L'attenzione,
come è noto, verso l'agriturismo si è
sviluppata parallelamente all'avvertita esigenza di un sostegno
all'agricoltura, mediante una forma di integrazione dei redditi
degli agricoltori e alla necessità di valorizzazione e conservazione
del patrimonio rurale delle campagne.
La legge regionale 28 Agosto
1984, n. 41, riguardante interventi per favorire l'agriturismo
in Campania, attribuisce ai Comuni compiti di accertamento e di
controllo sul possesso delle condizioni soggettive ed oggettive
per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici; per
l'esercizio delle attività agrituristiche nonché per
la revoca dell'iscrizione da detto Elenco.
La revoca dell'iscrizione e la conseguente cancellazione dall'Elenco comporta,
per gli operatori agrituristici, la revoca delle agevolazioni e l'obbligo di
restituire i contributi eventualmente percepiti.
Di seguito si richiamano i riferimenti di questo Assessorato per favorire il
corretto svolgimento degli accertamenti e dei controlli attribuiti ai Comuni
dalle vigenti disposizioni in materia:
Allo scopo di consentire ogni più efficace azione dei Comuni anche per assicurare un miglioramento dei risultati nell'espletamento delle attivitą di propria competenza sulla materia in argomento, si richiama l'attenzione, alla luce dei principi di sussidiarietą e di leale collaborazione, sugli indirizzi operativi di seguito indicati.
1. Art. 5 della L.R. 41/84 - Iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici
L'art. 5 della legge regionale 1984, n. 41 ha previsto l'istituzione dell'Elenco regionale degli operatori agrituristici. L'iscrizione nell'Elenco è presupposto necessario per il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio delle attività agrituristiche. Il Comune, acquisita l'istanza di iscrizione nel suddetto Elenco, deve accertare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente nonché la sussistenza del rapporto di connessione e di complementarietà delle attività agrituristiche proposte con quelle agricole svolte. Il Comune, accertate le condizioni sopra richiamate, esprime il proprio parere sull'istanza e la inoltra alla Commissione consultiva regionale, istituita ai sensi dell'art. 11 della L.R. 41/84, per il tramite dell'AGC Sviluppo Attività Settore Primario Settore Interventi per la Produzione Agricola, Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Napoli.
2. Documentazione
L'istanza di iscrizione, uso bollo ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 642/72,
nell'Elenco degli operatori agrituristici, di cui una copia
è acquisita agli atti del Comune, deve essere corredata
dalla documentazione di seguito indicata:
a) domanda in originale di iscrizione nell'Elenco degli operatori agrituristici;
b) relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola
e sulle attività agrituristiche proposte;
c) copia conforme all'originale del parere favorevole dell'ASL competente per
territorio relativo ai locali da adibire all'attività
e contraddistinti dagli estremi catastali;
d) copia conforme all'originale del preventivo parere favorevole dell'ASL competente
per territorio solo se i locali, contraddistinti dagli estremi catastali, necessitano
di interventi di adeguamento.
e) copia conforme all'originale del libretto sanitario, per l'esercizio delle
attività agrituristiche, rilasciato dalla competente Autorità sanitaria
nei confronti del richiedente l'iscrizione nell'Elenco;
f) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445/00, rilasciata secondo il modello di cui all'All.1, riguardante la insussistenza
delle condizioni indicate dalle lettere a) e b) dell'art. 6 della L. 730/85;
g) visure catastali di mappa e di partita, non antecedenti a 3 mesi dalla data
di presentazione della domanda, relative ai fabbricati aziendali e ai terreni
da destinare ad uso agrituristico.
Detti fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni
urbanistiche ed accatastati alla categoria "rurale"
o alla categoria "D10";
h) elaborati grafici, in scala 1:100, sullo stato di fatto e del progetto di
adeguamento dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico.
Ai sensi dell'art. 3 del D. Leg.vo 18 maggio, n. 228, alle opere ed ai fabbricati
destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui
all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo
di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere
architettoniche;
i) planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i
fabbricati in essa presenti e relativa destinazione d'uso;
j) copia conforme all'originale del titolo attestante il possesso dei fabbricati
e dei terreni costituenti l'azienda;
k) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.
