Decreto Dirigenziale
n. 282 del 28 luglio 2011
Por campania FSE
2007/2013 - asse III "inclusione sociale" - obiettivo Specifico:
g) "sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il (re)inserimento
lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere
Ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro" - obiettivo
Operativo: g2) "sostenere l'azione nelle aree urbane degradate
dei Centri multifunzionali per l'integrazione sociale e lavorativa
di Soggetti deboli e nelle aree marginali e a rischio di desertificazione".
FAQ (domande ricorrenti)
- aggiornate al 27 settembre 2011
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una mail
35 |
Domanda:
Può un Ente di formazione presentare due progetti (uno
per ogni figura professionale) con lo stesso raggruppamento?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 ciascun raggruppamento può candidarsi
a presentare un progetto formativo per ognuna delle figure professionali
previste, da redigere utilizzando il “Formulario di presentazione
del progetto” (All.2).
Pertanto un Ente di formazione può presentare, con lo stesso
raggruppamento, un progetto per la figura professionale “Animatore
sociale” ed un progetto per la figura professionale “Tecnico
dell’accoglienza”.
Si specifica che nel caso di candidatura per entrambe le figure
professionali vanno presentate due distinte domande di partecipazione
al finanziamento con i relativi allegati. |
34 |
Domanda:
In considerazione dei contenuti formativi previsti e puntualmente
dettagliati, anche in termini di ore, per i due profili professionali,
ed ai fini della compilazione dell’articolazione in moduli
(cfr. Allegato 2 formulario di presentazione del progetto, sezione
2, par. 2.d), si richiede
a) se i contenuti didattici ivi previsti debbano arricchire gli
argomenti delle aree disciplinari senza alterarne il monte ore;
riportare esclusivamente quelli previsti per ciascuna area disciplinare.
b) se i moduli didattici possano contenere argomenti di diverse
aree disciplinari;
c) quali siano i criteri di suddivisione delle ore per gli argomenti
di ciascuna area disciplinare.
Risposta:
Vedi FAQ n, 29 |
33 |
Domanda:
Vorrei sapere se deve esserci un legame di proporzionalità
tra i dipendenti a tempo indeterminato dell’ente ospitante
lo stage e il numero di stagisti ospitabili. Questo in considerazione
che l’ultima versione del manuale FSE versione definitiva
del 29/06/2011 nulla dice al riguardo, mentre nelle versioni precedenti
vi era un riferimento.
Risposta:
Vedi FAQ n. 23 |
32 |
Domanda:
I soggetti in partenariato, non proponenti, possono aderire a
più progetti?
Risposta:
Vedi FAQ n.1 |
31 |
Domanda:
Nel caso in cui il soggetto proponente sia unico e si avvalga
di collaborazioni con partner non proponenti (e privi dei requisiti
per essere proponenti, per es associazioni non iscritte al registro
regionale del volontariato o del terzo settore) è sufficiente
sottoscrivere un accordo di partenariato senza costituire una
ATS?
Risposta:
Ai sensi dell’art, 3 dell’Avviso, le proposte progettuali
devono essere presentate, a pena di esclusione, da un partenariato
composto dai tre soggetti indicati: un organismo di formazione,
accreditato ai sensi della D.G.R. n. 226/2006 per la macrotipologia
“Formazione Superiore”, in qualità di soggetto
capofila; un Ambito Territoriale ai sensi dell’art. 19 della
L.R. n. 11/2007, nelle forme associative previste dal D.lgs n.
267 del 18 agosto 2000; uno dei soggetti del terzo settore, così
come definiti dall’art. 13 della L.R. 11/2007.
I tre soggetti, al momento della presentazione del progetto devono
costituirsi formalmente in Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.),
oppure devono dichiarare l’intenzione di costituirsi in
tale forma giuridica secondo le modalità indicate all’art.
3 dell’Avviso. |
30 |
Domanda:
Poiché il registro delle associazioni di promozione sociale,
previsto dalla L. 383/2000, non è ancora stato istituito
nella Regione Campania, si chiede se possono partecipare al bando
le associazioni di promozione sociale non iscritte all’albo
regionale di cui all’art. 43 della LR 11/2007 poiché
l’attività prevalente non rientra fra quelle previste
all'art. 21 del Regolamento di Attuazione.
