazione dove è situato l’impianto, con precisazione se lo stesso sia sito in area periferica, cioè in un quartiere con alloggi realizzati dagli II.AA.CC.PP. o con i fondi di cui alle leggi 25/1980 e 219/1981;
    f) corredate da progetto preliminare, ovvero da relazione tecnica illustrativa e quadro economico analitico, di data non anteriore a due anni dall’istanza;
    g) per i Consorzi di Comuni e per le Comunità Montane, corredate altresì dall’atto costitutivo e dallo statuto dei Consorzio o della Comunità;
    h) con dichiarazione che l’Ente richiedente non è in dissesto economico ed è disponibile all’esborso della quota dei mutuo a carico dello stesso;
    i) con esclusione di richieste di contributo per nuove opere, intendendo per tali anche le opere rientranti in impianti polivalenti qualora sia disponibile per tale opera soltanto l’area edificabile, in quanto verranno ammesse a contributo esclusivamente richieste di finanziamento per lavori di completamento o di adeguamento alle norme sulla sicurezza o di abbattimento delle barriere architettoniche, ovvero di ristrutturazione o di ampliamento di impianti già esistenti;
    j) con esclusione di strutture scolastiche o comunque ubicate in istituti scolastici (per le quali opere è competente l’Assessorato Istruzione e Cultura; cfr. l.r. 615/1985, n.50);
    k) con esclusione dei Comuni assegnatari di contributi revocati con delibera G.R. 3838/1997, stante il disposto di cui all’art. 8, co. 2, l. 92/1988;
  4. di stabilire che verranno finanziate tutte le richieste se contenute nei limiti dello stanziamento previsto;
  5. di stabilire che, nel caso in cui le domande di contributo dovessero esorbitare le disponibilità dello stanziamento, verrà compilata una graduatoria di beneficiari ad opera di una Commissione di cinque Membri costituita con decreto dell’Assessore allo Sport, secondo il seguente ordìne di priorità:
    a) prima le istanze per impianti dislocati in aree periferiche, cioè in quartieri con presenza di alloggi realizzati dagli II.AA.CC.PP. o con ì fondi di cui alle leggi 25/1980 e 219/1981, con preferenza per gli Enti locali aventi maggiore popolazione residente;
    b) poi, qualora risultassero disponibili ulteriori risorse, le istanze per impianti dislocati in aree non periferiche con preferenza per gli Enti locali aventi minore popolazione residente;
    c) i finanziamentì per ciascun Ente richiedente, qualunque sia il numero degli impianti per i quali viene chiesto il contributo, saranno contenuti nei seguenti limiti massimi:
    £ 1.000.000.000 per gli Enti locali con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
    £ 1.500.000.000 per gli Enti locali con popolazione da 10.001 a 50.000 abitanti;
    £ 2.000.000.000 per gli Enti locali con popolazione da 50.001 a 500.000 abitanti;
    £ 2.500.000.000 per gli Enti locali con popolazione da 500.001 abitanti in poi.
    I dati sulla popolazione residente stabilmente in ciascun Ente locale verranno tratti dagli ultimi indici I.S.T.A.T. risalenti all’anno 1995.
    Per i Consorzi di Comuni e per le Comunità montane, qualora l’impianto sia stato progettato per essere utilizzato da tutta la popolazione dell’Ente e non già di un singolo Comune ad essi appartenente, andrà sommata la popolazione residente in ciascun Comune facente parte del Consorzio o della Comunità;
  6. di stabilire che i contributi assegnati non saranno devolvibili per altre opere;
dì inviare la presente delibera: al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ripartizione impiantistica Sportiva; al Settore Sport, Tempo libero e spettacolo; nonché al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.;

di non inviare la presente delibera alla C.C.A.R.C. in quanto atto non sottoposto a controllo, stante il disposto di cui all’art.17, co.32, della l. 15/5/97, n. 127.

 

Il Segretario
Di Giacomo

Il Presidente
Bassolino