Anno 2008
La struttura degli elenchi regionali degli operatori dell’agricoltura biologica, è stabilita dall’art. 8 del D.lgs 220/1995.
Essi prevedono diverse sezioni ed alcune sottosezioni, così come riportato di seguito.
Sezione 1 : Produttori
Agricoli
Sottosezione a) : Aziende Biologiche
Sottosezione b) : Aziende
in Conversione
Sottosezione c) : Aziende Miste
Sezione 2 : Preparatori
Sezione 3 : Raccoglitori dei prodotti spontanei
In
Campania l’Elenco
Regionale degli Operatori dell’Agricoltura Biologica, denominato ERAB, è gestito
in base alla D.G.R. 3149 del 02-06-1999 che disciplina la gestione del procedimento
per l’inserimento degli operatori all’elenco e per la pubblicazione
dello stesso. Annualmente i STAPA CePICA provvedono ad inviare al SeSIRCA gli
elenchi risultanti dalle loro attività annuali, ed il Se.SIRCA li approva
con Decreto Regionale Dirigenziale, inviandoli alla pubblicazione sul BURC,
così come prescritto dalla succitata D.G.R.
L'elenco ERAB è in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania
Scarica
il file pdf con l'elenco completo (pdf 478 Kb)
Alcune definizioni utili
operatore: la persona fisica o giuridica che produce, prepara o importa da paesi terzi i prodotti di cui all’articolo 1 ai fini della loro commercializzazione, o che commercializza tali prodotti;
preparazione: le operazioni di conservazione e/o di trasformazione di prodotti agricoli (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali), nonché il condizionamento e/o le modifiche apportate all’etichettatura dei prodotti freschi, conservati e/o trasformati.
produzioni animali: le produzioni animali terrestri, domestici o addomesticati (inclusi gli insetti) e di specie acquatiche allevate in acqua dolce, salata o salmastra. I prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici non sono considerati come provenienti da produzioni biologiche;
periodo di conversione: periodo di almeno 2 anni prima della semina o, nel caso di pascoli, di almeno due anni prima delle loro utilizzazione come alimenti per animali ottenuti dall’agricoltura biologica o ancora, nel caso delle colture perenni diverse dai prati; di almeno tre anni prima del primo raccolto dei prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo1, lettera a). Il periodo di conversione decorre non prima della data in cui il produttore ha notificato la propria attività, ai sensi dell’articolo 8, e sottoposto la propria azienda al regime di controllo di cui all’articolo 9.
azienda di tipo misto: quell’azienda in cui siano presenti appezzamenti che, rispetto al metodo di produzione siano da considerarsi differenti, secondo le tre seguenti possibili combinazioni: 1) Appezzamenti in “conversione” e ”biologici”; 2)Appezzamenti ”in conversione” e “convenzionale”; 3) Appezzamenti “biologici” e “convenzionale.