Decreto Dirigenziale n. 282 del 28 luglio 2011

Por campania FSE 2007/2013 - asse III "inclusione sociale" - obiettivo Specifico: g) "sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere
Ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro" - obiettivo Operativo: g2) "sostenere l'azione nelle aree urbane degradate dei Centri multifunzionali per l'integrazione sociale e lavorativa di Soggetti deboli e nelle aree marginali e a rischio di desertificazione".

FAQ (domande ricorrenti) - aggiornate al 27 settembre 2011

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Domanda:
Può un Ente di formazione presentare due progetti (uno per ogni figura professionale) con lo stesso raggruppamento?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 ciascun raggruppamento può candidarsi a presentare un progetto formativo per ognuna delle figure professionali previste, da redigere utilizzando il “Formulario di presentazione del progetto” (All.2).
Pertanto un Ente di formazione può presentare, con lo stesso raggruppamento, un progetto per la figura professionale “Animatore sociale” ed un progetto per la figura professionale “Tecnico dell’accoglienza”.
Si specifica che nel caso di candidatura per entrambe le figure professionali vanno presentate due distinte domande di partecipazione al finanziamento con i relativi allegati.
34
Domanda:
In considerazione dei contenuti formativi previsti e puntualmente dettagliati, anche in termini di ore, per i due profili professionali, ed ai fini della compilazione dell’articolazione in moduli (cfr. Allegato 2 formulario di presentazione del progetto, sezione 2, par. 2.d), si richiede
a) se i contenuti didattici ivi previsti debbano arricchire gli argomenti delle aree disciplinari senza alterarne il monte ore; riportare esclusivamente quelli previsti per ciascuna area disciplinare.
b) se i moduli didattici possano contenere argomenti di diverse aree disciplinari;
c) quali siano i criteri di suddivisione delle ore per gli argomenti di ciascuna area disciplinare.

Risposta:
Vedi FAQ n, 29
33
Domanda:
Vorrei sapere se deve esserci un legame di proporzionalità tra i dipendenti a tempo indeterminato dell’ente ospitante lo stage e il numero di stagisti ospitabili. Questo in considerazione che l’ultima versione del manuale FSE versione definitiva del 29/06/2011 nulla dice al riguardo, mentre nelle versioni precedenti vi era un riferimento.

Risposta:
Vedi FAQ n. 23
32
Domanda:
I soggetti in partenariato, non proponenti, possono aderire a più progetti?

Risposta:
Vedi FAQ n.1
31
Domanda:
Nel caso in cui il soggetto proponente sia unico e si avvalga di collaborazioni con partner non proponenti (e privi dei requisiti per essere proponenti, per es associazioni non iscritte al registro regionale del volontariato o del terzo settore) è sufficiente sottoscrivere un accordo di partenariato senza costituire una ATS?

Risposta:
Ai sensi dell’art, 3 dell’Avviso, le proposte progettuali devono essere presentate, a pena di esclusione, da un partenariato composto dai tre soggetti indicati: un organismo di formazione, accreditato ai sensi della D.G.R. n. 226/2006 per la macrotipologia “Formazione Superiore”, in qualità di soggetto capofila; un Ambito Territoriale ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 11/2007, nelle forme associative previste dal D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000; uno dei soggetti del terzo settore, così come definiti dall’art. 13 della L.R. 11/2007.
I tre soggetti, al momento della presentazione del progetto devono costituirsi formalmente in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), oppure devono dichiarare l’intenzione di costituirsi in tale forma giuridica secondo le modalità indicate all’art. 3 dell’Avviso.
30
Domanda:
Poiché il registro delle associazioni di promozione sociale, previsto dalla L. 383/2000, non è ancora stato istituito nella Regione Campania, si chiede se possono partecipare al bando le associazioni di promozione sociale non iscritte all’albo regionale di cui all’art. 43 della LR 11/2007 poiché l’attività prevalente non rientra fra quelle previste all'art. 21 del Regolamento di Attuazione.