Risposta:
Vedi FAQ n. 27 |
29 |
Domanda:
Al paragrafo d.2 del formulario, l'articolazione in moduli dei
contenuti formativi, deve seguire la suddivisione per aree disciplinari
indicate nelle tabelle dei contenuti dell’attività
formativa ai sensi dalla D.G.R. n. 2843/2003, o queste sono solo
indicative?
Risposta:
La progettazione formativa, l’articolazione in moduli e
la definizione dei contenuti didattici devono rispondere al vincolo
del monte ore per ciascuna area disciplinare.
Nel rispetto di tale vincolo, definito dalla D.G.R. 2843/2003,
è possibile articolare i contenuti e gli argomenti, all’interno
dei diversi moduli didattici, nelle modalità ritenute più
coerenti con gli obiettivi formativi. |
28 |
Domanda:
Il Comune incluso nel partenariato non è capofila dell'Ambito
Territoriale, c'è un modello per l'autorizzazione che deve
chiedere al capofila dell'Ambito?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 viene indicato, come partner pubblico
dell’Organismo di formazione, l’ Ambito Territoriale
di cui all’art. 19 della L.R. n. 11/2007, nelle forme associative
previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali (D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000 |
27 |
Domanda:
Il soggetto del terzo settore deve essere iscritto all'albo regionale?
Risposta:
Il soggetto del terzo settore deve essere uno dei soggetti indicati
all’art 19 della L.11/2007. Non è richiesta l’iscrizione
ad alcun albo regionale. |
26 |
Domanda:
È possibile per l’ente formativo costituente l’ATS
delegare a società esterna la progettazione del piano?
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, l’Organismo
di Formazione, in qualità di capofila, rappresenta l’unico
interlocutore della Regione per tutte le comunicazioni e gli obblighi
derivanti dall’eventuale finanziamento concesso.
L’eventuale conferimento di risorse a soggetti terzi da
parte del soggetto beneficiario, da ritenersi oggetto di “delega
a terzi” secondo quanto previsto dal “Vademecum per
l’ammissibilità della spesa al FSE PO 2007-13”
ed indicato nello schema di atto di concessione allegato al “Manuale
delle procedure di gestione POR Campania FSE 2007-2013”
scaricabile dal sito internet della Regione Campania, non è
comunque previsto dal presente avviso. |
25 |
Domanda:
Relativamente all’art 3 dell’Avviso Pubblico “Più
competenze per gli Operatori Sociali”, ”soggetti ammessi
a partecipare all’avviso”, si chiede se in qualità
di componente del partenariato, in qualità di rappresentanza
del Terzo Settore, possono essere inseriti più componenti
(cooperative sociali), al fine di agevolare la realizzazione delle
attività di stage.
Risposta:
Ai fini della costituzione del partenariato si rimanda a quanto
stabilito dall’art. 3 dell’avviso (vedi FAQ n. 19).
Le attività di stage possono essere realizzate presso le
sedi dei partner e/o presso le sedi di altri soggetti convenzionati
esterni all’ATS. |
24 |
Domanda:
È possibile svolgere le ore di formazione d’aula
presso una sede differente da quella accreditata dell’ente
formativo?
Se si, le sede che ospiterà le lezioni d’aula deve
avere dei requisiti specifici?
La sede diversa da quella accreditata deve essere indicata nel
formulario all’atto di presentazione del progetto?
Risposta:
Per le regole relative allo svolgimento delle attività
formative si rimanda a quanto stabilito dalla normativa regionale
in materia di accreditamento, come definita dalla DGR 226/2006. |
23 |
Domanda:
Le associazioni che ci stanno contattando per la creazione della
rete presso la quale svolgere le attività di stage non
hanno dipendenti, basandosi su attività di soci volontari.
S'intende organizzare, sulla scorta di precedenti esperienze,
dei gruppi di stage di massimo 5 partecipanti per realtà
ospitante. E' interpretazione corretta?
Risposta:
Per determinare il numero massimo di stageur da inserire in ciascun
soggetto ospitante è necessario fare riferimento al DM
n. 142/98 e s.m.i. |
22 |
Domanda:
Tra le voci previste dal budget vi è l'indennità
per gli allievi. E' da considerare obbligatorio o facoltativo
prevederla nulla dicendo il bando in merito?
Risposta:
Ai sensi del “Manuale delle procedure di gestione del POR
Campania FSE 2007-2013”, scaricabile dal sito internet della
Regione Campania, è ammessa la possibilità di erogare,
per gli allievi che frequentano i corsi, un’indennità
di frequenza, commisurata alle reali ore di presenza al corso.
