In
base alle vigenti disposizioni, l'esercizio dell'agriturismo
è consentito soltanto agli iscritti nell'apposito Elenco
regionale, previsto dall'art. 5 della L.R. 41/84.
L'iscrizione è disposta da una apposita commissione; l'accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti è curato dalle Amministrazioni Comunali, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge Regionale. Qui di seguito si riporta l'elenco, su base provinciale, degli iscritti. L'elenco si intende aggiornato a luglio 2009.
Legenda dei dati contenuti negli elenchi:
A = Alloggio
R = Ristorazione
V = Vendita
AC = Agricampeggio
PL = Posti letto
PT = Posti tenda
PM = Posti ristoro