Risposta:
Vedi FAQ n. 27
29
Domanda:
Al paragrafo d.2 del formulario, l'articolazione in moduli dei contenuti formativi, deve seguire la suddivisione per aree disciplinari indicate nelle tabelle dei contenuti dell’attività formativa ai sensi dalla D.G.R. n. 2843/2003, o queste sono solo indicative?

Risposta:
La progettazione formativa, l’articolazione in moduli e la definizione dei contenuti didattici devono rispondere al vincolo del monte ore per ciascuna area disciplinare.
Nel rispetto di tale vincolo, definito dalla D.G.R. 2843/2003, è possibile articolare i contenuti e gli argomenti, all’interno dei diversi moduli didattici, nelle modalità ritenute più coerenti con gli obiettivi formativi.
28
Domanda:
Il Comune incluso nel partenariato non è capofila dell'Ambito Territoriale, c'è un modello per l'autorizzazione che deve chiedere al capofila dell'Ambito?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 viene indicato, come partner pubblico dell’Organismo di formazione, l’ Ambito Territoriale di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/2007, nelle forme associative previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000
27
Domanda:
Il soggetto del terzo settore deve essere iscritto all'albo regionale?

Risposta:
Il soggetto del terzo settore deve essere uno dei soggetti indicati all’art 19 della L.11/2007. Non è richiesta l’iscrizione ad alcun albo regionale.
26
Domanda:
È possibile per l’ente formativo costituente l’ATS delegare a società esterna la progettazione del piano?

Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, l’Organismo di Formazione, in qualità di capofila, rappresenta l’unico interlocutore della Regione per tutte le comunicazioni e gli obblighi derivanti dall’eventuale finanziamento concesso.
L’eventuale conferimento di risorse a soggetti terzi da parte del soggetto beneficiario, da ritenersi oggetto di “delega a terzi” secondo quanto previsto dal “Vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-13” ed indicato nello schema di atto di concessione allegato al “Manuale delle procedure di gestione POR Campania FSE 2007-2013” scaricabile dal sito internet della Regione Campania, non è comunque previsto dal presente avviso.
25
Domanda:
Relativamente all’art 3 dell’Avviso Pubblico “Più competenze per gli Operatori Sociali”, ”soggetti ammessi a partecipare all’avviso”, si chiede se in qualità di componente del partenariato, in qualità di rappresentanza del Terzo Settore, possono essere inseriti più componenti (cooperative sociali), al fine di agevolare la realizzazione delle attività di stage.

Risposta:
Ai fini della costituzione del partenariato si rimanda a quanto stabilito dall’art. 3 dell’avviso (vedi FAQ n. 19). Le attività di stage possono essere realizzate presso le sedi dei partner e/o presso le sedi di altri soggetti convenzionati esterni all’ATS.
24
Domanda:
È possibile svolgere le ore di formazione d’aula presso una sede differente da quella accreditata dell’ente formativo?
Se si, le sede che ospiterà le lezioni d’aula deve avere dei requisiti specifici?
La sede diversa da quella accreditata deve essere indicata nel formulario all’atto di presentazione del progetto?

Risposta:
Per le regole relative allo svolgimento delle attività formative si rimanda a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di accreditamento, come definita dalla DGR 226/2006.
23
Domanda:
Le associazioni che ci stanno contattando per la creazione della rete presso la quale svolgere le attività di stage non hanno dipendenti, basandosi su attività di soci volontari. S'intende organizzare, sulla scorta di precedenti esperienze, dei gruppi di stage di massimo 5 partecipanti per realtà ospitante. E' interpretazione corretta?

Risposta:
Per determinare il numero massimo di stageur da inserire in ciascun soggetto ospitante è necessario fare riferimento al DM n. 142/98 e s.m.i.
22
Domanda:
Tra le voci previste dal budget vi è l'indennità per gli allievi. E' da considerare obbligatorio o facoltativo prevederla nulla dicendo il bando in merito?

