Decreto Dirigenziale n.305 del 30/05/2013

PO Campania FSE 2007-13 - Asse VI Assistenza Tecnica Obiettivo Operativo VI n1) - CUP B61I13000090009 - Capitolato d'oneri e disciplinare di gara per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica all'implementazione, coordinamento, attuazione, monitoraggio, controllo e chiusura del POR Campania fse 2007-2013 - supporto all'avvio del nuovo PO Campania FSE 2014 - 2020.

FAQ (domande ricorrenti) - aggiornate al 30 luglio 2013

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12 Domanda:
In relazione a quanto esposto all’art 31 “Composizione ed articolazione del gruppo di lavoro” del Disciplinare di Gara per le figure genericamente definite “esperto” per le quali non è direttamente evincibile il titolo di studio richiesto, si chiede di specificare se il non possesso di Laurea per tali figure costituisca motivo di esclusione. In caso non costituisca motivo di esclusione si chiede di volere precisare se il possesso della laurea quale titolo di studio per tali figure, costituisce ai fini della valutazione, motivo di premialità.

Risposta:
Con riferimento alla FAQ sopra riportata si rappresenta che i motivi di esclusione, ai sensi dell’art. 46 del Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii., sono tassativamente quelli espressamente previsti dai documenti di gara cui si rinvia. In linea generale è comunemente assunto che non è necessario per un individuo avere qualifiche professionali o accademiche per essere definito un esperto, naturalmente nei casi in cui un titolo accademico non sia direttamente richiesto da norme specifiche (come ad es. l’iscrizione in alcuni albi professionali). Il bando non prevede “premialità”, ma fa espresso riferimento ai criteri di valutazione indicati all’art. 38 del disciplinare/capitolato di gara cui si rinvia.
11 Domanda:
Con riferimento a quanto previsto all’art. 29 “Garanzia a corredo dell’offerta” e più specificatamente da una lettura combinata dei punti 1 e 2 si chiede di volere specificare, oltre al documento attestante la cauzione provvisoria quale altro documento debba essere presentato in originale o copia conforme e se per attestare la conformità di tale ulteriore documento sia sufficiente una autodichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 o, in caso contrario, attraverso quali modalità sia possibile attestare tale conformità.

Risposta:
In base all’art. 29 i concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, oltre alla cauzione provvisoria dell'1% dell'entità totale dell’appalto, l’originale o una copia conforme della certificazione ISO, ai sensi dell’art. 19 del d.p.r. n. 445/2000.
10
Domanda:
L’art. 6 “Durata del Contratto” indica al punto 1 quale termine ultimo delle attività il 31/12/2015. L’art. 18 del medesimo disciplinare indica nella sua articolazione le modalità e la tempistica di pagamento del servizio. Come noto alla stazione appaltante la data del 31/12/2015 corrisponde alla data ultima di ammissibilità della spesa a valere sul POR FSE 2007-2013 e, quindi, anche della spesa per il servizio oggetto di gara. Da una lettura combinata dei due articoli si rilevano alcune discrasie che si chiede di volere chiarire. Si rileva infatti che gli importi relativi al sesto stato di avanzamento, al saldo finale ed alle trattenute pari allo 0,5 % dell’importo di cinque rate, verrebbero di fatto convalidati dalla Stazione Appaltante oltre la data del 31/12/2015 rendendoli inammissibili a valere sul PO FSE 2007-2013. In sintesi quindi un importo pari al 35% del totale posto a base di gara risulterebbe impossibile da ammettere come spesa sul PO FSE 2007-2013 con ovvia decadenza dei termini di pagamento indicati all’articolo 18 e conseguente indeterminatezza degli stessi. Si chiede pertanto di volere puntualmente chiarire e specificare le tempistiche reali di pagamento del servizio che la Stazione Appaltante intende porre in essere al fine di consentire una corretta valutazione del bando di gara nella sua convenienza generale da parte degli offerenti.

Risposta:
Si rappresenta che la coerenza e l’ammissibilità della spesa vanno attestate dal Responsabile di Obiettivo Operativo e che, in ogni caso, in presenza di un contratto validamente sottoscritto, le prestazioni dell’impresa, rese a regola d’arte e coerenti con l’oggetto del contratto, vanno onorate dall’Amministrazione procedente a prescindere dalle fonti di finanziamento.
9
Domanda:
In riferimento all’articolo 16 punto 6 del disciplinare di gara si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTI, sia possibile subappaltare il 30% dell’importo complessivo del contratto anche solo da una dei componenti il RTI (ad esempio la mandante).

