Premessa
Con DGR
n. 398 del 28.03.06, pubblicata sul BURC n. 17 del 10.04.06, è stata
approvata la “Disciplina tecnica per l’utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”. Tale
disciplinare fissa i criteri e le modalità di applicazione per l’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari
sul territorio della Regione Campania, sulla base di quanto previsto dal Decreto
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 6 luglio 2005 e quanto
stabilito dalla legge 11 novembre 1996, n. 574. Pertanto, a partire dalla prossima
campagna olearia, chi volesse effettuare lo spandimento delle acque di vegetazione
e delle sanse umide sui suoli agricoli, dovrà attenersi a quanto previsto
dalla Disciplina tecnica regionale. Lo spandimento sui suoli agricoli delle
acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari deve avere esclusivamente
utilizzo agronomico. Esso deve essere effettuato al fine di migliorare la fertilità dei
terreni, attraverso l’utilizzazione delle sostanze nutritive, ammendanti
e dell’acqua in esse contenute.
Principi generali
La disciplina si basa sulle norme dettate dall’art.
38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1992, recepite dal DM 6 luglio 2005 e
quanto stabilito dalla legge 11 novembre 1996, n. 574. In particolare è stabilito
che le regioni disciplinino l’attività di utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari; in tale
senso ha operato la Regione Campania, attraverso un’azione congiunta
con gli altri Assessorati interessati. Il principio fondamentale è che “le
acque di vegetazione e le sanse umide devono avere esclusivamente utilizzazione
agronomica”. Ciò dovrà essere effettuato tenendo conto
delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del
sito di spandimento, salvaguardando le acque superficiali e di falda, limitando
le esalazioni maleodoranti e nel rispetto delle norme igienico sanitarie, di
tutela ambientale ed urbanistiche vigenti.
Comunicazione
Per
poter utilizzare agronomicamente le acque di vegetazione e/o le sanse umide, è necessario
presentare una comunicazione al Sindaco del comune in cui sono ubicati i terreni
oggetto di spandimento servendosi di un apposito modello, Modello
di comunicazione, almeno trenta
giorni prima della distribuzione. Qualora i siti di spandimento ricadano nel
territorio di due o più comuni, la comunicazione deve essere effettuata
ad ognuno dei Sindaci interessati. Il Sindaco, sulla base delle informazioni
contenute nella comunicazione, ovvero dei risultati dei controlli può impartire
con motivato provvedimento specifiche prescrizioni oltre quelle previste dalla
presente norma, inclusi i limiti di accettabilità, nonché sospendere
o vietare lo spandimento. Per gli spandimenti successivi al primo sarà presentata
esclusivamente la comunicazione compilata secondo il modello denominato Modello
di comunicazione successiva. La comunicazione è così articolata:
Parte A) – dichiarazione a cura del titolare del frantoio e caratteristiche
del frantoio;
Parte B) – dichiarazione a cura del titolare del sito di
spandimento e caratteristiche del sito;
Parte C) – dichiarazione a cura
del titolare del contenitore per lo stoccaggio.
Relazione tecnica
Alla comunicazione deve essere allegata una relazione tecnica redatta da un agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo, iscritto nel rispettivo albo professionale. La relazione tecnica deve essere redatta secondo lo schema allegato alla presente disciplina.
Registro dell’utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide
I titolari della comunicazione sono obbligati a tenere un “Registro dell’utilizzazione delle acque di vegetazione e delle sanse umide” , composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco sul quale devono annotare i movimenti dei reflui dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento.
Quaderno di molitura
Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio è obbligato a tenere un “Quaderno di molitura”, composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco e aggiornato, per ciascuna campagna olearia, con l’indicazione giornaliera della quantità di olive molite e della relativa data di molitura
Documento di trasporto
Il documento di trasporto, timbrato e vidimato dal Sindaco per ciascuna campagna olearia, deve accompagnare sempre il movimento delle acque di vegetazione e/o delle sanse, al di fuori del corpo aziendale in cui è ubicato il frantoio. Dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, conservato per due anni ed esibito in caso di controllo