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Un albero per ogni neonato e/o minore adottato

La necessità di ottemperare alle disposizioni della legge 29 gennaio 1992 n. 113 "Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica” ha indotto l’Amministrazione regionale a regolamentare la materia promulgando la Legge regionale 28 dicembre 1992 n. 14, “Obbligo per i comuni di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato e/o minore adottato” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n.53 del 31/12/2002.

Obbligo per il Comune di residenza

logo nazionale albero per ogni neonatoL'obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica, impone alla Amministrazione Comunale l'esigenza di trovare spazi verdi esistenti o superfici nuove adatte ad accogliere le piantagioni arboree. Generalmente le Amministrazioni Comunali destinano a questo scopo apposite aree all’interno di parchi pubblici, scuole, aree verdi attrezzate, oppure nuove aree individuate dai Piani Regolatori per la realizzazione di verde pubblico. Inoltre, comunicano alle famiglie dei bambini interessati il tipo di pianta loro assegnata ed il luogo dove verranno piantate. Generalmente, nel giorno prescelto, sono invitati alla manifestazione oltre i bambini e le autorità civili e religiose anche i genitori per far sì che l’evento diventi una vera è propria festa. Ogni albero piantato viene individuato mediante una targhetta riportante il nome del bambino e l’anno di nascita. Al bambino, l’Amministrazione comunale, consegna una pergamena in ricordo dell’evento.

Le piante da mettere a dimora

foto di faggetaConsiderato che la legge nazionale affida alle Regioni e alle Province Autonome il compito di specificare le specie arboree più adatte alle caratteristiche di clima, di tipo di terreno e di paesaggio dei luoghi di competenza, la legge regionale ha individuato la tipologia di piante da destinare alle finalità della Legge 113/92. In base all’ubicazione geografica ed altimetrica, nel rispetto delle esigenze ambientali e di tipo di terreno delle piante, compatibilmente con le eventuali limitazioni di carattere fitosanitario disposte dalle strutture competenti, i Comuni sono tenuti a scegliere le specie da mettere a dimora (una pianta per ogni neonato o minore adottato) esclusivamente fra quelle indicate nell’Allegato 1 alla legge regionale.

Acquisizione delle piante

Le piante da mettere a dimora possono essere richieste, gratuitamente, alla Regione Campania, dal 1°Aprile al 31 dicembre, utilizzando il modello richiesta piante che si può anche ritirare presso ciascun Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste (vedi indirizzi). Il Settore, esaminata la disponibilità del materiale e le richieste pervenute, invia comunicazione dell'approvazione della domanda specificando la quantità ed il tipo di piante concedibili. I comuni possono, altresì, acquistare le piante presso rivenditori autorizzati di materiale di propagazione.

Criteri di erogazione del contributo

La somma messa a disposizione annualmente dalla Regione Campania relativamente alla L.R. n. 14/92 è ripartita tra tutti Comuni del territorio regionale. L´entità del contributo unitario (per bambino nato o minore adottato) varia ogni anno in funzione della disponibilità del bilancio regionale e del numero totale dei bambini nati su tutto il territorio regionale.

Entità dei contributi già erogati per le finalità di cui alla legge regionale 14/92

A partire dall’anno 1992, anno di emanazione della legge 113/92 e L.R. 14/92, la Regione Campania ha erogato alle amministrazioni comunali fondi per i bambini nati o adottati dal 1992 al 1999. Più precisamente sono stati erogati Euro 1.246.941,28 (pari a lire 2.414.415.000) per i bambini nati o adottati dal 1992 al 1997. Per i bambini nati o adottati nel 1998, l’importo erogato è stato pari a Euro 296.736,50 (vedi tabella 2). I Comuni hanno ricevuto, a dicembre 2005, per i bambini nati o adottati nel 1999 la somma di Euro 640.642,00 (vedi tabella 3) Le famiglie interessate a ricevere informazioni sullo stato di attuazione della legge possono rivolgersi al proprio Comune di residenza. Per i bambini nati o adottati nel 2000, l’importo erogato ad Ottobre 2006 è pari a Euro 940.534,00 (vedi BURC n. 48 del 23/10/2006).

Notizie utili sulla piantumazione delle piante

La messa a dimora delle piante, di norma, viene effettuata nel periodo compreso tra novembre e marzo, cioè nei mesi più indicati per effettuare tale operazione; in questo periodo di riposo vegetativo, infatti, è maggiormente garantito l´attecchimento delle diverse specie utilizzate. Si utilizzano piante di circa 2-3 anni d’età, alte da 1,5 a 2 metri. Piante di età e sviluppo maggiore, oltre che comportare maggiori oneri di trapianto, assicurano minori garanzie di attecchimento e, a causa della crisi di trapianto, una minore velocità di accrescimento negli anni successivi. In alcuni casi vengono preferite piante più piccole, generalmente della stessa età del bambino, affinché le loro crescite avvengano “idealmente” seguendo lo stesso percorso di vita.

Rendicontazione delle spese

I Comuni beneficiari possono rendicontare, per l’iniziativa in questione, le seguenti spese: - progettazione aree verdi relative all’intervento; - analisi del terreno ed eventuali correttivi e/o concimazioni da apportare allo stesso; - acquisto piante, messa in opera, cure colturali (trattamenti antiparassitari, potature etc.); - targhette riportante il nome del bambino da apporre a ciascun albero; - pergamena da consegnare al bambino quale ricordo della manifestazione e riportante l’ubicazione della piantina a lui dedicata; - altre spese inerenti la manifestazione (manifesti pubblicitari, servizi fotografici, etc.).

La rendicontazione relativa alle iniziative realizzate per i bambini nati e/o adottati nell’anno 2001 dovrà essere presentata redigendo l'apposito modello, qui di seguito scaricabile.

icona di acrobat Modello rendicontazione - anno 2001 - (pdf 22 Kb)