Risposta:
Nel caso del raggruppamento temporaneo chi concorre e chi poi stipula il contratto è l’associazione e non le imprese che la costituiscono. Il rapporto, infatti, si costituisce in capo all’associazione temporanea, nella persona del mandatario, e non in capo ai singoli componenti. Sicché è del tutto fisiologico che questi non possano disporre, mediante contratti di subappalto, di obbligazioni di cui non sono direttamente titolari.
8
Domanda:
Con riferimento ai requisiti di ammissione richiesti all’art. 26 del disciplinare di gara, si chiede a codesta spettabile Amministrazione di confermare che ai punti 5.2 e 6.1. del suddetto articolo tra i “servizi resi nell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da fondi pubblici (ordinari e aggiuntivi, nazionali e comunitari)” si comprendano i servizi di assistenza tecnica alle Autorità di Audit ed i servizi di assistenza tecnica al controllore di II livello (svolgimento di controlli desk ed in loco) ai sensi del Reg. CE 438/01
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Risposta:
Si precisa che la valutazione circa il possesso del requisito in relazione alla tipologia di servizi prestati spetta insindacabilmente alla Commissione di gara.
7
Domanda:
In riferimento a quanto esposto all’art 32 “Norme comuni sulla documentazione e dichiarazioni sostitutive " si chiede di indicare puntualmente quali certificati / certificazioni / atti dovranno essere eventualmente esibiti.

Risposta:
Dal 01/01/2012, a seguito dell'entrata in vigore della L. 12 novembre 2011, n. 183, gli uffici pubblici non possono più richiedere al cittadino alcun certificato in possesso di un’altra Pubblica Amministrazione. Alla luce di ciò, il concorrente non dovrà esibire alcun certificato che possa essere oggetto di autocertificazione/autodichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e ss.mm.ii..
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Domanda:
In riferimento alla procedura in oggetto, si pongono si seguenti quesiti:
1. DURATA DELL’APPALTO: Ai sensi del punto II.3 del bando di gara e dell’articolo 6, paragrafo 1 del capitolato, la durata dell’appalto è fissata in 26 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto d’appalto ovvero dalla data di avvio del servizio ed in ogni caso non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2015; al paragrafo 4 dell’articolo 7 del capitolato di gara, invece, si fa riferimento ad un periodo di erogazione dei servizi pari a 27 mesi. In proposito si chiede di chiarire quale sia la durata prevista per il servizio oggetto di gara.
2. PROGETTO DI BASE: Ai sensi dell’articolo 35, paragrafo 2, nella busta B dovrà essere inserito un “Progetto di Base (…) che preveda l’articolazione dei servizi di cui all’art. 9 del presente Capitolato/Disciplinare sia in relazione al presente appalto sia in riferimento all’eventuale opzione di ripetizione di servizi analoghi”. In proposito si chiede se è corretto intendere per “Progetto di Base” un documento contenente la sintesi della proposta progettuale e la sua rimodulazione in vista dell’eventuale ripetizione dei servizi analoghi.
3. DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Si chiede conferma che il legale rappresentate, firmatario della documentazione amministrativa e dell’intera offerta, possa rendere le dichiarazioni indicate nell’art. 38 co. 1 del D.Lgs. 163/06, in nome proprio e per conto dei soggetti indicati alle lettere b) e c) essendo pienamente a conoscenza dei fatti e degli stati di tali soggetti.

Risposta:
Durata dell’appalto: Si precisa che per mero errore materiale all’art. 7 punto 4 del Capitolato/Disciplinare di Gara è stata indicata una durata dell’appalto di mesi 27. Pertanto si conferma che la durata dell’appalto è di mesi 26 decorrenti dalla data di stipula del contratto d’appalto ovvero dalla data di avvio del servizio ex art. 11, comma 9, del Codice e art. 302 comma 2 del Regolamento e che comunque i servizi non potranno protrarsi oltre il 31 dicembre 2015, come indicato nel Bando di Gara e nell’art. 6 punto 1 del Capitolato/Disciplinare
Progetto di Base: Per Progetto di Base si può intendere un documento contenente la sintesi della proposta progettuale presentata dal concorrente unitamente alla sua modulazione in funzione di una possibile ripetizione, in tutto o in parte, di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
Dichiarazioni sostitutive: Ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/00 e ss.mm.ii. la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza
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Domanda:
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 35 comma 2 del Disciplinare di Gara, da una lettura dell’art. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs nr. 163/06 e ss.mm.ii., ivi richiamato, sembrerebbe dedursi che il c.d. “Progetto di Base” sia assimilabile alla Offerta Tecnica stessa, richiesta al comma 1 dell’art. 35 del citato Disciplinare. Alla luce di quanto esposto si chiede a Codesta Amministrazione di i) confermare che il “Progetto di Base” sia un documento aggiuntivo rispetto alla Offerta Tecnica; ii) di specificare i contenuti minimi che dovranno essere descritti con riferimento al “Progetto di Base”.