445/00, rilasciata secondo il modello di cui all'All.2, con la quale il richiedente
dichiara:
- di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali per sé e
per i propri coadiuvanti;
- di essere in regola con gli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni
in materia;
l) documentazione attestante il possesso e il numero di codice fiscale, di Partita
IVA, dell'iscrizione alla C.C.I.A.A. con data di inizio attività;
m) certificato di vigenza;
n) copia conforme all'originale della determinazione favorevole emanata dal Comune
per l'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici;
o) verbale di accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi e del rapporto
di connessione e di complementarietà delle attività agrituristiche
proposte con quelle agricole svolte, come da schema predisposto a titolo indicativo,
di cui all'All.3.
p) se il richiedente è persona giuridica (Cooperativa, Consorzio, Società,
ecc), oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:
- copia conforme all'originale di atto costitutivo e statuto;
- copia conforme all'originale del certificato di vigenza e fallimentare rilasciato
dal Tribunale competente per territorio;
- copia conforme all'originale della delibera del Consiglio di amministrazione
di autorizzazione alla presentazione della domanda di iscrizione nell'Elenco
da parte del legale rappresentante
(Vai alla pagina della modulistica)
3. Relazione tecnico-economica descrittiva dell'azienda e delle attività agrituristiche proposte
Nell'ambito di ogni più proficua collaborazione con i Comuni tesa ad assicurare utili elementi di conoscenza e di orientamento per le valutazioni di propria competenza, si evidenziano di seguito le informazioni di particolare rilievo che devono risultare deducibili dalla relazione tecnico-economica, di cui al precedente punto 2, lettera b):
a) descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione dell'ordinamento produttivo,
della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per l'ordinaria
gestione dell'azienda;
b) descrizione dell'attività agrituristica prevista, con l'indicazione
della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell'offerta dei
prodotti aziendali;
c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l'indicazione della loro utilizzazione
per l'esercizio dell'attività agricola e dell'attività agrituristica;
d) complementarietà dell'attività agrituristica.
Per la stima della complementarietà costituiscono parametri di valutazione:
1. il valore del reddito lordo aziendale, compresi gli aiuti di mercato e di
integrazione al reddito, che deve risultare maggiore rispetto al reddito lordo
ottenibile dall'attività agrituristica;
2. il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attività agrituristica,
nel corso dell'anno solare, che deve risultare inferiore al tempo utilizzato
per l'attività agricola
4. Aggiornamento dell'Elenco degli operatori agrituristici
Per consentire l'aggiornamento dell'Elenco degli operatori agrituristici a seguito di mutamenti soggettivi ed oggettivi del titolare e/o dell'azienda, si richiama l'attenzione dei Comuni sulle raccomandazioni sotto riportate:
L’ampliamento e/o la variazione della consistenza aziendale e/o delle
tipologie di attività agrituristiche, comporta il mutamento degli elementi
identificativi del titolare e/o dell’azienda agricola nell’Elenco
degli operatori agrituristici.
Tali modifiche sono subordinate agli accertamenti sul possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 41/84, da parte
del Comune.
Il Comune, accertate le condizioni sopra richiamate, esprime il proprio parere
sull’istanza di ampliamento e/o di variazione e la inoltra all’AGC
Sviluppo Attività Settore Primario Settore Interventi per la Produzione
Agricola, Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 – Napoli.
L’istanza di ampliamento e/o di variazione, uso bollo ai sensi dell’art.
3 del D.P.R. 642/72, di cui una copia è acquisita agli atti del Comune,
deve essere corredata dalla documentazione di cui alle lettere a), b), c),
d), g), h), i), j), n), o), del precedente punto 2.
Successivamente alla comunicazione di accoglimento dell’ampliamento e/o
della variazione richiesti, il Comune deve rilasciare una nuova autorizzazione
comunale per l’esercizio dell’attività
agrituristica, dandone informativa all’AGC Sviluppo Attività
Settore Primario Settore Interventi per la Produzione Agricola, Centro Direzionale,
Isola A/6 – 80143 – Napoli.
B) Subentro.
Il trasferimento della titolarità dell’iscrizione nell’Elenco,
per atto tra vivi o mortis causa, comporta una nuova iscrizione nell’Elenco
del subentrante e la cancellazione del sostituito.
Tale iscrizione è subordinata agli accertamenti sul possesso dei requisiti
soggettivi ed oggettivi, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 41/84, del subentrante
da parte del Comune.