L’erogazione di detta indennità da parte dell’organismo
di formazione non è obbligatoria. |
21 |
Domanda:
Si chiede se ciascun ambito territoriale possa o meno partecipare
a più raggruppamenti e se la partecipazione a uno o più
raggruppamenti debba essere deliberata dal coordinamento istituzionale
d'Ambito.
Risposta:
Vedi FAQ n. 1.
Ai fini della presentazione dell’avviso, ai sensi dell’art.
6, non si richiede di allegare alla domanda la delibera del coordinamento
istituzionale di Ambito. |
20 |
Domanda:
L'ente di formazione capofila del progetto deve essere del medesimo
ambito territoriale dell'ente locale coinvolto (es: ente di formazione
di Napoli e comune coinvolto di Benevento).
Risposta:
Non è previsto nessun vincolo in tal senso. |
19 |
Domanda:
Vorrei sapere se all'art. 3 nella procedura di costituzione dell'ATS
il riferimento ad "uno dei soggetti del terzo settore"
va inteso come un unico soggetto da inserire insieme ai due altri
partner (ente formazione e ambito) oppure più soggetti
del terzo settore, inseriti sempre nell'albo regionale, che possono
sottoscrivere ognuno la dichiarazione di ATS.
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso, al partenariato
deve partecipare, a pena di esclusione “uno dei soggetti
del terzo settore, così come definiti dall’art. 13
della L.R. 11/2007.” |
18 |
Domanda:
Non si riesce a compilare il formulario e la domanda di finanziamento,
in quanto gli allegati sono in un formato non modificabile (PDF)
Risposta:
Vedi FAQ n.7 |
17 |
Domanda:
Per la partecipazione all'avviso dove posso recuperare i file
modificabili in word?
Risposta:
Vedi FAQ n.7 |
16 |
Domanda:
All'art. 3 dell'allegato A viene richiesto come capofila un organismo
di formazione accreditato. E’ possibile la partecipazione
di due organismi di formazione accreditati di cui uno capofila
e l'altro partner di progetto?
Risposta:
Ai sensi dell’art 3 dell’avviso, le proposte progettuali
devono essere presentate, a pena di esclusione, da un partenariato
composto dai seguenti soggetti:
- un organismo di formazione, accreditato ai sensi della D.G.R.
n. 226/2006 per la macrotipologia “Formazione Superiore”,
in qualità di soggetto capofila;
- un Ambito Territoriale ai sensi dell’art. 19 della L.R.
n. 11/2007, nelle forme associative previste dal Testo Unico delle
Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali (D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000);
- uno dei soggetti del terzo settore, così come definiti
dall’art. 13 della L.R.11/2007.
Si precisa,inoltre, che ciascun organismo di formazione accreditato
può partecipare in qualità di capofila a un solo
raggruppamento. |
15 |
Domanda:
L'Ente di formazione deve essere individuato attraverso una procedura
ad evidenza pubblica (selezione mediante avviso pubblico)? Nel
caso di Università campane è necessaria la eventuale
procedura di selezione per la scelta dell'Ente di formazione?
Risposta:
Vedi FAQ n. 14 |
14 |
Domanda:
Si chiede di conoscere se per il bando in oggetto la scelta dei
partner per la costituzione dell'ATS deve avvenire attraverso
procedure di evidenza pubblica.
Risposta:
Ai sensi dell’art. 3 dell’avviso l’Organismo
di Formazione, in qualità di capofila, rappresenta l’unico
interlocutore della Regione per tutte le comunicazioni e gli obblighi
derivanti dall’eventuale finanziamento concesso. Inoltre
ciascun organismo di formazione accreditato può partecipare
in qualità di capofila a un solo raggruppamento.
L’Avviso non dispone alcun obbligo di porre in essere procedure
ad evidenza pubblica da parte dei Comuni, che si presume non debbano
scegliere ma essere scelti da soggetti in possesso dei requisiti
per assumere la veste di capofila.
Si evidenzia che i Comuni, peraltro, hanno la facoltà di
partecipare a più raggruppamenti, aderendo ad eventuali
richieste di partenariato provenienti da più soggetti,
in ossequio alla par condicio. |
13
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Domanda:
All’art. 7 dell’Avviso tra i criteri di valutazione
è inserita la presenza di certificazione di qualità.