Risposta:
Ai sensi del “Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013”, scaricabile dal sito internet della Regione Campania, è ammessa la possibilità di erogare, per gli allievi che frequentano i corsi, un’indennità di frequenza, commisurata alle reali ore di presenza al corso. L’erogazione di detta indennità da parte dell’organismo di formazione non è obbligatoria.
21
Domanda:
Si chiede se ciascun ambito territoriale possa o meno partecipare a più raggruppamenti e se la partecipazione a uno o più raggruppamenti debba essere deliberata dal coordinamento istituzionale d'Ambito.

Risposta:
Vedi FAQ n. 1.
Ai fini della presentazione dell’avviso, ai sensi dell’art. 6, non si richiede di allegare alla domanda la delibera del coordinamento istituzionale di Ambito.
20
Domanda:
L'ente di formazione capofila del progetto deve essere del medesimo ambito territoriale dell'ente locale coinvolto (es: ente di formazione di Napoli e comune coinvolto di Benevento).

Risposta:
Non è previsto nessun vincolo in tal senso.
19
Domanda:
Vorrei sapere se all'art. 3 nella procedura di costituzione dell'ATS il riferimento ad "uno dei soggetti del terzo settore" va inteso come un unico soggetto da inserire insieme ai due altri partner (ente formazione e ambito) oppure più soggetti del terzo settore, inseriti sempre nell'albo regionale, che possono sottoscrivere ognuno la dichiarazione di ATS.

Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, al partenariato deve partecipare, a pena di esclusione “uno dei soggetti del terzo settore, così come definiti dall’art. 13 della L.R. 11/2007.”
18
Domanda:
Non si riesce a compilare il formulario e la domanda di finanziamento, in quanto gli allegati sono in un formato non modificabile (PDF)

Risposta:
Vedi FAQ n.7
17
Domanda:
Per la partecipazione all'avviso dove posso recuperare i file modificabili in word?

Risposta:
Vedi FAQ n.7
16
Domanda:
All'art. 3 dell'allegato A viene richiesto come capofila un organismo di formazione accreditato. E’ possibile la partecipazione di due organismi di formazione accreditati di cui uno capofila e l'altro partner di progetto?

Risposta:
Ai sensi dell’art 3 dell’avviso, le proposte progettuali devono essere presentate, a pena di esclusione, da un partenariato composto dai seguenti soggetti:
- un organismo di formazione, accreditato ai sensi della D.G.R. n. 226/2006 per la macrotipologia “Formazione Superiore”, in qualità di soggetto capofila;
- un Ambito Territoriale ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 11/2007, nelle forme associative previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali (D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000);
- uno dei soggetti del terzo settore, così come definiti dall’art. 13 della L.R.11/2007.
Si precisa,inoltre, che ciascun organismo di formazione accreditato può partecipare in qualità di capofila a un solo raggruppamento.
15
Domanda:
L'Ente di formazione deve essere individuato attraverso una procedura ad evidenza pubblica (selezione mediante avviso pubblico)? Nel caso di Università campane è necessaria la eventuale procedura di selezione per la scelta dell'Ente di formazione?

Risposta:
Vedi FAQ n. 14
14
Domanda:
Si chiede di conoscere se per il bando in oggetto la scelta dei partner per la costituzione dell'ATS deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica.

Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso l’Organismo di Formazione, in qualità di capofila, rappresenta l’unico interlocutore della Regione per tutte le comunicazioni e gli obblighi derivanti dall’eventuale finanziamento concesso. Inoltre ciascun organismo di formazione accreditato può partecipare in qualità di capofila a un solo raggruppamento.
L’Avviso non dispone alcun obbligo di porre in essere procedure ad evidenza pubblica da parte dei Comuni, che si presume non debbano scegliere ma essere scelti da soggetti in possesso dei requisiti per assumere la veste di capofila.
Si evidenzia che i Comuni, peraltro, hanno la facoltà di partecipare a più raggruppamenti, aderendo ad eventuali richieste di partenariato provenienti da più soggetti, in ossequio alla par condicio.
13
Domanda:
All’art. 7 dell’Avviso tra i criteri di valutazione è inserita la presenza di certificazione di qualità. Può essere sottoposto a valutazione?

Risposta:
Vedi FAQ n. 12
12
Domanda:
Dalla lettura dell’avviso pubblico si evince, all’art. 7, l’attribuzione di punti 5 alla “presenza di certificazione di qualità”.
A parere dello scrivente, tale previsione valutativa è illegittima. Infatti, alla stregua di una consolidata e convincente giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituisce principio generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione (Sentenza del consiglio di stato n. 5105/2009.)
Orbene, il pre-requisito di partecipazione è definito dall’art. 3 del Bando – Soggetti ammessi a partecipare all’avviso – che individua chiaramente nel possesso dell’accreditamento, ai sensi della DGR 226/2006, il requisito fondamentale di partecipazione, non rilevando in alcun modo l’ulteriore requisito del possesso della certificazione di qualità.
D’altro canto, la procedura di accreditamento da luogo ad un elenco unico di soggetti accreditati ai sensi della normativa regionale citata, non distinguendo tra coloro che per accreditarsi ha fatto valere o meno il possesso di eventuale certificazione di qualità (requisito non strettamente indispensabile).

Risposta:
In base al diritto comunitario l’aggiudicazione deve essere sempre attribuita “all’offerta che sembra la migliore in relazione all’appalto stesso”, e non “all’offerta presentata dal candidato che ha maggior esperienza o più peso finanziario degli altri” (così il “Libro Verde sugli appalti pubblici del 1996 della Commissione Europea”).
Nondimeno, in linea di principio, la giurisprudenza afferma che è legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, a condizione che tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento dell'appalto (cfr. in tal senso, espressamente, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 15 settembre 2008, n. 8328; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 6 luglio 2005, n. 5553; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno 2007, n. 1590).
Preliminarmente, giova sottolineare che il criterio in esame non ha un’influenza decisiva sull’esito della procedura (5% del punteggio).
La giurisprudenza ammette la facoltà dell'Amministrazione di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta tecnica di tipo soggettivo concernenti, cioè, la specifica attitudine del concorrente - sulla base di analoghe esperienze pregresse - a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara, ritenendo "ciò legittimo, nella misura in cui aspetti dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità dell'offerta " (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2009, n. 837; Consiglio Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008 , n. 2770).
Legittimamente l'Amministrazione può, nel bando di gara, privilegiare le imprese che abbiano svolto attività identiche a quella oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno specifico punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione, potendo lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto della gara costituire un adeguato indice rilevatore dell'affidabilità e quindi della "qualità". Invero, l'inserimento della clausola che attribuisce un ulteriore punteggio ai soggetti che hanno espletato attività analoghe, non appare illogico ed arbitrario, ma del tutto legittimo, afferendo, in realtà, alla valutazione di elementi che hanno diretto ed immediato riferimento con la prestazione richiesta con l'oggetto della gara, in termini di logica presumibilità di una migliore esecuzione della fornitura richiesta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626).
Spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell’offerta ed il requisito soggettivo delle imprese concorrenti è particolarmente sottile, attesa la potenziale idoneità dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull’affidabilità e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione. Tale commistione inestricabile, viene, segnatamente, in rilievo quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti soggettivi in sé intesi, bensì quei profili soggettivi diretti a riverberarsi in modo specifico sull’espletamento dell’attività oggetto di procedura ad evidenza pubblica.
Non comporta, tuttavia, una indebita commistione tra soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione dell’offerta la previsione dell’Avviso di cui sopra, che, lungi dal risolversi nella prescrizione di requisiti selettivi di tipo meramente soggettivo idonei a restringere la cerchia dei concorrenti – in funzione per così dire protezionistica – a determinate imprese, costituisce il portato di esigenze organizzative strettamente inerenti alla natura oggettiva delle prestazioni da assolvere da parte dall’operatore economico aggiudicatario (su un caso simile vedasi: Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3208).
Sul punto è utile segnalare, pertanto, che appare legittimo e non vietato dai principi comunitari in materia di procedure concorsuali prevedere nella valutazione dell’offerta tecnica punteggi in grado di remunerare elementi di capacità – non considerati quali requisiti di ammissione – direttamente collegabili all’analisi del livello ontologico e qualitativo di prestazioni rese nel passato e rilevanti per la gestione del servizio affidato (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2010, n. 2456).
E, di certo, è questo il caso di specie, sia perché il criterio relativo al requisito soggettivo non ha un peso predominante nell’attribuzione del punteggio (5 punti, su 100 complessivi) sia perché la prestazione da approntare evidenzia un'attività connotata da particolari conoscenze tecniche ove gioca un ruolo importante la pregressa esperienza professionale.
11
Domanda:
In riferimento al bando in oggetto l’art. 3 del bando sottolinea la necessità, per l’ente di formazione capofila, di essere “accreditato ai sensi della D.G.R. n. 226/2006 per la macrotipologia “Formazione Superiore”. La nostra Associazione ha presentato la domanda di accreditamento per il rinnovo dell’ambito “Formazione Superiore” in data 5/01/2011 ed è in attesa di audit dalla data 12/05/2011.
Già per il catalogo di alta formazione, presentandosi lo stesso problema, il dirigente dell’Area Formazione aveva deliberato che gli Enti che erano in attesa di audit potevano partecipare al catalogo sub judice. Lo stesso avverrà anche per il bando in oggetto, visto che non è detto che l’Arlas effettuerà tutti gli audit prima del 30 settembre 2011 e che la nostra domanda è stata presentata ben prima della promulgazione del bando in oggetto?

