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La riforma della Politica Agraria Comunitaria

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Il 26 giugno 2003 i ministri europei dell'agricoltura hanno approvato una radicale riforma della Politica Agricola Comune (PAC), che rivoluzionerà il modo in cui l'UE sostiene il settore agricolo. La nuova PAC sarà orientata verso gli interessi dei consumatori e dei contribuenti e, nello stesso tempo, lascerà gli agricoltori liberi di produrre ciò che esige il mercato.

Gli elementi salienti della riforma della PAC in breve:
un pagamento unico per azienda agli agricoltori dell'UE, indipendente dalla produzione; alcuni elementi degli aiuti accoppiati possono essere mantenuti, in misura limitata, per evitare l'abbandono della produzione;
il pagamento sarà condizionato al rispetto delle norme in materia di salvaguardia ambientale, sicurezza alimentare, sanità animale e vegetale e protezione degli animali, come pure all'obbligo di mantenere la terra in buone condizioni agronomiche ed ecologiche (la cosiddetta "condizionalità");
potenziamento della politica di sviluppo rurale, cui verranno destinati maggiori stanziamenti, nuove misure a favore dell'ambiente, della qualità e del benessere animale, nonché per aiutare gli agricoltori ad adeguarsi alle norme di produzione UE a partire dal 2005;
riduzione dei pagamenti diretti alle grandi aziende ("modulazione") allo scopo di finanziare la nuova politica di sviluppo rurale;
un meccanismo di disciplina finanziaria inteso ad impedire che venga superato il bilancio agricolo fissato fino al 2013;
ritocchi alla politica dei mercati agricoli:
riduzione asimmetrica dei prezzi nel settore lattiero-caseario;
gli incrementi mensili nel settore dei cereali saranno dimezzati, ma sarà mantenuto l'attuale prezzo d'intervento;
riforme nei comparti riso, frumento duro, frutta a guscio, patate da fecola e foraggi essiccati.

Uno dei punti salienti della nuova riforma è proprio il disaccopiamento: se fino ad oggi i contributi e i premi comunitari sono stati erogati in base al tipo di coltura praticata e alla quantità prodotta, dall'entrata in vigore della riforma le aziende percepiranno, invece, un unico importo (pagamento unico per azienda) che sarà calcolato sulla media dei contributi ricevuti nel triennio di riferimento 2000-2001-2002. La cifra così ottenuta si trasformerà in un diritto aziendale, cioè in una quota fissa di contributo che verrà erogata di diritto all’azienda fino al 2013.

Le disposizioni per l’attuazione della riforma della politica agricola comunitaria sono state definite con Decreto del MiPAF del 5 agosto 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16/08/04 .
L'Italia ha deciso di applicare il pagamento unico dal 01.01.2005, optando per il disaccopiamento totale ad eccezione dei settori: latte, olio di oliva, tabacco, cotone e luppolo.
Il pagamento unico è subordinato al rispetto dei Criteri di gestione Obbligatori (all. III del Reg. (CE) 1782/2003) e al rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche Ambientali (all. IV del Reg. (CE) 1782/2003). L’insieme di tali obblighi va sotto il nome di “condizionalità”, le cui norme sono state recepite ai sensi dell’art. 5 del decreto sopra indicato con Decreto del MiPAF del 13 dicembre 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29/01/2005.

Fra gli obiettivi prioritari, per l’insieme delle norme figuranti agli allegati III e IV del Reg CE 1782/03, si è cercato di pervenire ad una definizione chiara:
degli obblighi cui devono ottostare gli agricoltori;
degli indici di verifica degli obblighi;
dei criteri di modulazione del livello delle riduzioni ed esclusioni, in funzione dell’entità della violazione riscontrata e delle eventuali reiterazioni.

Il campo di applicazione della condizionalità risulta esteso al di là delle tematiche ambientali, inglobando nei criteri di gestione obbligatori nuovi temi quali: la sanità pubblica, la salute delle piante e la salute ed il benessere degli animali.
La nuova condizionalità prevede che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti si impegnino anche “a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA). Tale obbligo riguarda tutte le terre agricole, con particolare riguardo a quelle non più utilizzate a fini di produzione.
L’intervento si focalizza esclusivamente su obiettivi di protezione del suolo, individuati all’Allegato IV: mantenimento della struttura del suolo e dei livelli di sostanza organica, oltre che degli habitat.
La verifica del rispetto degli obblighi imposti agli agricoltori avverrà effettuando controlli su almeno l’1% dei complessivi beneficiari di pagamenti diretti.

Per la regione Campania l’ente delegato ad effettuare i controlli è l’Organismo pagatore (AGEA), che con propria circolare prot. n. ACIU.2005.20 del 28/01/05 ha definito gli indici di verifica e ha individuato i relativi standard minimi per le aziende, che consentono:
a) la verifica, da parte dell’autorità di controllo, del rispetto degli impegni previsti in capo all’agricoltore, così come individuati nella normativa comunitaria e nazionale di riferimento, eventualmente integrata dalle Regioni ai sensi del D.M. n. 1787/04;
b) l’acquisizione, nel corso dei controlli che verranno svolti, da parte dell’Organismo Pagatore competente, di informazioni qualitative o quantitative sufficienti ad applicare l’eventuale riduzione od esclusione dai pagamenti diretti.

Qualora gli agricoltori non rispettassero gli impegni previsti saranno soggetti a riduzioni o esclusioni dei pagamenti, in funzione dei criteri previsti dall’art. 41 del Reg. (CE) n. 796/2004, esplicitati nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2005.20 e precisamente: portata dell’infrazione, gravità dell’infrazione e durata di una infrazione.
In presenza di violazione, si procede alla rilevazione di tutti e tre gli indici di verifica (portata, gravità e durata), partendo sempre dalla registrazione della “portata”, che rappresenta il parametro iniziale per valutare l’entità della violazione e determinare le relative riduzioni.
La riduzione dell’aiuto varia entro il 5% per le negligenze (fino al 15% in caso recidiva); dal 20% al 100% per le infrazioni dolose. Gli importi derivanti dalla condizionalità ritornano all’UE, mentre gli Stati membri possono trattenerne al massimo il 25% degli importi recuperati.

Il MiPAF con proprio Decreto del 24 settembre 2004, in attuazione degli articoli 8 e 9 del Decreto del MiPAF del 5 agosto 2004, ha definiti i criteri per l’ammissibilità al pagamento supplementare nel settore dei seminativi e delle carni bovine.