Risposta:
Per Progetto di Base si può intendere un documento contenente la sintesi della proposta progettuale presentata dal concorrente unitamente alla sua modulazione in funzione di una possibile ripetizione, in tutto o in parte, di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs.163/2006 ss.mm.ii.
L’articolazione del citato documento e le modalità relative alla sua formulazione restano nelle competenze delle imprese concorrenti.
4
Domanda:
Si chiede a codesta spettabile amministrazione di confermare che il controllo qualità demandato alla Consob, ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Decreto Legislativo n. 39/2010, svolto con periodicità triennale sui soggetti che svolgono la revisione degli Enti di Interesse Pubblico nonché la pubblicazione della Relazione di Trasparenza annuale di cui all’art. 18 del citato Decreto Legislativo n. 39/2010, sia ritenuto equivalente al requisito previsto dall’art. 26, numero 3, della sezione II Disciplinare.

Risposta:
Come desumibile dalla lettera del Capitolato/Disciplinare di gara, ed in particolare dal combinato disposto dell’art. 26 punto 3 e dell’art. 29 punto 1, per certificazione di qualità si intende la certificazione rispondente alle norme ISO, altresì indicate all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. in funzione della dimidiazione della cauzione provvisoria.
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Domanda:
1.Con riferimento alla previsione dell’articolo 28 “Avvalimento” punto 6 del Capitolato d’Oneri, laddove specifica che “ in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti” si chiede di confermare che deve essere intesa nel senso della Determinazione n. 2 del 01/08/2012 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture “L’avvalimento nelle procedure di gara” che al punto 7 “I raggruppamenti temporanei di imprese” chiarisce tra l’altro che “… In tale prospettiva non esistono limitazioni all’applicazione dell’istituto (dell’avvalimento ndr) con la conseguenza che deve essere ritenuto possibile l’utilizzo dell’avvalimento esterno (da parte di un’impresa ausiliaria esterna al R.T.I. ed in favore di un suo membro) o interno (nel caso in cui l’ausiliaria sia anche mandante o mandataria del raggruppamento dell’impresa avvalsa). Quindi, il divieto di cui all’art. 49, comma 8, del Codice deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi”.
2. Con riferimento alla previsione dell’articolo 26 “Requisiti di ammissione” punto 5.2 della Sezione II Disciplinare, si chiede di confermare che il valore del fatturato d’impresa deve essere relativo a servizi resi alla pubblica amministrazione per attività di assistenza tecnica rese alle stesse ma non necessariamente fatturato alla Pubblica Amministrazione quale destinataria delle singole fatture poiché ad esempio fornito nell’ambito di un subappalto.
Inoltre con riferimento al medesimo punto si chiede di confermare che le attività di controllo di primo livello in relazione ai progetti e piani formativi svolti per i Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua riconosciuti e finanziati dal Ministero del Lavoro, rientrano nell’ambito dei servizi resi nell’assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da fondi pubblici.
3.Si chiede inoltre di chiarire se possano sussistere cause di incompatibilità tra le attività di assistenza tecnica all’Autorità di Audit e a quelle del presente Bando e con particolare riferimento alle attività di controllo di primo livello, qualora vengano rese da Società anche diverse ma che condividono una medesima rete “network” così come definito nella Direttiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati laddove all’art. 2 definisce “rete” (network): la struttura più ampia: — che è finalizzata alla cooperazione e alla quale appartengono un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, e — che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante delle risorse professionali; o «affiliata di un'impresa di revisione contabile»: un'impresa, indipendentemente dalla sua forma giuridica, che è legata ad un'impresa di revisione contabile tramite la proprietà comune, la direzione comune o una relazione di controllo; e che al successivo articolo 22 “Indipendenza ed obiettività” al punto 2. prevede che “Gli Stati membri provvedono affinché un revisore legale o un'impresa di revisione contabile non effettui la revisione legale dei conti di un ente qualora tra tale ente e il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o la rete sussistano relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, dirette o indirette (comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi aggiuntivi diversi dalla revisione contabile), dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile risulta compromessa”.

