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Valutazione di Incidenza

Progetti
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La valutazione di incidenza (V.I.) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati piani o progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS). A tal fine i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, di rilevanza regionale, i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sui siti, ovvero i proponenti di progetti riferibili agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996, per i quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, devono presentare una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che i piani, gli interventi e i progetti possono avere sui siti.

 

normativa comunitaria
• Dir. 79/409/CEE del 2 aprile 1979
• Dir. 92/43/CEE del 21 maggio 1992

 

normativa statale
D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357
D.P.R. 12 marzo 2003 n. 120
• D.M. 3 aprile 2000

 

Procedura Valutazione d’Incidenza (V.I.)

La valutazione d’incidenza ha lo scopo di valutare gli effetti che determinati interventi possono avere su proposti siti di importanza comunitaria, su siti di importanza comunitaria, sulle zone speciali di conservazione e sulle zone di protezione speciale.
Pertanto i proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, di rilevanza regionale, i proponenti di interventi che possono avere incidenze significative sui siti, ovvero i proponenti di progetti riferibili agli allegati A e B del D.P.R. 12 aprile 1996, per i quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, devono presentare una relazione documentata, secondo gli indirizzi di cui all’allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., indirizzata a: Servizio VIA – Settore Tutela Ambiente – AGC Ecologia - Via De Gasperi, 28 – Napoli, riportando le informazioni di cui all’Allegato G del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
Sulla base del parere della Commissione V.I.A., entro 60 giorni dal ricevimento della relazione, ovvero dalla ricezione di eventuali integrazioni alla relazione, che possono essere richieste per una sola volta, il Coordinatore di Area predispone l’atto amministrativo di valutazione d’incidenza, che verrà pubblicato sul BURC e verrà comunicato ai soggetti interessati