Può essere sottoposto a valutazione?
Risposta:
Vedi FAQ n. 12 |
12
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Domanda:
Dalla lettura dell’avviso pubblico si evince, all’art.
7, l’attribuzione di punti 5 alla “presenza di certificazione
di qualità”.
A parere dello scrivente, tale previsione valutativa è
illegittima. Infatti, alla stregua di una consolidata e convincente
giurisprudenza comunitaria e nazionale, costituisce principio
generale regolatore delle gare pubbliche il divieto di commistione
fra i criteri soggettivi di pre-qualificazione e quelli oggettivi
afferenti alla valutazione dell’offerta ai fini dell’aggiudicazione
(Sentenza del consiglio di stato n. 5105/2009.)
Orbene, il pre-requisito di partecipazione è definito dall’art.
3 del Bando – Soggetti ammessi a partecipare all’avviso
– che individua chiaramente nel possesso dell’accreditamento,
ai sensi della DGR 226/2006, il requisito fondamentale di partecipazione,
non rilevando in alcun modo l’ulteriore requisito del possesso
della certificazione di qualità.
D’altro canto, la procedura di accreditamento da luogo ad
un elenco unico di soggetti accreditati ai sensi della normativa
regionale citata, non distinguendo tra coloro che per accreditarsi
ha fatto valere o meno il possesso di eventuale certificazione
di qualità (requisito non strettamente indispensabile).
Risposta:
In base al diritto comunitario l’aggiudicazione deve essere
sempre attribuita “all’offerta che sembra la migliore
in relazione all’appalto stesso”, e non “all’offerta
presentata dal candidato che ha maggior esperienza o più
peso finanziario degli altri” (così il “Libro
Verde sugli appalti pubblici del 1996 della Commissione Europea”).
Nondimeno, in linea di principio, la giurisprudenza afferma che
è legittimo prevedere l'attribuzione di punteggi alle esperienze
pregresse ai fini della valutazione dell'offerta, a condizione
che tale criterio non abbia influenza decisiva sull'affidamento
dell'appalto (cfr. in tal senso, espressamente, TAR Lazio, Roma,
Sez. II, 15 settembre 2008, n. 8328; TAR Lazio, Roma, Sez. III,
6 luglio 2005, n. 5553; TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 giugno
2007, n. 1590).
Preliminarmente, giova sottolineare che il criterio in esame non
ha un’influenza decisiva sull’esito della procedura
(5% del punteggio).
La giurisprudenza ammette la facoltà dell'Amministrazione
di prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell'offerta
tecnica di tipo soggettivo concernenti, cioè, la specifica
attitudine del concorrente - sulla base di analoghe esperienze
pregresse - a realizzare lo specifico progetto oggetto di gara,
ritenendo "ciò legittimo, nella misura in cui aspetti
dell'attività dell'impresa possano illuminare la qualità
dell'offerta " (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 febbraio 2009,
n. 837; Consiglio Stato, Sez. VI, 9 giugno 2008 , n. 2770).
Legittimamente l'Amministrazione può, nel bando di gara,
privilegiare le imprese che abbiano svolto attività identiche
a quella oggetto dell'appalto, attribuendo loro uno specifico
punteggio utile ai fini dell'aggiudicazione, potendo lo svolgimento
di servizi analoghi a quelli oggetto della gara costituire un
adeguato indice rilevatore dell'affidabilità e quindi della
"qualità". Invero, l'inserimento della clausola
che attribuisce un ulteriore punteggio ai soggetti che hanno espletato
attività analoghe, non appare illogico ed arbitrario, ma
del tutto legittimo, afferendo, in realtà, alla valutazione
di elementi che hanno diretto ed immediato riferimento con la
prestazione richiesta con l'oggetto della gara, in termini di
logica presumibilità di una migliore esecuzione della fornitura
richiesta (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n.
5626).
Spesso il filo che separa il canone oggettivo di valutazione dell’offerta
ed il requisito soggettivo delle imprese concorrenti è
particolarmente sottile, attesa la potenziale idoneità
dei profili di organizzazione soggettiva a riverberarsi sull’affidabilità
e sull’efficienza dell’offerta e, quindi, della prestazione.
Tale commistione inestricabile, viene, segnatamente, in rilievo
quante volte la lex specialis valorizzi non già i requisiti
soggettivi in sé intesi, bensì quei profili soggettivi
diretti a riverberarsi in modo specifico sull’espletamento
dell’attività oggetto di procedura ad evidenza pubblica.