Il Comune, accertate le condizioni sopra richiamate, esprime il proprio parere
sull’istanza di subentro e la inoltra alla Commissione consultiva regionale,
istituita ai sensi dell’art. 11 della L.R. 41/84, per il tramite dell’AGC
Sviluppo Attività
Settore Primario Settore Interventi per la Produzione Agricola, Centro Direzionale,
Isola A/6 – 80143 – Napoli.
L’istanza di subentro, uso bollo ai sensi dell’art. 3 del D.P.R.
642/72, nell’Elenco degli operatori agrituristici, di cui una copia è acquisita
agli atti del Comune, deve essere corredata dalla documentazione di cui alle
lettere a), e),f),J), k), l), m), n), o) del precedente punto 2).
C) Art. 9 della legge 41/84 - Revoca e cancellazione dall'Elenco regionale.
Il Comune provvede alla proposta di revoca dell'iscrizione nell'Elenco se,
a seguito degli accertamenti di propria competenza, risulta che l'operatore:
1) sia venuto meno agli obblighi specificati negli artt. 7 e 8 della L.R.
41/84;
2) abbia perso i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività
agrituristica;
3) non svolga da due anni attività di agriturismo
5. D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni in materia di documentazione amministrativa
La documentazione a corredo delle istanze può essere prodotta per mezzo
di dichiarazione sostitutiva di certificazione nei modi e con i limiti previsti
dal D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni in materia di documentazione
amministrativa.
Tali dichiarazioni sostitutive sono rese dal richiedente al Comune cui spetta
l'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi del caso.
A seguito dei controlli di cui all'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i Comuni comunicano
tempestivamente all'AGC Sviluppo Attività
Settore Primario Settore Interventi per la Produzione Agricola,
Centro Direzionale, Isola A/6 - 80143 - Napoli, gli esiti degli
accertamenti cui consegue la perdita dell'iscrizione nell'Elenco
nonché di ogni altro beneficio.
6. Art. 8 della L.R. 41/84 - Autorizzazione comunale
Per l'esercizio dell'attività agrituristica gli operatori iscritti
nell'Elenco devono munirsi dell'autorizzazione comunale rilasciata dal Comune
previo l'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie. L'autorizzazione
rilasciata dal Comune per l'esercizio dell'attività
agrituristica deve contenere le seguenti indicazioni:
1. Tipo di attività svolte (alloggio, ristorazione, agricampeggio, etc.);
2. Modalità e limiti di esercizio (manodopera impiegata, periodo di apertura,
individuazione catastale del fabbricato oggetto di attività);
3. Disponibilità ricettiva (numero di posti letto, mensa e tenda o roulotte);
4. Elenco di massima dei prodotti tipici disponibili presso l'azienda;
5. Obbligo delle comunicazioni alle autorità di P.S.;
6. Tariffe praticate
7. Accertamenti dei Comuni
Come è noto, l'art. 9 della L.R. 41/84 attribuisce ai Comuni il compito
di verificare il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la permanenza
dell'iscrizione nell'Elenco, sul rispetto delle autorizzazioni all'esercizio
rilasciate ai sensi dell'art. 8 della predetta legge regionale, sull'effettivo
esercizio delle attività agrituristiche.
Al riguardo, quest'Area ha già fornito ai Comuni, con le citate note prot.
n. 2/15749 del 22/11/2000 e nota prot. n. 2/12221 del 02/12/2002, alcuni indirizzi
operativi per lo svolgimento delle attività di controllo tecnico-amministrativo.
Si ravvisa, tuttavia, la necessità di richiamare l'attenzione dei Comuni
sul carattere di continuità che tali accertamenti devono assumere e sulla
opportunità di avvalersi di appropriate modalità e di criteri attraverso
i quali effettuare i controlli (ad es. verifiche a campione, adozione di verbali
di controllo e di apposite check-list).
Le Amministrazioni comunali, nel rispetto dei principi di sussidiarietà
e di leale collaborazione, avranno cura di segnalare gli esiti
delle verifiche all'AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Interventi per la Produzione Agricola, Centro Direzionale,
Isola A/6 - 80143 - Napoli, per gli opportuni adempimenti del caso,
fermo restando, inoltre, l'obbligo di segnalare ogni altra violazione
alle vigenti disposizioni in materia di pubblico interesse alle
competenti autorità abilitate da legge.