Risposta:
Il requisito dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, deve essere posseduto dall’ente di formazione al momento della sottoscrizione dell’atto di concessione.
Pertanto gli Enti in attesa di audit possono presentare istanza di partecipazione all’avviso sub judice.
10
Domanda:
L'Ambito Territoriale può partecipare a più raggruppamenti?

Risposta:
Vedi FAQ n. 1
9
Domanda:
In riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto chiedo la seguente delucidazione:
un ente di formazione può presentare 2 progetti (1 per ogni figura professionale) come capofila di 2 distinti raggruppamenti (composti con enti diversi)?

Risposta:
Come indicato nell’art. 3 dell’Avviso, ciascun organismo di formazione accreditato può partecipare in qualità di capofila a un solo raggruppamento.
8
Domanda:
In relazione all'avviso pubblico "Più competenze per gli operatori sociali" di cui al D.D. n. 284 del 28.7.11 non si riesce a compilare il formulario e la domanda di finanziamento, in quanto gli allegati sono in un formato non modificabile (PDF).

Risposta:
Vedi FAQ n. 7
7
Domanda:
Gradirei ricevere se possibile un link da cui scaricare la modulistica da compilare. Finora sono riuscita a reperire l’allegato 1 e 2.
Inoltre non mi è ben chiaro quali sono i documenti da allegare.