Non comporta, tuttavia, una indebita commistione tra soggettivi
di pre-qualificazione e quelli oggettivi afferenti alla valutazione
dell’offerta la previsione dell’Avviso di cui sopra,
che, lungi dal risolversi nella prescrizione di requisiti selettivi
di tipo meramente soggettivo idonei a restringere la cerchia dei
concorrenti – in funzione per così dire protezionistica
– a determinate imprese, costituisce il portato di esigenze
organizzative strettamente inerenti alla natura oggettiva delle
prestazioni da assolvere da parte dall’operatore economico
aggiudicatario (su un caso simile vedasi: Consiglio di Stato,
Sez. V, 21 maggio 2010, n. 3208).
Sul punto è utile segnalare, pertanto, che appare legittimo
e non vietato dai principi comunitari in materia di procedure
concorsuali prevedere nella valutazione dell’offerta tecnica
punteggi in grado di remunerare elementi di capacità –
non considerati quali requisiti di ammissione – direttamente
collegabili all’analisi del livello ontologico e qualitativo
di prestazioni rese nel passato e rilevanti per la gestione del
servizio affidato (Consiglio di Stato, Sez. V, 29 aprile 2010,
n. 2456).
E, di certo, è questo il caso di specie, sia perché
il criterio relativo al requisito soggettivo non ha un peso predominante
nell’attribuzione del punteggio (5 punti, su 100 complessivi)
sia perché la prestazione da approntare evidenzia un'attività
connotata da particolari conoscenze tecniche ove gioca un ruolo
importante la pregressa esperienza professionale. |
11 |
Domanda:
In riferimento al bando in oggetto l’art. 3 del bando sottolinea
la necessità, per l’ente di formazione capofila,
di essere “accreditato ai sensi della D.G.R. n. 226/2006
per la macrotipologia “Formazione Superiore”. La nostra
Associazione ha presentato la domanda di accreditamento per il
rinnovo dell’ambito “Formazione Superiore” in
data 5/01/2011 ed è in attesa di audit dalla data 12/05/2011.
Già per il catalogo di alta formazione, presentandosi lo
stesso problema, il dirigente dell’Area Formazione aveva
deliberato che gli Enti che erano in attesa di audit potevano
partecipare al catalogo sub judice. Lo stesso avverrà anche
per il bando in oggetto, visto che non è detto che l’Arlas
effettuerà tutti gli audit prima del 30 settembre 2011
e che la nostra domanda è stata presentata ben prima della
promulgazione del bando in oggetto?
Risposta:
Il requisito dell’accreditamento, ai sensi dell’art.
3 dell’Avviso, deve essere posseduto dall’ente di
formazione al momento della sottoscrizione dell’atto di
concessione.
Pertanto gli Enti in attesa di audit possono presentare istanza
di partecipazione all’avviso sub judice. |
10 |
Domanda:
L'Ambito Territoriale può partecipare a più raggruppamenti?
Risposta:
Vedi FAQ n. 1 |
9
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Domanda:
In riferimento all'Avviso Pubblico in oggetto chiedo la seguente
delucidazione:
un ente di formazione può presentare 2 progetti (1 per
ogni figura professionale) come capofila di 2 distinti raggruppamenti
(composti con enti diversi)?
Risposta:
Come indicato nell’art. 3 dell’Avviso, ciascun organismo
di formazione accreditato può partecipare in qualità
di capofila a un solo raggruppamento. |
8 |
Domanda:
In relazione all'avviso pubblico "Più competenze per
gli operatori sociali" di cui al D.D. n. 284 del 28.7.11
non si riesce a compilare il formulario e la domanda di finanziamento,
in quanto gli allegati sono in un formato non modificabile (PDF).
Risposta:
Vedi FAQ n. 7 |
7 |
Domanda:
Gradirei ricevere se possibile un link da cui scaricare la modulistica
da compilare. Finora sono riuscita a reperire l’allegato
1 e 2.
Inoltre non mi è ben chiaro quali sono i documenti da allegare.
Risposta:
I documenti da allegare alla domanda di partecipazione sono elencati
nell’art. 6 dell’Avviso “Modalità di
presentazione delle proposte progettuali”.