Risposta:
Avvalimento: In relazione al quesito posto, si ritiene coerente con la lex specialis l’interpretazione prospettata e pertanto, il divieto di cui all’art. 28 punto 6 del Capitolato/Disciplinare di gara e di cui all’art. 49, comma 8 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. deve essere inteso nel senso che è vietata la partecipazione dell’impresa avvalente e di quella avvalsa alla medesima gara quando tali imprese siano in concorrenza l’una con l’altra, vale a dire quando siano entrambe portatrici di autonome e contrapposte offerte, ma non quando avvalente ed avvalsa appartengano allo stesso raggruppamento e presentino un’unica offerta facente capo al medesimo centro di interessi.
Requisiti di ammissione – Fatturato specifico: In merito all’importo complessivo del fatturato specifico di cui all’art. 26 punto 5.2 del Capitolato/Disciplinare ciò che rileva è l’origine di tale fatturato e la tipologia di servizi cui è connesso e non il soggetto cui il fatturato si riferisce. Pertanto, ciò che deve evidenziarsi è la presenza di una inequivoca e palese correlazione tra il fatturato specifico e i servizi cui tale fatturato si riferisce che devono essere relativi ad assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni con riferimento alle attività connesse all’attuazione di programmi finanziati da fondi pubblici (ordinari e aggiuntivi, nazionali e comunitari).
Si precisa, infine, che la valutazione circa il possesso del requisito in relazione alla tipologia di servizi prestati spetta insindacabilmente alla Commissione di gara.
Incompatibilità: In base a quanto disposto dall’art. 17 punto 10 del Capitolato/Disciplinare di gara, costituisce causa d’incompatibilità, per tutta la durata dell’appalto, l’essere beneficiari e/o attuatori di interventi previsti dal POR FSE che possano determinare un conflitto di interessi in relazione alle attività da svolgere. L’aggiudicatario si obbliga altresì a non fruire di regimi di aiuto cofinanziati dal POR FSE. Il concetto di incompatibilità richiamato dal bando richiede, dunque, una verifica in concreto volta a valutare la sussistenza degli elementi che possono determinare la sussistenza del conflitto invocato dal bando. Dalla FAQ inoltrata tali elementi non sono desumibili.
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Domanda:
In riferimento a quanto richiesto dall'art. 31 "Composizione ed articolazione del gruppo di lavoro" e più specificamente all'esperienza professionale del Coordinatore di commessa, si legge che il requisito richiesto deve essere pari ad almeno 20 anni di coordinamento di programmi comunitari. Si chiede di specificare se i 20 anni richiesti devono intendersi puntualmente riferiti ad attività di coordinamento di programmi comunitari oppure solo ad una parte di essi, ed in quale misura, deve riferirsi a tale specifica attività. La condizione di intera esperienza lavorativa in coordinamento di programmi comunitari porrebbe dubbi relativamente all'ovvia esclusione di soggetti di età inferiore a 45-50 anni"
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Risposta:
L'esperienza di 20 anni, che ovviamente si riferisce ad attività di assistenza tecnica, presente peraltro in svariati bandi, viene richiesta esclusivamente per la figura del coordinatore. Risulta di tutta evidenza che l'attività di coordinamento, richiedendo in capo a chi la esercita la capacità di organizzare, distribuire, e disporre non può prescindere da un'esperienza consolidata che certamente va oltre la competenza professionale e che presume la capacità di orientare il gruppo verso soluzioni innovative e propositive in grado di essere individuate esclusivamente da chi detiene la necessaria esperienza e conoscenza della programmazione.
Si fa rilevare, peraltro, che da un'agevole lettura dell'art. 31 del capitolato/disciplinare che testualmente recita "Il Gruppo di Lavoro dovrà essere indicato dall'Appaltatore in sede di offerta e dovrà essere costituito, a pena di esclusione, al minimo dalle risorse professionali di seguito indicate:
- 1 Coordinatore di commessa, con esperienza professionale di almeno 20 anni in attività coordinamento di programmi comunitari per almeno 100 giornate per l'intera durata dell'appalto....", si evince chiaramente che gli anni di esperienza non costituiscono causa di esclusione. La detta esclusione va riferita all'eventuale mancata indicazione della risorsa professionale richiesta, ciò anche in linea con l'attuale formulazione dell'art. 46 del dlgs 163/2006 ss.mm.ii..

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Domanda
"il periodo temporale di riferimento per la redazione del bilancio va dal 1° luglio al 30 giugno, rispetto al soddisfacimento dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all'art.26 del disciplinare, si chiede se è possibile far riferimento-relativamente al fatturato 2009-al bilancio chiuso al 30 giugno 2009 che copre il periodo 1 luglio 2008-30 giugno 2009 e, conseguentemente -relativamente al fatturato 2010 -al bilancio chiuso al 30 giugno 2010, che copre il periodo 1 luglio 2009-30 giugno 2010 e, relativamente al fatturato 2011,- al bilancio chiuso al 30 giugno 2011 che copre il periodo 1 luglio 2010-30 giugno 2011".

Risposta:
In conformità alla determinazione dell'AVCO n.5 del 21/05/2009, il bilanci a cui fare riferimento per il fatturato 2009 è il bilancio approvato nel 2010; per il fatturato 2010 è il bilancio approvato nel 2011 e per il fatturato 2011 il bilancio approvato nel 2012.