Risposta:
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono elencati nell’art. 6 dell’Avviso “Modalità di presentazione delle proposte progettuali”.
Gli allegati sono scaricabili in formato word dal sito della Regione Campania nella sezione “La Regione informa”, alla voce “Piano per la governance dei servizi alla persona”.
6
Domanda:
Relativamente al personale impegnato (business plain) come sono da considerarsi i professionisti esterni che lavorano presso il distretto sociale con contratto a progetto e non quindi in regime di dipendenza? Vanno comunque inseriti poi nel dettaglio Personale Docente da Enti Pubblici?
La formazione a distanza, per la quale noi ad esempio abbiamo la piattaforma on-line, va considerata come possibilità formativa cosi come previsto dall'ultimo decreto dell'assessorato all'istruzione (massimo 80% FAD e 20 % frontale aula) anche per il bando in oggetto?
Per gli allievi il rimborso orario di lezione teorica e di tirocinio come va considerato? Sulla base di una norma evidentemente che non conosciamo.
Il rimborso per gli allievi è previsto anche per le ore di formazione in fad?
Nel business plain sono presenti numerose voci che non interessano il progetto (ad es. mobilità allievi in cigs, riconoscimento dell'indennità agli allievi occupati ecc...) basta solo non inserirvi nulla o possono/devono essere cancellate?

Risposta:
In generale le singole voci di costo contenute nello schema “Piano dei costi” (voce 4a dell’All. 2) devono essere articolate in coerenza con il progetto formativo presentato, nel rispetto di quanto indicato nell’Avviso Pubblico e nel “Manuale delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013” scaricabile dal sito internet della Regione Campania.
Nello specifico per il personale con contratto a progetto vale quanto stabilito dalla normativa nazionale di riferimento, in particolare dal D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato al 31 Luglio 2010.
5
Domanda:
In riferimento al bando di cui all'oggetto, relativamente al punto 3.e (priorità trasversali) si chiede di chiarire il significato di "promozione delle pari opportunità" e, a seguire, "società dell'informazione".

Risposta:
Si tratta delle priorità indicate dalla Commissione Europea, descritte nel Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo, artt. 6 e 7 e richiamate nel POR Campania FSE 2007-2013.
4
Domanda:
E' possibile che un Ambito Territoriale aderisca a più raggruppamenti?
Se si, a quanti?

Risposta:
Vedi FAQ n. 1
3

Domanda:
In riferimento all'art. 3 "Soggetti ammessi a partecipare all'avviso", laddove si evidenzia che "l'eventuale presentazione di due o più progetti formativi per una stessa figura professionale da parte dello stesso raggruppamento comporta l'inammissibilità di tutte le candidature presentate" e che "ciascun organismo di formazione accreditato può partecipare in qualità di capofila a un solo raggruppamento", si chiede di conoscere se, dunque, a un Ambito Territoriale e a un soggetto del Terzo Settore è consentito presentare più di due proposte perchè appartenenti a due o più raggruppamenti.

Risposta:
Vedi FAQ n. 1

2
Domanda:
In riferimento all'art. 3 dell'avviso pubblico in oggetto, si chiede di sapere se i Centri Servizi Volontariato rientrino nei soggetti del terzo settore definiti dall'art.13 della L.R. 11/2007 e siano, come tali, legittimati a rientrare nel partenariato che presenta la proposta progettuale?

Risposta:
La configurazione come Centro Servizio Volontariato non ha rilevanza giuridica ai sensi dell’art.13 della L.R. 11/2007, salvo che lo stesso venga diversamente qualificato, in coerenza con le tipologie di soggetti indicati nella Legge menzionata (i.e. associazione di programmazione sociale, organizzazione di volontariato, ecc.).
L’ammissibilità di tali soggetti al finanziamento è subordinata quindi alla forma giuridica che essi assumono alla data di presentazione del progetto, e che andrà espressamente richiamata.
1
Domanda:
In riferimento all’art. 3 dell’Avviso de quo “Soggetti ammessi a partecipare all’avviso” chiede il seguente chiarimento.
Può l’Ambito Territoriale S4 aderire a più Raggruppamenti i cui Soggetti Capofila siano diversi Organismi di Formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 226/2006 per la macrotipologia “Formazione Superiore”?

Risposta:
Si. Non sono previsti limiti in tal senso.