Gli allegati sono scaricabili in formato word dal sito della Regione
Campania nella sezione “La Regione informa”, alla
voce “Piano per la governance dei servizi alla persona”. |
6 |
Domanda:
Relativamente al personale impegnato (business plain) come sono
da considerarsi i professionisti esterni che lavorano presso il
distretto sociale con contratto a progetto e non quindi in regime
di dipendenza? Vanno comunque inseriti poi nel dettaglio Personale
Docente da Enti Pubblici?
La formazione a distanza, per la quale noi ad esempio abbiamo
la piattaforma on-line, va considerata come possibilità
formativa cosi come previsto dall'ultimo decreto dell'assessorato
all'istruzione (massimo 80% FAD e 20 % frontale aula) anche per
il bando in oggetto?
Per gli allievi il rimborso orario di lezione teorica e di tirocinio
come va considerato? Sulla base di una norma evidentemente che
non conosciamo.
Il rimborso per gli allievi è previsto anche per le ore
di formazione in fad?
Nel business plain sono presenti numerose voci che non interessano
il progetto (ad es. mobilità allievi in cigs, riconoscimento
dell'indennità agli allievi occupati ecc...) basta solo
non inserirvi nulla o possono/devono essere cancellate?
Risposta:
In generale le singole voci di costo contenute nello schema “Piano
dei costi” (voce 4a dell’All. 2) devono essere articolate
in coerenza con il progetto formativo presentato, nel rispetto
di quanto indicato nell’Avviso Pubblico e nel “Manuale
delle procedure di gestione del POR Campania FSE 2007-2013”
scaricabile dal sito internet della Regione Campania.
Nello specifico per il personale con contratto a progetto vale
quanto stabilito dalla normativa nazionale di riferimento, in
particolare dal D.P.R. del 22 Dicembre 1986 n. 917 aggiornato
al 31 Luglio 2010. |
5 |
Domanda:
In riferimento al bando di cui all'oggetto, relativamente al punto
3.e (priorità trasversali) si chiede di chiarire il significato
di "promozione delle pari opportunità" e, a seguire,
"società dell'informazione".
Risposta:
Si tratta delle priorità indicate dalla Commissione Europea,
descritte nel Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo,
artt. 6 e 7 e richiamate nel POR Campania FSE 2007-2013. |
4 |
Domanda:
E' possibile che un Ambito Territoriale aderisca a più
raggruppamenti?
Se si, a quanti?
Risposta:
Vedi FAQ n. 1 |
3 |
Domanda:
In riferimento all'art. 3 "Soggetti ammessi a partecipare
all'avviso", laddove si evidenzia che "l'eventuale
presentazione di due o più progetti formativi per una
stessa figura professionale da parte dello stesso raggruppamento
comporta l'inammissibilità di tutte le candidature presentate"
e che "ciascun organismo di formazione accreditato può
partecipare in qualità di capofila a un solo raggruppamento",
si chiede di conoscere se, dunque, a un Ambito Territoriale
e a un soggetto del Terzo Settore è consentito presentare
più di due proposte perchè appartenenti a due
o più raggruppamenti.
Risposta:
Vedi FAQ n. 1 |
2 |
Domanda:
In riferimento all'art. 3 dell'avviso pubblico in oggetto, si
chiede di sapere se i Centri Servizi Volontariato rientrino nei
soggetti del terzo settore definiti dall'art.13 della L.R. 11/2007
e siano, come tali, legittimati a rientrare nel partenariato che
presenta la proposta progettuale?
Risposta:
La configurazione come Centro Servizio Volontariato non ha rilevanza
giuridica ai sensi dell’art.13 della L.R. 11/2007, salvo
che lo stesso venga diversamente qualificato, in coerenza con
le tipologie di soggetti indicati nella Legge menzionata (i.e.
associazione di programmazione sociale, organizzazione di volontariato,
ecc.).
L’ammissibilità di tali soggetti al finanziamento
è subordinata quindi alla forma giuridica che essi assumono
alla data di presentazione del progetto, e che andrà espressamente
richiamata. |
1 |
Domanda:
In riferimento all’art. 3 dell’Avviso de quo “Soggetti
ammessi a partecipare all’avviso” chiede il seguente
chiarimento.
Può l’Ambito Territoriale S4 aderire a più
Raggruppamenti i cui Soggetti Capofila siano diversi Organismi
di Formazione accreditati ai sensi della D.G.R. n. 226/2006 per
la macrotipologia “Formazione Superiore”?
Risposta:
Si. Non sono previsti limiti in tal senso. |
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